(massima n. 1)
Con riguardo al documento sottoscritto dal soggetto che intende assicurarsi e contenente una semplice proposta di contratto, sì da restare di per sé idoneo alla costituzione del rapporto assicurativo fino a che non intervenga l'accettazione dell'assicurazione (ed a prescindere dall'esistenza di una formale clausola in tal senso), il perfezionarsi del contratto di assicurazione non può essere affermato in relazione al mero fatto che tale documento sia predisposto dall'assicuratore e con tutte le clausole proprie della polizza, trattandosi di circostanza, frequente nella prassi, giustificata dal carattere «fermo» della proposta (art. 1887 c.c.) e dall'esigenza di consentire la conclusione del contratto con la sola accettazione del destinatario, né in relazione al fatto che il documento medesimo rechi anche la firma dell'agente dell'assicuratore che abbia sollecitato e promosso la proposta di detto soggetto, atteso che l'agente non è abilitato a concludere il contratto in nome e per conto dell'assicuratore, ove un siffatto potere di rappresentanza non risulti espressamente conferito (artt. 1752 e 1903 c.c.), ovvero non derivi da preposizione institoria per l'esercizio di una sede secondaria o di un ramo dell'impresa assicuratrice (artt. 2203 e ss. c.c.).