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Articolo 1253 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Effetti della confusione

Dispositivo dell'art. 1253 Codice Civile

Quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono(1) nella stessa persona(2), l'obbligazione si estingue [1014 n. 2, 1072, 1303], e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati(3).

Note

(1) Ad esempio, il debitore diviene erede del creditore o cessionario della sua azienda. Ovvero, un soggetto acquista due aziende di cui una ha dei debiti verso l'altra.
(2) Più correttamente la norma avrebbe dovuto parlare di riunione di credito e debito nello stesso patrimonio. La confusione, ad esempio, non opera se l'eredità è accettata con beneficio di inventario (484 c.c.).
(3) La liberazione dei terzi garanti deriva dalla natura accessoria delle garanzie.

Ratio Legis

Con la confusione viene meno uno dei requisiti essenziali dell'obbligazione, cioè l'esistenza di due patrimoni distinti. Quindi, non vi è più ragione di considerare il rapporto debitorio.

Brocardi

Confusio est cum debitor et creditor una persona fit
Confusione perinde extinguitur obligatio ac solutione
Creditum et debitum non possunt concurrere in eadem persona
Debitor sui ipsius nemo esse potest

Spiegazione dell'art. 1253 Codice Civile

L'effetto estintivo della confusione, tra le parti e di fronte ai terzi. Le condizioni e le eccezioni

Nel corrispondente art. #1296# del vecchio codice il presupposto della confusione era identicamente formulato, mentre quanto all'effetto si diceva: «avviene una confusione di diritto che estingue il debito ed il credito». La nuova formulazione risale al progetto del 1936 (art. 225), ove la soppressione delle parole «di diritto», fu giustificata (pag. 29 rel.) con la ragione che fossero del tutto pleonastiche, non potendosi immaginare una confusione che operasse direttamente. Ma è importante rilevare che nel nuovo testo l'effetto estintivo viene ancor più energicamente affermato. Pur di fronte alle notissime e gravi dispute sull'argomento, si è inteso di ribadire recisamente che quella riunione di qualità produce la estinzione (definitiva ed inequivocabile) della obbligazione. Questo, però, normalmente è nei rapporti fra le parti. Tale implicita limitazione è rivelata dal confronto fra la intitolazione generica del presente articolo e le altre due specifiche dei seguenti articoli 1254 e 1255, ove sono regolati, rispettivamente, gli effetti di fronte ai terzi garanti ed agli usufruttuari o pignoratizi. Nel concetto della nuova legge, dunque, alla norma generale sull'effetto estintivo si contrappongono, quasi come eccezioni, quelle particolari sui diritti dei terzi, espresse nei due articoli susseguenti, sul computo ereditario, risultanti dalle conservate disposizioni sulla riduzione e sulla collazione, e sulla circolazione dei titoli all'ordine.

Presupposto essenziale della confusione rimane la riunione dei patrimoni, la quale è normalmente la conseguenza immediata e necessaria della concentrazione dei soggetti. Nei casi, dunque, in cui la confusione dei patrimoni non si verifica, come avviene per effetto del beneficio di inventario, la estinzione resta impedita. E sarebbe questo, anche, uno degli scopi principali della legge quando nega la confusione dei patrimoni. Identica soluzione viene accolta comunemente in dottrina per la separazione del patrimonio del defunto ad istanza dei creditori. In aderenza a tali principi non si verifica la estinzione quando il debitore diventa usufruttuario di un patrimonio nel quale rientrava il corrispondente credito, perché anche qui manca la definitiva confusione dei patrimoni. E così, è stato anche deciso negativamente nel caso della vedova che sia nel contempo creditrice degli interessi sulla dote ed usufruttuaria dei beni del marito. Rimane, poi, la regola negativa circa la girata, anteriore al protesto dei titoli all'ordine. Qui il fenomeno si spiega con l'autonomia delle obbligazioni cambiarie incor­porate nel documento e con la necessità di favorire l'essenziale circolazione del titolo.


Effetti della nullità o inesistenza della causa estintiva

Grave problema è quello che riguarda gli effetti della rivelata insussistenza o nullità della causa che aveva dato luogo alla confusione. Simmetricamente al concetto di paralisi è sorto quello di reviviscenza della obbligazione quando la confusione viene meno «ex causa antiqua et necessaria», mentre si avrebbe una ripristinazione ex nome con causa nuova quando la confusione si revochi per fatti sopravvenuti. Contro tale concetto sta un'altra dottrina la quale ne contesta ogni concludenza pratica e teorica, essendo che nelle configurabili ipotesi, i principi da applicare appaiono del tutto estranei alla pretesa reviviscenza. Quando la causa estintiva è nulla, si può dire che la confusione non si è affatto verificata. Così per la nullità del testamento, per la rinunzia alla eredità. Se l'atto stesso venga invece risolto, è come se si debba restituire i1 vantaggio del non verificato effetto satisfattorio. Se ne fa una applicazione in tema di vendita delle eredità e si dice che, secondo un concetto risalente alle fonti romane, la regola sulla permanenza dei crediti e dei debiti, a quei determinati effetti, non derivi già dalla pretesa reviviscenza, bensì dal fatto che essi rappresentano nel patrimonio ereditario un di più o un di meno, e solo perciò il venditore deve imputare il valore del credito, ovvero ha il diritto di ritenere l’ammontare del debito. Quale sia la sostanziale e pratica differenza tra le due teoriche non si riesce bene ad afferrare. Certo è che se per una causa originaria la confusione non si era affatto verificata, sarà forse inesatto il termine di reviviscenza; ma l'effetto è sempre quello che il rapporto obbligatorio torna ad essere come prima. Con la ulteriore conseguenza che anche di fronte ai terzi, la confusione si ha per non verificata; a meno che, per delle ragioni particolari di forma, la integrale ripresa non possa più aver luogo. Come, ad esempio, si verifica nel campo ipotecario con l'effettuata ed irretrattabile cancellazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 1253 Codice Civile

Cass. civ. n. 15601/2020

Ai sensi dell'art. 50, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, nell'ipotesi di confisca di prevenzione dei beni, aziende o partecipazioni societarie già sottoposte a sequestro, i crediti impositivi si estinguono per confusione ex art. 1253 c.c., nei limiti in cui abbiano trovato capienza nel patrimonio del debitore oggetto di confisca, con la conseguenza che l'accertamento dell'avvenuta estinzione del debito erariale per confusione presuppone la verifica, oltre che dell'ammontare complessivo dei crediti, anche dell'entità del patrimonio sociale. (Nella specie, la S.C. ha escluso l'estinzione del credito per IRPEG e ILOR a seguito di confisca della società ricorrente, essendo l'"an" e il "quantum" di tale credito ancora "sub iudice" per effetto di questioni ritenute assorbite e non decise nel merito dalla CTR).

Cass. civ. n. 56/2019

Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. n. 159 del 2011, i soli crediti erariali (nella specie, relativi all'imposta di registro), nell'ipotesi di confisca di beni già sottoposti a sequestro, si estinguono per confusione ai sensi dell'art. 1253 c.c., nei limiti in cui il credito stesso abbia trovato capienza nel patrimonio della società oggetto di confisca, mentre restano fermi i crediti non erariali, come quelli relativi ai contributi previdenziali e assistenziali, ai tributi locali ed ai diritti camerali.

Cass. civ. n. 22347/2015

Il riconoscimento del fatto costitutivo del credito, del quale venga dedotta contestualmente la sopravvenuta estinzione, non è idoneo a produrre effetti interruttivi della prescrizione, non integrando una chiara e specifica ricognizione del diritto altrui, univoca ed incompatibile con la volontà di negarlo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva negato efficacia interruttiva al riconoscimento di un finanziamento operato dal debitore, sostenendo quest'ultimo l'estinzione per confusione del credito a seguito del conferimento nella società successivamente costituita con il debitore, che vi aveva a sua volta conferito l'azienda).

Cass. civ. n. 22988/2014

Nell'ipotesi in cui la società si estingua prima che il socio agente abbia operato il ritrasferimento del diritto acquistato in nome proprio e per conto della stessa, la situazione giuridica soggettiva, di natura obbligatoria, vantata dalla società al ritrasferimento del bene, prevista dall'art. 1706, secondo comma, cod. civ., si trasmette in contitolarità a tutti i soci che siano tali al momento dell'estinzione dell'ente. Ne deriva che, accertata la sussistenza di siffatto obbligo traslativo del socio e del corrispondente diritto dei soci rimanenti, il giudice può disporre, ai sensi dell'art. 2932 cod. civ., direttamente in favore di quest'ultimi il trasferimento delle rispettive percentuali di proprietà del bene, il quale diviene in tal modo in contitolarità fra tutti i soci, ivi compreso l'originario intestatario, in capo al quale si riuniscono le qualità di creditore e di debitore, onde l'obbligazione si estingue "pro quota" ai sensi dell'art. 1253 cod. civ.

Cass. civ. n. 10944/2007

Ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione, l'asse ereditario va valutato sulla base della sua reale consistenza. Ciò comporta che i debiti nei confronti degli aventi causa, i quali si estinguono, ai sensi dell'art. 1253 cod. civ., nel momento in cui il creditore diventa anche debitore, sono indeducibili, producendo l'estinzione i suoi effetti anche ai fini dell'imposta sui redditi. (Rigetta, Comm. Trib. Reg. Trieste, 16 Gennaio 2006).

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Michele N. chiede
martedì 03/04/2018 - Campania
“Titolare di una farmacia e precisamente una Snc, ceduta con atto di cessione di quote in data 15/01/2015 che allego. In data 28/01/2015 il socio accomandatario della neo costituita società con atto di cessione del credito acquista e diviene cessionario del credito facente parte del debito della ex farmacia Naz**** nei confronti di un fornitore di medicinali (Gua***) che allego.
Il credito ceduto di € 72085,28 aveva come garanzia un'ipoteca trascritta a favore del grossista Gua*** per € 265000,00 come valore della garanzia per un precedente piano di rientro.Tale piano di rientro e' stato puntualmente rispettato e cristallizzato alla data 30/09/2014 per € 72085,28 per inserirlo nella debitoria che avrebbe costituito la situazione patrimoniale da allegare all'atto di cessione delle quote avvenuto in data 15/10/2014( preliminare) e 15/01/2015 (definitivo).
Il debitore ceduto Naz**** M. socio della farmacia Naz**** non ha mai ricevuto notifica dell'avvenuto atto di cessione del credito e in data aprile 2015 decide di alienare l'immobile sul quale gravava l'ipoteca in considerazione anche del fatto che lo stesso poteva essere liberato per avvenuto pagamento di tutti i fornitori (come da contratto), incluso Gua*** nella fattispecie e quindi rilascio della dovuta liberatoria necessaria per liberare l'immobile dall'ipoteca per poterlo vendere.
Il dottor Pez*** P. socio accomandatario della farmacia Gaudia** sas , cessionario del credito Gua***/Naz**** viene più volte invitato ad adempiere al contratto di cessione di quote firmato in data 15/01/2015 ma senza concrete soluzioni, fino a quando in data novembre 2015 viene diffidato e da quel momento e' nato un contenzioso tra le parti.
Pertanto chiedo se e' possibile il verificatesi della condizione di estinzione dell'ipoteca per confusione, anche se l'acquisto e' avvenuto con provviste personali da parte del Pez***, come sostiene il notaio che ha redatto l'atto di cessione del credito.
Da sottolineare che alla data dell'avvenuta cessione del credito non erano ancora intercorsi i tempi tecnici per l'efficacia della neo-costituita società nei confronti dei creditori e quindi il Pezzullo non avrebbe potuto acquistare il credito con assegni della farmacia Gaudia**(?)

Consulenza legale i 11/04/2018
Dalla lettura del quesito e dall’esame della documentazione allegata, si evince la seguente situazione: in data 15.12.2015 le quote della Farmacia Naz*** vengono cedute a due soggetti che, a seguito della cessione, la trasformano in una Snc e con altra denominazione sociale (Farmacia Gaudia**). Le quote acquisite vengono pagate da uno dei soci come adempimento del terzo ai sensi dell’art. 1880 c.c. Al momento della cessione di quote, la Farmacia Naz**** aveva un debito residuo nei confronti di un fornitore (Gua***) di Euro 72.085,78 garantito da ipoteca del 22/3/2013 n. 1180 (l’ipoteca n. 1181 era stata cancellata a seguito della riduzione del debito originario). Successivamente, in data 29.01.15, il socio accomandatario della nuova Farmacia acquista il credito che il fornitore Gua*** vantava nei confronti della Farmacia Naz****, poi divenuta Farmacia Gaudia**. Il credito viene acquistato dal socio accomandatario a titolo personale e non in nome della società. Con la cessione del credito, viene trasferita al cessionario l’ipoteca che garantiva il credito ceduto.
Si chiede, pertanto, se, per effetto della cessione del credito, possa ritenersi estinta, per confusione, l’ipoteca del 22.03.2013 anche se l’acquisto è avvenuto con provviste personali del socio accomandatario.
Prima di affrontare il merito della questione, riteniamo opportuno un breve cenno all’istituto della confusione.

Un’obbligazione si estingue solitamente con l’adempimento. Tuttavia vi sono altre situazioni che possono far venire meno l’obbligazione. Di queste situazioni, alcune soddisfano l’interesse del creditore e per questo motivo sono dette satisfattorie come la novazione, la confusione e la compensazione; altre, invece, estinguono l’obbligazione ma non soddisfano l’interesse del creditore e che per tale motivo vengono dette non satisfattorie come la remissione del debito e la impossibilità sopravvenuta della prestazione.
La confusione è, dunque, un modo di estinzione dell’obbligazione a carattere satisfattorio che si verifica quando si riuniscono nella stessa persona le due qualità di debitore e di creditore.
Ai sensi dell’art. 1253 c.c., difatti, “quando le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nella stessa persona, l’obbligazione si estingue, e i terzi che hanno prestato garanzia per il debitore sono liberati”.
La confusione opera automaticamente (ope legis) senza che sia necessaria un’apposita dichiarazione di volontà. La necessaria dualità di centri d’imputazione d’interessi contrapposti, inconciliabili ed incompatibili in capo ad un solo soggetto, e l’impossibilità logica, giuridica ed economica di un soggetto quale debitore e creditore di sé stesso, determinano l’estinzione del rapporto nei due aspetti di debito e credito.
Per effetto della confusione si verifica un fenomeno successorio, nel senso di subingresso di un soggetto nella posizione giuridica rivestita da altro soggetto. Dunque, l’estinzione dell’obbligazione per confusione si ha solo quando la qualità di debitore e di creditore vengono a riunirsi nella medesima persona. In tal caso l’obbligazione si estingue perché non si può essere creditori di sé stessi.
La confusione, inoltre, non opera nel caso della cambiale o dell’assegno e più in generale nel campo dei titoli di credito. La giustificazione di tale esclusione si rinviene sia nel fatto che il debitore, al quale viene girato il titolo, può a sua volta girarlo ad altri (art. 17, comma 3, legge assegno), sia perché il titolo di credito (l’assegno) è un bene mobile che incorpora il diritto di credito; pertanto assume rilievo la proprietà del titolo ed il diritto di credito si caratterizza per la sua ambulatorietà, cioè esso è trasferito contestualmente al passaggio del titolo.
Questi appena descritti sono i caratteri tipici della confusione, la quale non può ritenersi operante nel caso in esame.
Il credito di cui all’atto di cessione del 29.01.2015 è stato acquistato sì dal socio accomandatario della nuova Farmacia, ma a titolo personale e non in nome e per conto della società.
Nell’atto di cessione, difatti, non si fa riferimento alcuno al fatto che l’acquisto sia avvenuto in nome e per conto della neo costituita Farmacia Gaudia** Snc. Pertanto, essendo stato il credito acquistato dal socio personalmente, anche l’ipoteca che garantiva il credito stesso è passato in capo al cessionario (cioè al nuovo creditore) sempre a titolo personale.
Ne consegue che l’ipoteca non si estingue per confusione poiché la qualità di debitore e di creditore non si sono riuniti nella stessa persona, cioè nel socio accomandatario.
Il debito è della società ed il socio accomandatario vanta un debito nei confronti della Farmacia Gaudia** snc.
Del resto la cessione del credito richiede la presenza di tre soggetti: il cedente (ossia il creditore che cede il proprio diritto di credito), il cessionario (cioè il terzo al quale viene trasferito il credito), il ceduto (cioè il debitore).
La cessione è, infatti, un accordo tramite il quale il cedente trasferisce al cessionario il suo credito verso un debitore.
Nel caso in esame, quindi, il cedente Gua*** ha ceduto al sig. Pez*** personalmente (e non al sig. Pez*** quale socio accomandatario della nuova farmacia) il credito che aveva nei confronti della Farmacia Gaudia** (ex Farmacia Naz****) e, di conseguenza, anche l’ipoteca che garantiva il credito è passata in capo al Sig. Pez*** personalmente e non in quanto socio accomandatario della Farmacia.
Motivo per cui non opera la confusione e l’ipoteca continuerà a garantire il credito del cessionario.


ANTONIO M. chiede
domenica 05/02/2017 - Puglia
“SONO ARCHITETTO. 30 ANNI FA MIO PADRE POSSEDEVA UNA ABITAZIONE EREDITATA DALLA SUA FAMIGLIA, ACQUISTANDONE UN’ALTRA AFFIANCATA CHE DIVENTAVA PROPRIETÀ DI MIO PADRE E MIA MADRE. CON PROGETTO, DIREZIONE LAVORI E OPERAIO PER UN ANNO E MEZZO, ECC. IO HO PROVVEDUTO AD UNIFICARE LE DUE ABITAZIONI, RISTRUTTURANDOLE; A TALE SCOPO PRESTANDO A MIO PADRE LA SOMMA DI 80 MILIONI. CON UNA SUA DICHIARAZIONE MIO PADRE MI RICONOSCE IL SUO DEBITO CHE "PAGHERÀ IN VITA IN CONTANTI, CON INTERESSI LEGALI O, DOPO LA SUA MORTE, IO MI AVVARRO’ SULLA SUA QUOTA-PARTE DELL'ABITAZIONE; MANTENENDONE L’USUFRUTTO FINO ALLA SUA MORTE”. DICHIARAZIONE CONFERMATA CON DATA CERTA 4 ANNI FA. MIA MADRE É DECEDUTA PRIMA DI DETTA DICH., LASCIANDO MIO PADRE E NOI TRE FIGLI EREDI DELLA SUA PARTE. MIO PADRE È DECEDUTO 3 ANNI FA. GLI 80 MILIONI ATTUALIZZATI AMMONTEREBBERO A ~96.000 € CHE, DIVISI PER TRE (EREDI) CORRISPONDONO A 33.000 €/CAD. LA SUCCESSIONE NON È STATA ANCORA EFFETTUATA. GLI ALTRI DUE EREDI MI PROPONGONO UN ACCORDO A LORO VANTAGGIOSO (!).
AL DI LÀ DELL’AFFERMAZIONE DELL’ART. 1253 C.C., AUTOREVOLI COMMENTATORI SOTTOLINEANO “con vigore: la regola secondo cui si ha estinzione del rapporto qualora le qualità di creditore e di debitore si riuniscono nello stesso soggetto non è affatto assoluta, e subisce nel sistema non poche deroghe, …”.
ALCUNI AVVOCATI DA ME INTERPELLATI SOSTENGONO UGUALMENTE LA “palese ingiustizia” NEI MIEI CONFRONTI DI EREDE-CREDITORE, E CHE IO DOVREI INCASSARE IL MIO CREDITO PER INTERO! ALTRI SOSTENGONO, INVECE, CHE POTREI PRETENDERE NON PIU’ DI 2/3 DEL MIO CREDITO DAGLI ALTRI DUE CO-EREDI. SE – AD ES. – SI VENDESSE L’ABITAZIONE PER 150.000 €, PER I PRIMI IO DOVREI INCASSARE 90.000 € + LA RIMANENTE PARTE (60.000 €) DIVISA IN 3; CIOÈ 110.000 €. PER I SECONDI, INVECE, SOLTANTO [60+(150-60)/3]= 90000 €; IN TAL MODO I MIEI 30.000 € ANDREBBERO A VANTAGGIO DEGLI ALTRI DUE EREDI.
VI SONO SENTENZE IN MERITO? VI SAREI GRATO SE ME LE INDICASTE E INVIASTE.
DOPO LA MORTE DI MIO PADRE AVREI ACCETTATO – INSIEME AGLI ALTRI EREDI - LA SUDDIVISIONE DI ALCUNE CENTINAIA DI € DEPOSITATI IN BANCA. MA VI È ANCORA DA REALIZZARE E PAGARE LA TOMBA DEFINITIVA DI MIO PADRE. INOLTRE HO FATTO REALIZZARE (ANTICIPANDONE LE SPESE) UNA PROTEZIONE METALLICA/CANCELLO ALL’ABITAZIONE, DOPO UN FURTO CON SCASSO SUBITO.
QUALE STRADA HO PER RECUPERARE IL MIO CREDITO PER INTERO, OLTRE ALLA QUOTA PARTE RIMANENTE DALLA EVENTUALE VENDITA DELL’ABITAZIONE:
- ACCETTAZ. CON BENEFICIO D’INVENTARIO
- CESSIONE A TERZI DEL MIO CREDITO
- QUALI POSSONO ESSERE LE DEROGHE DI CUI SOPRA?

- E SE ACQUISTASSI IO L’ABITAZIONE, A QUALI CONDIZIONI SI VERIFICHEREBBE TALE ACQUISTO?
VI SONO SENTENZE IN MERITO?
QUAL É IL VS. AUTOREVOLE PARERE?
INFINE:
I DUE EREDI MI HANNO FATTO CONVOCARE CON UNA “ISTANZA DI MEDIAZIONE”. A CHI SPETTA IL PAGAMENTO DELLE SPESE DI AVVIO (€48,80) E LE PIU’ CONSISTENTI SPESE DI MEDIAZIONE (€488,00, per un valore da essi dichiarato di 100.000 €), AI DUE EREDI CHE HANNO FATTO ISTANZA O ANCHE A ME CONVOCATO? SE FOSSE DICHIARATO UN VALORE DI 150.000 €, DETTE SPESE AUMENTEREBBERO?
VI SAREI DAVVERO GRATO PER UNA VS. CELERE RISPOSTA.
DISTINTI SALUTI.”
Consulenza legale i 08/02/2017
Lei si trova di fatto in una posizione di erede e al contempo di creditore del decuius-debitore (Suo padre).

In prima battuta, si può affermare (in uno con la più autorevole dottrina) che – per evitare la c.d. confusione (vale a dire, la riunificazione in una sola persona della posizione di creditore e debitore, che annullerebbe di fatto la Sua posizione di creditore) – Lei dovrebbe accettare l’eredità con beneficio d’inventario, ai sensi dell’art. 490 c.c. Ed infatti, il secondo comma di tale articolo postula proprio che – quale effetto dell’accettazione con beneficio di inventario – “l’erede conserva verso l’eredità tutti i diritti e tutti gli obblighi che aveva verso il defunto”, salvo quelli che “si sono estinti per effetto della morte”. Solo così infatti si impedirebbe la confusione tra il suo patrimonio e quello ereditario: presupposto necessario per far sì che le ragioni creditorie nei confronti del decuius restino intatte.

Fatta questa necessaria premessa, ormai sono decorsi i termini per poter richiedere la c.d. separazione dei beni ereditari: l’art. 516 c.c. infatti prescrive che la separazione possa essere richiesta “entro tre mesi dall’apertura della successione”; il che – essendo Suo padre deceduto da tre anni – fa cadere ogni possibilità in tal senso. Per dovere di completezza, si precisa che, ai sensi dell’art. 512 c.c., con la separazione viene assicurato, con i beni del defunto, il prioritario soddisfacimento dei creditori che abbiano promosso tale procedura. In altre parole, se lei – una volta accettata l’eredità con beneficio d’inventario – avesse domandato la separazione, il Suo credito avrebbe potuto essere soddisfatto in modo “prioritario” sul bene di cui ha domandato la separazione (che ha gli stessi effetti della c.d. prelazione). Si badi che l’art. 518 c.c. prescrive delle modalità ben precise per effettuare tale separazione: occorre infatti iscrivere il credito sull’immobile, esattamente come funziona per l’iscrizione dell’ipoteca.

Per altra parte della dottrina, nel caso di specie, non sarebbe necessaria l’accettazione con beneficio d’inventario: la confusione dei patrimoni riguarderebbe infatti solo ed esclusivamente la quota di eredità di Sua spettanza, rimanendo inalterata quella dei suoi fratelli. È pur vero che – comunque – si avrebbe una parziale compensazione del Suo credito (il credito originario si “annullerebbe” in parte con la quota di eredità che comunque Le spetta di diritto): questo, quindi, farebbe propendere per l’accettazione con beneficio d’inventario.

Per ciò che concerne l’acquisto dell’appartamento da parte Sua, ciò potrebbe essere possibile laddove si raggiungesse un accordo con i suoi fratelli. Infatti, accordandovi, Lei potrebbe pagare il valore dell’appartamento al netto del Suo credito, dividendo in parti uguali la somma così ottenuta tra i suoi due fratelli. In questo modo, si eviterebbero tutte le lungaggini che comporterebbe una separazione giudiziale del bene ereditario.
È sempre auspicabile, infatti, una soluzione bonaria: oltre che meno costosa in termini economici, consente altresì di risparmiare tempo e vedere soddisfatti i propri crediti più velocemente.

Per quanto concerne, infine, la mediazione, le spese di avvio dovute da ciascuna parte (pari ad € 40,00, IVA al 22% compresa per le cause con valore fino al 250.000 ed € 80,00 IVA al 22% per le cause di valore superiore ai 250.000) verrà scalato dall'indennità complessivamente dovuta, che deve essere versata dalla parte istante (i Suoi fratelli) al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte aderente al tentativo di mediazione (Lei) al momento del deposito della dichiarazione di adesione. Detto ciò, Lei dovrebbe versare € 48,80 nel caso in cui decida di aderire e l’indennità di mediazione una volta conclusa la procedura.