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Articolo 1209 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Offerta reale e offerta per intimazione

Dispositivo dell'art. 1209 Codice Civile

Se l'obbligazione ha per oggetto danaro [1277 ss.], titoli di credito ovvero cose mobili da consegnare al domicilio del creditore, l'offerta deve essere reale [73, 74](1).

Se si tratta invece di cose mobili da consegnare in luogo diverso [1182, 1510], l'offerta consiste nell'intimazione al creditore di riceverle [1210, 1211], fatta mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione [1214, 1216, 1217; 73, 75](2).

Note

(1) Affinché l'offerta sia reale è necessario che il pubblico ufficiale porti con se i beni da consegnare affinché, in caso di accettazione del creditore, l'adempimento si verifichi. In tal caso la quietanza (1199 c.c.) è costituita dal verbale che il pubblico ufficiale redige.
(2) L'offerta per intimazione deve essere fatta da un ufficiale giudiziario. Si ha tale ipotesi, ad esempio, quando l'inquilino intende restituire l'immobile al proprietario.

Ratio Legis

La norma specifica i requisiti dell'offerta solenne al fine di fissarne con precisione i presupposti, ciò che si rende necessario a causa delle gravi conseguenze che la mora del creditore produce (1207 c.c.).

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

92 Si è stabilito che l'offerta debba essere reale (o per esibizione) quando la prestazione ha per oggetto danaro, titoli di credito e simili o cose mobili che devono essere consegnate al domicilio del creditore; l'offerta avviene, invece, per intimazione quando il debito è di cose mobili che devono essere consegnate in luogo diverso (art. 105). Allora essa consiste nell'intimazione al creditore di ricevere le cose offerte, mediante atto a lui notificato nelle forme prescritte per gli atti di citazione.

Massime relative all'art. 1209 Codice Civile

Cass. civ. n. 9314/2017

L'esperimento dell'azione diretta ad ottenere, giusta l'art. 2932 c.c., una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso non è condizionato ad una preventiva costituzione in mora dell'obbligato a concludere il contratto, dovendosi l'interesse alla sua proposizione stabilire solo in base ad una situazione obiettiva di inadempimento, né il suo accoglimento è subordinato alla presentazione di un'offerta formale della controprestazione, ex artt. 1208 e 1209 c.c., essendo idonea anche la sola manifestazione di volontà del promissario acquirente, contenuta nell'atto di citazione, di corrispondere il residuo prezzo.

Cass. civ. n. 8672/2017

In tema di riconsegna dell’immobile locato, mentre l’adozione della procedura di cui agli artt. 1216 e 1209, comma 2, c.c., rappresenta l’unico mezzo per la costituzione in mora del creditore e per provocarne i relativi effetti, l’utilizzo, da parte del conduttore, di altre modalità aventi valore di offerta reale non formale (art. 1220 c.c.), purché serie, concrete e tempestive e sempreché non sussista un legittimo motivo di rifiuto da parte del locatore, benché insufficiente a costituire in mora il locatore è tuttavia idonea ad evitare la mora del conduttore nell'obbligo di adempiere la prestazione, anche ai fini dell'art. 1591 c.c. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva ritenuto, da un lato, la serietà e conseguente validità dell’offerta non formale di riconsegna di un immobile locato effettuata dal conduttore con un preavviso di soli due giorni e, dall’altro, la contrarietà a buona fede del rifiuto opposto dal locatore a causa dell’assenza del suo tecnico di fiducia, necessario per la ricognizione dello stato dei luoghi, atteso che questi avrebbe potuto invitare altro tecnico, ovvero accettare la restituzione con riserva).

Cass. civ. n. 10546/2015

In tema di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, la ratio legis che ispira il disposto dell'art. 2932, comma 2, c.c. non è destinata ad operare allorquando la parte chieda il trasferimento del bene in un momento in cui la prestazione a suo carico non sia ancora scaduta. In tale ipotesi, deve ritenersi necessaria e sufficiente un'offerta di adempimento anche non formale o per intimazione ai sensi degli artt. 1208 e 1209 c.c. purché espressa in qualsiasi modo che escluda ragionevoli dubbi sulla concreta intenzione della parte di adempiere e, dunque, a tal punto seria e concludente da far ritenere un'effettiva e puntuale volontà di adempimento a fronte del trasferimento del bene, comunque a tale adempimento condizionato.

Cass. civ. n. 2217/2013

L'offerta della prestazione corrispettiva, cui l'art. 2932 c.c. subordina l'accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto di trasferimento di una cosa determinata, pur non dovendo essere necessariamente fatta nelle forme di cui agli artt. 1208 e 1209 c.c., non può, tuttavia, consistere in una mera dichiarazione di intenti, dovendo essere caratterizzata, in ogni caso, da serietà e buona fede. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva dedotto la mancanza di serietà dell'offerta della controprestazione dal constatato peggioramento delle condizioni economiche del promissario acquirente e dall'omessa prestazione della garanzia fideiussoria, come pattuita con il contratto preliminare).

Cass. civ. n. 1016/2013

Il pubblico ufficiale incaricato di eseguire l'offerta reale di adempimento di un'obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1209 cod. civ., non ha alcun obbligo di munirsi di una procura scritta conferita dall'offerente.

Cass. civ. n. 21908/2008

È valida ed efficace l'offerta per intimazione nella quale non siano indicate al creditore la data e l'ora per il ritiro della merce a lui dovuta, quando l'intimante lasci al creditore stesso la facoltà di scelta del momento per il ritiro.

L'offerta per intimazione prevista dall'art. 1209, comma secondo, c.c., è un atto la cui formazione spetta alla parte e non all'ufficiale giudiziario, al quale la legge assegna unicamente il compito di provvedere alla sua notificazione.

Cass. civ. n. 2382/1975

Non può essere pronunciata la risoluzione del contratto in danno della parte inadempiente, ove questa superi la presunzione di colpevolezza dell'inadempimento, dimostrandone la non imputabilità a causa dell'ingiustificato rifiuto della controparte di ricevere la prestazione (nella specie canoni di locazione); tale esclusione della colpa dell'inadempimento non è condizionata all'offerta reale della prestazione, secondo la procedura prevista dagli artt. 1209 e ss. c.c., costituendo detta offerta una facoltà della quale il debitore può avvalersi al diverso fine di determinare gli effetti della mora credendi e di conseguire la propria liberazione. 

Cass. civ. n. 3249/1973

Anche l'offerta, per mezzo di vaglia postale, della somma dovuta, quando sia compiuta nel suo effettivo ammontare, costituisce un'offerta reale non rituale suscettibile di convalida, con l'effetto della costituzione in mora del creditore e con quelli ad esso accessori.

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Felice C. chiede
giovedì 01/10/2020 - Lombardia
“Spett/le Brocardi. It, in un'immobile commerciale, con conduttrice SRL dichiarata fallita, sono contenuti beni inventariati a valore zero da smaltire dal curatore. Tra questi vi sono tre beni rivendicati da soc. Leasing che il giudice ha acconsentito alla rivendica. Questi macchinari ingombranti sono di ostacolo allo svuotamento, il curatore sembra in difficoltà, la soc. Leasing non provvede alla rimozione dei beni rivendicati, in quanto aspetta un acquirente interessato all'acquisto. Si prospetta decreto ingiuntivo per intimarne la rimozione. Il curatore detiene l'immobile senza titolo per clausola risolutiva espressa intervenuta prima del fallimento e si prospetta che il fallimento sia incapiente anche dei ratei di affitto in prededuzione. Che strategia con il mio legale possiamo intraprendere? Esiste il rischio che l'immobile mi venga restituito con beni rivendicati e non rimossi dalla soc. Leasing. Grazie per la risposta.”
Consulenza legale i 06/10/2020
La soluzione potrebbe essere, laddove non venissero rimossi i beni in leasing dal proprietario di questi ultimi, di procedere con una intimazione reale ex art. 1209 c.c., alla cui lettura si rimanda.

In sostanza, si potrebbe procedere con l’intimazione, a mezzo Ufficiale giudiziario, al creditore (la società di leasing, in questo caso) di recarsi presso l’immobile nel giorno e nell’ora indicata al fine di ritirare i propri beni.

La mancata comparizione o il diniego a ritirare i beni da parte della società di leasing comporterà la sua messa in mora, con le conseguenze di cui all’art. 1207 c.c., alla cui lettura si rimanda.

In particolare, tra queste conseguenze merita di segnalare l’obbligo per la società di leasing di risarcire i danni patiti dal proprietario dell’immobile per la custodia e la conservazione dei beni, nonché gli ulteriori danni che quest’ultimo soffre per la permanenza di tali beni in detto immobile.

Dette conseguenze, certamente, possono avere l’effetto di persuadere la società di leasing a rimuovere. I beni.