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Articolo 1181 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Adempimento parziale

Dispositivo dell'art. 1181 Codice Civile

Il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile [1384](1), salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente(2) [1484, 1672; 8 d. gen. c.c; 45 l. camb.; 37 l. ass.].

Note

(1) Il creditore ha sempre diritto all'esatto adempimento, da intendersi anche come diritto a ricevere l'intera prestazione: pertanto è libero di accettare o rifiutare un adempimento solo parziale.
(2) L'unico limite testuale alla libertà del creditore è l'esistenza di norme o usi che gli impongano di accettare. In tal caso, il suo rifiuto configura mora del creditore (v. 1206 ss. c.c.).

Ratio Legis

Il legislatore sceglie di garantire in modo ampio l'interesse del creditore. Questi, con la nascita dell'obbligazione, matura il diritto a non sacrificare sotto alcun profilo la prestazione cui ha diritto. Il tenore della norma deve essere contemperato, però, con il generale principio di buona fede in senso oggettivo (v. 1175 c.c.), che potrebbe essere invocato a limite della sua estesa libertà.

Brocardi

Solutio
Solvendo esse nemo intelligitur, nisi quis solidum potest solvere

Spiegazione dell'art. 1181 Codice Civile

L'esattezza quantitativa della prestazione

Il dovere di prestare, che scaturisce dall'obbligazione, non può dirsi adempiuto con efficacia liberatoria per il debitore se il diritto del creditore alla prestazione non venga soddisfatto per intero e in determinate condizioni di tempo, di luogo e di modo. Qui si dirà del primo requisito per un regolare adempimento: l'esattezza quantitativa della prestazione. Tale obbligo è imposto al debitore dall'articolo in commento, e riconosce al creditore il diritto di rifiutare un adempimento parziale. Il principio, che si ricollega a quello analogo enunciato dal vecchio art. 1246, si può spiegare riflettendo non solo sul rilievo che l'obbligo deve essere adempiuto cosi come venne contratto, ma anche sul fatto che un adempimento pro parte, non consenziente il creditore, può tornare di pregiudizio a costui; anche dal punto di vista economico, infine, è da osservare che una serie di adempimenti parziali non offre la stessa utilità di un unico adempimento.

La regola, però, che il creditore non può essere costretto a ricevere una prestazione pro parte trova piena applicazione nell'ipotesi in cui:
a) si tratti di una sola prestazione,
b) questa abbia un solo debitore ed un solo creditore: è intuitivo che nel primo caso (a) i diversi debiti possono essere estinti separatamente e che nel secondo (h), quando all'unico debitore o all'unico creditore succedano eredi, i debiti ed crediti si dividono tra di essi in proporzione della rispettiva quota (articoli 752, 1315), a meno che uno degli eredi non sia stato incaricato di eseguire la prestazione oppure si trovi in possesso della cosa dovuta se questa è certa e determinata (indivisibilità impropria o sopravvenuta), oppure si tratti di prestazione indivisibile (indivisibilità propria o preesistente),
c) non si verifichi una compensazione parziale del credito (art. 1241 del c.c.),
d) — ed è questa un'ipotesi non regolata dal codice perché ovviamente sottintesa, — l'accordo delle parti stabilisca — in deroga al principio — che il pagamento venga fatto anche pro rata (beneficium divisionis), come ad es. nell’ art. 1947 del c.c..


Deroghe volontarie e legali al divieto di un adempimento parziale

L'art. 1181, riconoscendo al creditore il diritto di rifiutare un adempimento parziale, non gli toglie la facoltà nè di accordare nè di ricevere acconti, ma lo stesso art. 1181 impedisce al debitore un adempimento parziale se questo è voluto o dalla legge o dagli usi. La seconda causa derogatoria non dà motivo a rilievi, riguardo alla prima invece è sufficiente, per rendersi conto dell'eccezione, richiamare l'articolo 45 quinto cpv. del r. d. 14 dicembre 1933, n. 1669, che sostituisce le disposizioni del codice di commercio concernenti la cambiale. Secondo tale articolo « il portatore non può rifiutare un pagamento parziale » : la deroga al principio dell'art. 1181 è voluta dalla particolare indole dell'obbligazione cambiaria, infatti l'obbligo (tale è il significato dell'espressione “non è consentito dalla legge al portatore di una cambiale di accettare un pagamento anche parziale” (qualunque sia la misura di esso) ha come scopo di diminuire correlativamente la responsabilità degli obbligati di regresso, tenuti come garanti dell'adempimento, quindi il rifiuto in materia cambiaria di un adempimento parziale fa perdere al portatore, per altrettanta somma, il diritto di regresso verso il traente ed i giranti, ma è certo che lo stesso pagamento parziale cambiario non significa adempimento, restando salvo alla parte il diritto di levare il protesto per mancato pagamento della differenza.

Riconosciuto nel debitore un obbligo ad eseguire e nel creditore un diritto a domandare la prestazione per intero il giudice non può né accordare dilazioni, comunque brevi, per l'adempimento dell'obbligo, nè consentire la divisione della prestazione.

Relazione al Libro delle Obbligazioni

(Relazione del Guardasigilli al Progetto Ministeriale - Libro delle Obbligazioni 1941)

66 Si è riprodotto il principio dell'art. 1246 cod. civ. concernente il divieto di adempimento parziale (art. 76), ma non quello dell'art, 178 del progetto della Commissione reale che conferisce al giudice il potere, sia pure eccezionale, di accordare dilazioni.
Tale norma è informata ad una eccessiva tutela del debitore: e non vale opporre il principio contrario posto in materia cambiaria (art. 45 R. decreto 14 dicembre 1933, n. 1669; art. 37 R. decreto 21 settembre 1933, n. 1736), perché esso è previsto a difesa dell'obbligato di regresso, mentre la sua generalizzazione indebolirebbe il credito, agevolando la divisione del debito e gli adempimenti tardivi. Si noti che già nelle esigenze del processo il debitore trova di fatto un rimedio contro ogni eccesso di zelo del creditore; per il tal che non si intenderebbe una sentenza che ulteriormente ritardasse la soddisfazione della ragione di credito.
Altra è la situazione che si presenta nell'ipotesi in cui il creditore agisca per la risoluzione del contratto: le gravi conseguenze cui porterebbe l'accoglimento della domanda può giustificare, in alcuni casi, un estremo tentativo rivolto ad ottenere dal debitore l'adempimento nonostante la domanda di risoluzione. E' per questo che il potere del giudice di consentire dilazioni, negato nell'art. 76, si è mantenuto nell'art. 253 ult. cpv. del presente progetto.

Massime relative all'art. 1181 Codice Civile

Cass. civ. n. 33443/2022

In tema di spese processuali, integra abusivo frazionamento del credito il contegno del creditore esecutante il quale - dopo avere intimato al debitore esecutato, con un primo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate per il giudizio di appello conclusosi con la conferma della decisione adottata in prime cure - richieda, con successivo atto di precetto, il pagamento delle spese legali liquidate in primo grado, oltre alle spese e competenze relative a tale secondo atto di precetto.

Cass. civ. n. 2223/2022

Gli artt. 1181 e 1455 c.c. si riferiscono a due distinte sfere di applicabilità: il primo attiene alla facoltà del creditore di rifiutare la prestazione parziale e di agire, quindi, per il conseguimento dell'intero, donde la legittimità del rifiuto di un adempimento inesatto; l'art. 1455 riguarda, invece, il potere del contraente di risolvere il contratto a prestazioni corrispettive nel caso d'inadempimento di non lieve entità dell'altra parte. Ne consegue che, dato il diverso ambito di operatività delle due discipline, la condanna del debitore inadempiente al risarcimento del danno può essere pronunziata anche quando, per la scarsa importanza dell'inadempimento, non possa farsi luogo alla risoluzione del contratto.

L'accettazione da parte del creditore dell'adempimento parziale - che a norma dell'art. 1181 c.c. egli avrebbe potuto rifiutare - non estingue il debito, ma può ridurlo, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, nè al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.

Cass. civ. n. 27089/2021

Salvo il giudicato interno, l'eccezione di frazionamento del credito sollevata dalla parte non soggiace a preclusioni, in quanto, attenendo alla proponibilità della domanda, è rilevabile anche di ufficio dal giudice, il quale, ove provveda in tal senso, è tenuto ad assegnare al creditore un termine a difesa, al fine di consentirgli di provare l'esistenza di un interesse alla tutela processuale. (In contrasto con tale principio, il giudice di pace, nella causa di opposizione a due decreti ingiuntivi azionati da un avvocato, aveva invece omesso di concedere all'opposto un termine per replicare all'eccezione di frazionamento del credito sollevata con memoria dall'opponente). (Cassa con rinvio, TRIBUNALE TREVISO, 19/11/2015).

Cass. civ. n. 19898/2018

Non è consentito al creditore di una determinata somma di denaro, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, di frazionare il credito in plurime richieste giudiziali di adempimento, contestuali o scaglionate nel tempo, in quanto tale scissione del contenuto della obbligazione, operata dal creditore per sua esclusiva utilità con unilaterale modificazione aggravativa della posizione del debitore, si pone in contrasto sia con il principio di correttezza e buona fede, che deve improntare il rapporto tra le parti non solo durante l'esecuzione del contratto ma anche nell'eventuale fase dell'azione giudiziale per ottenere l'adempimento, sia con il principio costituzionale del giusto processo, traducendosi la parcellizzazione della domanda giudiziale diretta alla soddisfazione della pretesa creditoria in un abuso degli strumenti processuali che l'ordinamento offre alla parte, nei limiti di una corretta tutela del suo interesse sostanziale; conseguentemente, le domande giudiziali aventi ad oggetto una frazione di un unico credito sono da dichiararsi improcedibili.

Cass. civ. n. 18810/2016

Non costituisce frazionamento del credito la proposizione, nei confronti del medesimo convenuto, di una pluralità di giudizi per compensi professionali per lo svolgimento di perizie assicurative conferite con singoli incarichi, collegati a differenti sinistri, trattandosi di crediti nascenti da distinte obbligazioni.

Cass. civ. n. 20160/2013

In tema di transazione, poiché dalla normativa codicistica sulle obbligazioni si evince la regola generale che l'adempimento di una obbligazione pecuniaria, anche se relativa ad un rapporto di lavoro, deve essere eseguito in un'unica soluzione, potendo il creditore, ai sensi dell'art. 1181 c.c., rifiutare un adempimento parziale (salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente), la dilazione di pagamento, accordata su richiesta del debitore, costituisce una parziale rinuncia e, come tale, integra una "concessione" ai sensi dell'art. 1965 c.c., pur in mancanza della rinuncia agli interessi legali, risultando indifferente l'accertamento dell'equivalenza tra le reciproche concessioni.

Cass. civ. n. 26052/2008

In tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell'art. 1189 c.c., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti dagli organi sociali, in caso di persona giuridica sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa; è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo.

Cass. civ. n. 14573/2007

L'accettazione, senza riserve, dell'adempimento tardivo di una prestazione, equiparabile all'accettazione dell'adempimento parziale di essa (art. 1181 c.c.), non determina la decadenza dal far valere l'inosservanza del termine (da ritenere non essenziale, nel silenzio del creditore, ai sensi dell'art. 1457 c.c.) né implica la rinuncia al risarcimento del danno derivatone.

Cass. civ. n. 15807/2005

L'art. 1181 c.c., attribuendo al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di accettare un adempimento parziale consente di riconoscergli, in mancanza di espresse disposizioni o principi generali in contrario, anche quella di chiedere giudizialmente il pagamento di una sola parte della somma dovuta. Ne consegue che la domanda di condanna al pagamento degli interessi può essere proposta non solo cumulativamente con quella di pagamento del capitale, ma anche separatamente, tanto se si tratta di interessi moratori, e quindi complementari al credito pecuniario, quanto se si tratta di interessi convenzionali o compensativi, aventi struttura autonoma, senza che ciò si traduca in un pregiudizio per il debitore, il quale può evitare i maggiori oneri connessi alla duplicazione dei giudizi costituendo in mora il creditore mediante l'offerta del pagamento dell'intero, oppure chiedendo l'accertamento negativo del credito.

Cass. civ. n. 108/2000

In assenza di espresse disposizioni, o di principi generali desumibili da una interpretazione sistematica, deve riconoscersi al creditore di una determinata somma, dovuta in forza di un unico rapporto obbligatorio, la facoltà di chiedere giudizialmente, anche in via monitoria, un adempimento parziale, in correlazione con la facoltà di accettarlo, attribuitagli dall'art. 1181 c.c., con riserva di azione per il residuo, trattandosi di un potere che risponde ad un interesse meritevole di tutela del creditore stesso senza sacrificare in alcun modo il diritto del debitore alla difesa delle proprie ragioni.

Cass. civ. n. 3814/1998

Il creditore non è tenuto ad accettare un adempimento parziale, pur avendo facoltà, in previsione di contestazioni di una sua maggiore pretesa od altro, di accettare o domandare un pagamento parziale.

Cass. civ. n. 5747/1995

Ai sensi dell'art. 1181 c.c. — a norma del quale il creditore può rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile, salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente — il suddetto rifiuto, integrando l'esercizio di un diritto espressamente previsto dalla legge, non può costituire in colpa il creditore che tale diritto abbia esercitato.

Cass. civ. n. 20/1987

L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale — che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare — non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravità dell'inadempimento.

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