(massima n. 1)
In tema di obbligazioni, l'adempimento, anche parziale (acconto), è idoneo ad estinguere parzialmente il debito se tale modalità è stata accettata dal creditore nel corso del rapporto. La medesima efficacia estintiva va riconosciuta al pagamento parziale effettuato a colui che appare legittimato a riceverlo ai sensi dell'art. 1189 c.c., a condizione che l'apparenza risulti giustificata da circostanze univoche e concludenti, ovvero da atti giuridici compiuti dall'accipiens e ripetutamente consentiti dagli organi sociali, in caso di persona giuridica sì da far sorgere nel debitore un ragionevole affidamento, esente da colpa, sulla effettiva sussistenza della facoltà apparente dell'accipiens di ricevere il pagamento. Incombe sul creditore l'onere di provare che il debitore non ignorava la reale situazione ovvero che l'affidamento di questi era determinato da colpa; è, altresì, onere dello stesso creditore, nel caso in cui il medesimo controdeduca che il pagamento effettuato al terzo apparentemente legittimato a riceverlo è da imputare ad un diverso rapporto, provare l'esistenza di quest'ultimo.