(massima n. 1)
L'accettazione, da parte del creditore, dell'adempimento parziale che, a norma dell'art. 1181 c.c., egli avrebbe potuto rifiutare non estingue il debito, ma semplicemente lo riduce, non precludendo conseguentemente al creditore stesso di azionare la risoluzione del contratto, né al giudice di dichiararla, ove la parte residuale del credito rimasta scoperta sia tale da comportare ugualmente la gravitą dell'inadempimento.