Indivisibilità impropria o successiva. Incarico dato ad un coerede o consegna di cosa certa e determinata posseduta da un coerede
Qui si prevede un caso di indivisibilità impropria o anche detta susseguente.
Infatti la prestazione sarebbe divisibile e come tale verrebbe regolata sia nel caso di pluralità originaria di debitori sia nel caso di pluralità sopravvenuta per effetto di successione nella quale ultima ipotesi si dividerebbe fra gli eredi del debitore.
Senonchè qualora uno solo degli eredi sia stato incaricato di eseguire la prestazione o questa consista in una cosa certa e determinata, che sia in possesso di uno solo degli eredi, qui sorge, per ragioni attinenti all'adempimento (solutione tantum) la indivisibilità, nel senso che uno solo degli eredi, quello cioè che ha avuto l'incarico o che ha il possesso della cosa, è tenuto all'adempimento per intero.
Il codice vigente, nel disciplinare questa forma di indivisibilità impropria o susseguente (che più esattamente si concreta in una deroga al beneficio della divisione del debito fra gli eredi del debitore), ha innovato il codice precedente.
Infatti, mentre è rimasta immutata l’ipotesi prevista dal n. 2 dell'art. #1205# (erede incaricato dell'adempimento dell'obbligazione), è stato sostituito all'ipotesi che sia dovuto un corpo determinato (la quale a rigore, rientra nell'orbita dell'individuum obligatione, perchè trattasi sempre di prestazione non suscettibile di divisione sin dalla sua origine, per il modo con cui l'obbligazione è stata considerata dalle parti e nonostante che abbia per oggetto un corpo per sua natura divisibile) l'altra che uno degli eredi sia in possesso della cosa dovuta, se questa è certa e determinata.
Per la medesima ragione è trattata a parte, dall'art. 1318, l'ipotesi contemplata dal n. 3 dell'art. #1205# del vecchio codice; a tale riguardo così si esprime la relazione: «Appunto con finalità semplificatrici si è soppresso, nell'elencazione dei casi di indivisibilità, quello previsto dall'#art. 1205#, n. 3 codice civile del 1865, che ha dato sempre luogo a difficoltà di interpretazione e che, in verità, nel suo significato più accoglibile, doveva intendersi quale ulteriore riferimento alla indivisibilità soggettiva o convenzionale, già richiamata nella seconda parte dell'art. #1202# stesso codice».
Anche in tal caso quindi, come già si è accennato, non si tratta di divisibilità impropria, ma di divisibilità propria ed originaria perchè essa discende o dalla natura dell'obbligazione o dalla volontà delle parti contraenti. E’ sistematicamente più esatto quindi che la disciplina in proposito venga dettata da un separato articolo di più generale portata, il quale stabilisce la regola della trasmissibilità del requisito dell'indivisibilità (sia assoluta che soggettiva) anche nei confronti degli eredi.
La diversa trattazione della materia ha portato altresì alla soppressione dell'ultimo comma dell'art. #1205#. Secondo il nuovo codice, tutti gli eredi del debitore possono essere convenuti per il pagamento dell'intero, se si versi nell'ipotesi di indivisibilità originaria (arg. ex art. 1318); e invece il solo erede incaricato della prestazione o possessore della cosa dovuta (art. 1315) può essere convenuto per il pagamento (salvo sempre i1 suo regresso verso i coeredi).