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Articolo 371 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Provvedimenti circa l'educazione e l'amministrazione

Dispositivo dell'art. 371 Codice Civile

Compiuto l'inventario, il giudice tutelare, su proposta del tutore(1) e sentito il protutore, delibera(2):

  1. 1) sul luogo dove il minore deve essere allevato(3) e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione, disposto l'ascolto dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci e anche di età inferiore se capace di discernimento [2](4) e richiesto, quando opportuno, l'avviso dei parenti prossimi [e del comitato di patronato dei minorenni];
  2. 2) sulla spesa annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, fissando i modi d'impiego del reddito eccedente(5);
  3. 3) sulla convenienza di continuare(6) ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali [2195, 2555], che si trovano nel patrimonio del minore, e sulle relative modalità e cautele.

Nel caso in cui il giudice stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il tutore deve domandare l'autorizzazione del tribunale [38, 208]. In pendenza della deliberazione del tribunale il giudice tutelare [344] può consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa [2198].

Note

(1) Solamente allorquando sia stata terminata la redazione dell'inventario, il tutore potrà sollecitare l'intervento del giudice tutelare per i provvedimenti ritenuti più importanti dal punto di vista educativo e patrimoniale.
(2) Il giudice tutelare emetterà direttive generali inerenti le modalità di esercizio della funzione tutoria; rivestiranno la forma del decreto motivato avverso il quale è ammesso reclamo al tribunale per i minorenni.
(3) Tale luogo in cui il minore deve essere allevato, che non potrà essere mutato discrezionalmente dal tutore senza una preventiva autorizzazione del giudice tutelare (art. 358 del c.c.), potrà non coincidere con l'abitazione ove è domiciliato il tutore.
(4) Le funzioni di erogazione dei servizi di assistenza ai minori, già attribuite al "comitato" di patronato dei minori, sono oggi demandate ai Comuni (eventualmente anche in forma associata) in forza dell'art. 25 del d.P.R. 616/1977, mediante la gestione dei servizi sociali.
(5) Ovviamente il giudice avrà il potere di disporre in merito ad eventuali rimanenze di denaro, pur potendo integrare le disposizioni adottate per le spese necessarie al mantenimento e all'istruzione del minore, in ogni tempo dell'anno a seconda della contingenza.
(6) L'incapace non può iniziare una nuova attività imprenditoriale; qualora però si tratti di continuazione, ed il tutore gestisca l'impresa in nome e per conto del minore stesso, occorrerà specifica autorizzazione (è discusso se si tratti di parere a carattere preparatorio) del tribunale dei minori alla continuazione dell'esercizio, valutata la destinazione da dare all'azienda.

Spiegazione dell'art. 371 Codice Civile

Spettano al giudice tutelare i provvedimenti più gravi sull'educazione del minore e l'amministrazione dei suoi beni, provvedimenti che il giudice prende su proposta del tutore e sentito il protutore.
Attengono all'educazione del minore le decisioni del giudice tutelare sul luogo dove il minore deve essere educato e sul suo avviamento agli studi o all'esercizio di un'arte, mestiere o professione: queste decisioni, che sono state affidate direttamente all'autorità giudiziaria, per la grande importanza che lo Stato attribuisce all'educazione dei minori, sono circondate da molte cautele, ed oltre alla necessità della proposta del tutore e del parere del protutore, si richiede il parere dello stesso minore che abbia compiuto gli anni dieci, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, e l'avviso dei parenti prossimi. Qualora, per ragioni sopravvenute, il tutore ritenesse opportuno modificare il regime di istruzione stabilito dal giudice tutelare, deve ottenere da quest'ultimo opportuna autorizzazione.
Il giudice tutelare deve inoltre stabilire la somma annua occorrente per il mantenimento e l'istruzione del minore e per l'amministrazione del patrimonio, e deve deliberare sulla convenienza di continuare ovvero alienare o liquidare le aziende commerciali o industriali che si trovano nel patrimonio del minore: in quest'ultimo caso, qualora il giudice tutelare ritenga conveniente per il minore la continuazione dell'esercizio dell'azienda, il tutore, per poter continuare in tale esercizio, deve ottenere l'autorizzazione del tribunale, il quale può nel frattempo disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

183 Una diversa sistemazione è stata proposta per l'art. 379 del progetto definitivo — art. 371 del c.c. — concernente i provvedimenti circa l'educazione del minore e l'amministrazione dei beni. Movendosi dal concetto che principale cura del giudice tutelare deve essere quella della persona del minore, si è richiesto di considerare i provvedimenti relativi alla persona del minore prima di quelli riguardanti l'amministrazione del patrimonio. Trovandosi giusto il rilievo è stata mutata la formulazione dell'articolo del progetto, in guisa da mettere in evidenza che il giudice deve deliberare in ogni caso sulla educazione e istruzione, determinando la spesa annua a tal fine. Non è stata fatta, invece, menzione delle ipotesi relative all'alienazione dei beni mobili deperibili e al soddisfacirneeto dei debiti dei minore, perché si è considerato che sarebbe inceppante e dannoso attendere l'autorizzazione del giudice per la vendita dei beni mobili deperibili, data la urgenza con cui vi si deve provvedere. Per quanto concerne i debiti, è stato già chiarito nella relazione al progetto definitivo (n. 365) che il pagamento dei debiti liquidi ed esigibili, eseguito con normali mezzi, costituisce un dovere giuridico che non ha bisogno di autorizzazione. Per quanto concerne, infine, la ipotesi riguardante la continuazione o la cessazione dell'esercizio dell'impresa, prevista nell'art. 382 del progetto definitivo, va rilevato che su questo punto esiste una differenza sostanziale fra la norma del progetto e quella che è stata suggerita. Il progetto, conformemente al vecchio codice, stabiliva come regola l'alienazione o la liquidazione dell'impresa, senza escludere la possibilità, in casi eccezionali, di ottenere l'autorizzazione a continuare l'esercizio. Viceversa, secondo la formula proposta, il giudice dovrebbe in ogni caso adottare una deliberazione al riguardo, disponendo, di regola, la continuazione dell'esercizio dell'impresa e permettendone la liquidazione solo se sia impossibile o non conveniente proseguire la gestione. Da un punto di vista politico economico, nell'interesse generale della produzione, non v'ha dubbio sull'opportunità di evitare rovinose e affrettate liquidazioni, e perciò il testo dispone che l'autorità giudiziaria, trovandosi di fronte all'esercizio di una impresa, deliberi sulla convenienza della continuazione o della liquidazione. Ma non si è aderito pienamente al concetto che la continuazione dell'esercizio debba essere la regola e la liquidazione l'eccezione, in quanto ciò sarebbe, fra l'altro, contrario al nostro sistema legislativo, secondo cui l'esercizio del commercio nell'interesse del minore ha carattere del tutto straordinario. L'organo tutelare potrà contemperare, in base all'esame concreto delle circostanze, la tutela spettante agli interessi patrimoniali del minore col principio che l'attività produttiva, essendo funzione di interesse nazionale, deve essere conservata e agevolata. Pertanto nell'art. 371, n. 3, si stabilisce che ove il giudice tutelare stimi evidentemente utile per il minore la continuazione dell'esercizio dell'impresa commerciale, il tutore deve chiedere l'autorizzazione del tribunale. A quest'ultimo si è voluto attribuire la competenza a provvedere, in conformita a quanto si dispone per i minori sottoposti alla patria potestà, salva la facoltà del giudice tutelare di consentire l'esercizio provvisorio dell'impresa in pendenza della deliberazione del tribunale. Non sono state menzionate, accanto alle aziende commerciali, quelle agrarie, porcile, mentre si giustifica la necessità dell'autorizzazione all'esercizio delle prime, in conseguenza dei rischi che ne derivano, per le aziende agrarie sarebbe fuori di luogo l'intervento abilitativo dell'autorità.

Massime relative all'art. 371 Codice Civile

Cass. civ. n. 18514/2003

I provvedimenti emessi in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 739 c.p.c., non sono impugnabili con il ricorso ordinario per cassazione, mentre sono ricorribili per cassazione ex art. 111 Cost. solo ove presentino i caratteri della decisorietā e della definitivitā, con conseguente idoneitā al passaggio in giudicato. Ne consegue che il decreto del tribunale per i minorenni, emesso in sede di reclamo avverso il provvedimento del giudice tutelare concernente, ex art. 371 c.c., il luogo dove i minori devono essere allevati (nonché, nella fattispecie, il regime degli incontri dei medesimi con i nonni materni, in una situazione di conflittualitā tra nonni paterni e materni), non č soggetto a ricorso per cassazione ex art. 111 Cost., atteso che non possiede i suddetti caratteri, concernendo provvedimenti adottati dal giudice tutelare nell'esclusivo interesse dei minori, revocabili e modificabili in ogni tempo e, quindi, non suscettibili di passare in giudicato.

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