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Articolo 148 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Concorso negli oneri

Dispositivo dell'art. 148 Codice Civile

(1)I coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all’articolo 147, secondo quanto previsto dall’articolo 316 bis(2).

Note

(1) Articolo così modificato con d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, in vigore dal 7 febbraio 2014.
(2) Prima della riforma, l'articolo recitava:
"I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti [Cost. 30], gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli [147, 324, 433]. In caso di inadempimento il presidente del tribunale [disp. att. 138], su istanza di chiunque vi ha interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, può ordinare con decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi, sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole [147]. Il decreto, notificato agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo [474 c.p.c.], ma le parti ed il terzo debitore possono proporre opposizione nel termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione è regolata dalle norme relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento."

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 148 Codice Civile

Cass. civ. n. 4145/2023

In materia di figli nati fuori del matrimonio, il diritto al rimborso delle spese in favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, la cui paternità (o maternità) sia stata successivamente dichiarata, ha natura in senso lato indennitaria, essendo diretto a ristorare colui che ha effettuato il riconoscimento dagli esborsi sostenuti, sicché il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, può utilizzare il criterio equitativo, tenendo conto delle molteplici e variabili esigenze del figlio (soddisfatte o da soddisfare), legate allo sviluppo e alla formazione di studio e professionale, restando comunque indiscutibili le spese di sostentamento, sin dalla nascita, in base ad elementari canoni di comune esperienza.

Cass. civ. n. 36800/2022

L'obbligo di pagare il mantenimento dei figli non viene meno automaticamente, in caso di perdita del lavoro o cassa integrazione, ma occorre sempre chiedere una modifica del provvedimento giudiziale che ha sancito l'assegno, dando prova della diminuzione del proprio reddito.

Cass. civ. n. 19009/2022

In materia di filiazione naturale, il diritto al rimborso delle spese a favore del genitore che ha provveduto al mantenimento del figlio fin dalla nascita, ancorché trovi titolo nell'obbligazione legale di mantenimento imputabile anche all'altro genitore, ha natura in senso lato indennitaria, in quanto diretto ad indennizzare il genitore, che ha riconosciuto il figlio, degli esborsi sostenuti da solo per il mantenimento della prole. Ne consegue che il giudice di merito, ove l'importo non sia altrimenti quantificabile nel suo preciso ammontare, legittimamente provvede, per le somme dovute dalla nascita fino alla pronuncia, secondo equità trattandosi di criterio di valutazione del pregiudizio di portata generale.

La sentenza dichiarativa della filiazione naturale produce gli effetti del riconoscimento, ai sensi dell'art. 277 c.c., e, quindi, implica per il genitore tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ex art. 148 c.c.; la relativa obbligazione si collega allo status genitoriale ed assume, di conseguenza, pari decorrenza, dalla nascita del figlio, con il corollario che l'altro genitore, il quale nel frattempo abbia assunto l'onere del mantenimento anche per la porzione di pertinenza del genitore giudizialmente dichiarato, ha diritto di regresso per la corrispondente quota.

Cass. civ. n. 15148/2022

L'obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio sorge al momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza, producendo la sentenza dichiarativa della filiazione naturale gli effetti del riconoscimento e comportando per il genitore, ai sensi dell'art. 261 cod. civ., tutti i doveri propri della procreazione legittima, incluso quello del mantenimento ai sensi dell'art. 148 cod. civ. Tale obbligazione trova la sua ragione giustificatrice nello status di genitore, la cui efficacia retroattiva è datata appunto al momento della nascita del figlio, per cui l'obbligo dei genitori di mantenere i figli sussiste per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale.

Cass. civ. n. 10450/2022

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 cod. civ. spetta primariamente ed integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui. Pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere ai loro doveri nei confronti dei figli va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è comunque in grado di mantenerli.

Cass. civ. n. 25857/2020

Il credito vantato da un genitore per il contributo, da parte dell'altro (nella specie, ex convivente "more uxorio"), al mantenimento del figlio minore regolarmente riconosciuto è da ritenersi insorto non oltre il momento della proposizione della relativa domanda; ne consegue che, ai fini dell'azione revocatoria ordinaria avente ad oggetto un'alienazione immobiliare posta in essere dopo la proposizione di una tale domanda, quel credito va qualificato come insorto anteriormente all'alienazione ed è allora sufficiente ad integrare l'elemento soggettivo della revocatoria, esperita contro il genitore inadempiente alienante, che il terzo acquirente sia stato consapevole del pregiudizio delle ragioni creditorie, non occorrendo invece la prova della "participatio fraudis" e cioè della conoscenza, da parte di quest'ultimo, della dolosa preordinazione dell'alienazione ad opera del disponente rispetto al credito.

Cass. civ. n. 17831/2013

Nel procedimento di opposizione al decreto ex art. 148 c.c., la decisione finale può consistere non solo nella conferma o nella revoca del provvedimento, ma anche in una statuizione parzialmente modificativa, che può tenere conto anche dei profili di novità successivi al ricorso, stante il potere di provvedere di ufficio con riguardo ai minori.

Cass. civ. n. 19015/2011

Non sussiste colpa grave nell'aver proposto l'azione con la quale viene chiesto un contributo al mantenimento del figlio minore agli ascendenti del genitore sistematicamente inadempiente ai suoi obblighi di contribuzione, in quanto l'art. 148 c.c. pone loro l'onere di concorrere in solido con il genitore che provvede al mantenimento qualora l'altro genitore non possa o non voglia farvi fronte; ne consegue che, per la citata azione, il gratuito patrocinio può riconoscersi ai sensi dell'art. 76 del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115. (Nella specie la S.C., in applicazione del riportato principio, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito ha accolto la proposta opposizione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato).

Cass. civ. n. 20509/2010

L'obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l'inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui; pertanto l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori - va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l'altro genitore è in grado di mantenerli; così come il diritto agli alimenti ex art. 433 c.c., legato alla prova dello stato di bisogno e dell'impossibilità di reperire attività lavorativa, sorge solo qualora i genitori non siano in grado di adempiere al loro diretto e personale obbligo.

Cass. civ. n. 13579/1999

Il provvedimento presidenziale di cui all'art. 148 c.c. diviene definitivo se non opposto secondo le norme dell'opposizione a decreto ingiuntivo ed è impugnabile con il regolamento di competenza ove dichiari l'inammissibilità del ricorso proposto dalla parte per litispendenza.

Cass. civ. n. 3402/1995

Lo speciale provvedimento per decreto disciplinato dal secondo comma dell'art. 148 c.c. è utilizzabile al fine di ottenere la condanna degli ascendenti dei genitori, privi di mezzi economici, a fornire a quest'ultimi i mezzi necessari ad adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, sia legittimi che naturali.

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Marco M. chiede
lunedì 11/04/2016 - Lombardia
“Buongiorno,
sono genitore di due bimbe, una di 8 anni , avuta da mia moglie e con cui convivo regolarmente e un'altra di 17anni avuta da una precedente convivenza e che ha sempre vissuto con la madre.
per questa figlia ho sempre pagato alla madre delle cifre che tra mensile e spese extra andavano da 8 a 10 mila euro anno circa. Ora la mia situazione reddituale e' cambiata, sono in mobilita' da 18 mesi circa dopo altri 6 di cassa integrazione e non ho altri redditi. la mia domanda e' la seguente, quale dovrebbe essere una cifra ragionevolmente corretta da corrispondere a mia figlia? e quali possono essere considerate a ragione extra rispetto al mensile?
grazie e buon lavoro”
Consulenza legale i 14/04/2016
In via generale, occorre premettere che qualora - successivamente alla quantificazione dell'assegno di mantenimento fatta in sede giudiziale - si verifichino variazioni nella situazione economica dei partner (sia che fossero sposati sia che semplicemente convivessero), entrambi possono domandare una revisione dell'importo dell’assegno, di modo da adeguarlo alle mutate condizioni economiche.

L'assegno di mantenimento, infatti, una volta quantificato non rimane mai statico nel tempo, sia per via della rivalutazione fatta in base agli indici Istat, che per circostanze e fatti sopravvenuti (prima tra tutti l'incremento o il peggioramento delle capacità economiche dei genitori), che comportano l’aumento o la diminuzione dell’importo dell'assegno.

Il nostro ordinamento giuridico, per ovviare all’eccessiva discrezionalità in materia che in passato si lasciava ai giudici, ha previsto all’art. 337 ter c.c. una serie di paramenti di riferimento di cui il magistrato, al momento della quantificazione dell’assegno di mantenimento, deve tener necessariamente conto (tra i quali, ad esempio, le “attuali esigenze del figlio”, il “tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori”, lo "interesse morale e materiale” della prole, ecc.). Questi parametri, tuttavia, non costituiscono un elenco tassativo e limitativo ma, al contrario, data anche la loro evidente formulazione generica, si prestano ad essere adattati al contesto specifico e a subire variazioni nel corso del tempo.

Nei procedimenti di modifica delle condizioni dell’assegno di mantenimento per la prole il magistrato gode di ampia discrezionalità, poiché egli deve adeguarlo sulla base dei cambiamenti che il singolo caso concreto subisce nel corso del tempo. Cambiamenti ai quali il singolo giudice può attribuire ora un peso ora un altro, a seconda della propria personale sensibilità.

In linea generale, quindi, è difficile quantificare anticipatamente le modifiche che il giudice potrebbe apportare all’ammontare dell’assegno. Tali circostanze, difatti, sono oggetto di una valutazione c.d. “equitativa” e mai puramente matematica. Si tratta, infatti, “non già di equità "sostitutiva", ai sensi delle norme invocate dal ricorrente, bensì di equità meramente "integrativa" o "correttiva", propria delle valutazioni quantitative rimesse alla discrezionalità del giudice” (tra le molte, Cass., sentenza 31 marzo 2014, n. 7482).

In ogni caso è certamente sempre opportuno, qualora – come nel caso proposto dallo scrivente - siano presenti dei presupposti per ottenere la modifica, provare a richiedere la modifica.
Il genitore che domanda la modifica dell’assegno di mantenimento dovrà presentare prove che certifichino il fatto che si sia attuato un mutamento delle circostanze come, ad esempio, una diminuzione dello stipendio, la messa in cassa integrazione, e via dicendo.

In conclusione, pertanto, lo scrivente potrà richiedere al magistrato la riduzione dell’assegno di mantenimento per i figli adducendo le motivazioni e fornendo le prove che testimonino una mutata capacità economica rispetto al passato.
Va precisato che tale domanda potrà essere proposta anche se l'importo del mantenimento sino a quel momento versato fu, al tempo, frutto di un accordo tra i due genitori.

Quanto al concetto di spese "extra" o "straordinarie", facciamo nostra la definizione data dalla Corte di cassazione: "in tema di mantenimento della prole, devono intendersi per spese “straordinarie” quelle che, per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall’ordinario regime di vita dei figli, cosicchè la loro inclusione in via forfettaria nell’ammontare dell’assegno, posto a carico di uno dei genitori, può rivelarsi in contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’art. 155 cod. civ. e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, nonchè recare grave nocumento alla prole, che potrebbe essere privata, non consentendolo le possibilità economiche del solo genitore beneficiario dell’assegno “cumulativo”, di cure necessarie o di altri indispensabili apporti" (Cass. civ. sez. I, 8 settembre 2014 n. 18869).