Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 31373 del 6 dicembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In ambito di separazione o divorzio e nella ipotesi in cui uno dei coniugi abbia chiesto un assegno di mantenimento per i figli, la domanda viene accolta, dalla data della sua proposizione, e non da quella della sentenza. I diritti ed i doveri dei genitori verso la prole, salve le implicazioni dei provvedimenti relativi all'affidamento, non subiscono pertanto alcuna variazione a seguito della pronuncia di separazione o divorzio, rimanendo identico l'obbligo di ciascuno dei coniugi di contribuire, in proporzione delle sue capacitą, all'assistenza ed al mantenimento dei figli.

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