(massima n. 1)
In sede di richiesta di revisione o modifica del provvedimento che statuisce sull'obbligazione di cui all'art. 148 cod. civ. possono comunque anche essere chiamati a partecipare soggetti diversi da quelli che hanno preso parte all'originario procedimento. Invero, in presenza di più ascendenti, ogni coobbligato è tenuto nei limiti delle proprie condizioni economiche e anche proporzionalmente alle situazioni degli altri soggetti astrattamente tenuti, cosicché sussiste l'interesse ad evocare in causa anche l'altro soggetto coobbligato, affinché sia fornito al giudice un quadro esaustivo circa le diverse situazioni patrimoniali dei coobbligati. Tuttavia, non ricorrendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario, il giudice non può ordinare alcuna integrazione d'ufficio.