(massima n. 1)
Non essendo sempre configurabile a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l'altro in ordine alla determinazione delle spese cd "straordinarie", rimane fermo che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entitą della spesa rispetto all'utilitą e alla sua sostenibilitą in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.