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Articolo 434 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cessazione dell'obbligo tra affini

Dispositivo dell'art. 434 Codice Civile

L'obbligazione alimentare del suocero e della suocera e quella del genero e della nuora [433 nn. 4 e 5] cessano [504]:

  1. 1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
  2. 2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità [78], e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti(1).

Note

(1) L'obbligo alimentare tra affini sussiste in presenza di valido matrimonio (quindi non putativo) e cessa nei casi di scioglimento del vincolo matrimoniale, o con un nuovo matrimonio contratto dall'alimentando-creditore (ipotesi di cui al punto 1). Quanto all'ipotesi di cui al punto 2, si noti come l'obbligo alimentare permanga nel caso sopravvengano figli legittimi o loro discendenti.

Relazione al Codice Civile

(Relazione del Ministro Guardasigilli Dino Grandi al Codice Civile del 4 aprile 1942)

Massime relative all'art. 434 Codice Civile

Cass. civ. n. 2848/1978

La pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio non determina la caducazione del vincolo di affinita fra un coniuge ed i parenti dell'altro coniuge, atteso che il venire meno di tale vincolo è previsto dall'art. 78, comma 3, c.c. solo nella diversa ipotesi di declaratoria della nullità del matrimonio, e cioè, della sua invalidità originaria; e correlativamente non fa venir meno l'obbligo alimentare tra affini, che resta disciplinato dallo art. 434 c.c. pertanto, la pronuncia di scioglimento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, mentre determina la caducazione dell'obbligo alimentare tra gli affini solo ove l'avente diritto passi a nuove nozze e se non siano vivi i figli nati dal matrimonio o loro discendenti, peraltro può giustificare soltanto una richiesta di revisione dell'obbligo medesimo, ove essa sentenza si traduca, anche in relazione alle statuizioni patrimoniali conseguenziali al divorzio, in un mutamento della situazione in base alla quale gli elementi siano stati riconosciuti e liquidati.

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Consulenze legali
relative all'articolo 434 Codice Civile

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Maria chiede
lunedì 09/03/2015 - Emilia-Romagna
“Salve,
vorrei sapere se ho obbligo alimentare nei confronti di mia suocera. Mio suocero sta morendo, lei è casalinga e ci sono altri due figli oltre a mio marito, ma noi siamo quelli che economicamente stanno meglio, abbiamo entrambi un lavoro dipendente ed io sono proprietaria di un immobile. I fratelli di mio marito invece hanno attività di lavoratori autonomi con basso reddito. Avevo pensato di separarmi, potrebbe essere una soluzione per evitare di mantenere mia suocera, oppure cosa potete consigliarmi per limitare il danno? grazie”
Consulenza legale i 26/03/2015
Il codice civile prevede un ordine tassativo nello stabilire chi per primo debba essere tenuto a prestare l'obbligazione alimentare. Quindi, nel caso di specie, non vi è dubbio che, alla morte del marito, la suocera possa chiedere gli alimenti ai tre figli.

I figli potranno ottenere l'esonero da tale obbligo solo laddove possano provare che a ciò ostino le loro precarie condizioni economiche. Ciò significa che il giudice eventualmente chiamato a decidere se concedere o meno gli alimenti, deve valutare se la persona obbligata ha la capacità economica per prestare l'aiuto richiesto (art. 438 del c.c.).

Il giudice adito guarda alla situazione patrimoniale dell'obbligato in maniera statica: deve solo valutare se l'obbligato abbia redditi e di quale tipo, e se la prestazione alimentare potrebbe alterare in modo determinante il tenore e le abitudini di vita sue e della sua famiglia: non può, ad esempio, obbligarlo a trovarsi un lavoro se non ce l'ha. Poiché l'obbligo alimentare è strettamente personale, nell'esaminare la situazione economica del figlio, non si dovrà includere anche il reddito percepito da sua moglie (la nuora).

La nuora, casomai, potrà essere chiamata in prima persona a prestare gli alimenti laddove nemmeno l'unione delle "forze" dei tre figli riesca a garantire alla signora un assegno alimentare sufficiente ai bisogni primari della sua vita.

In caso di concorso tra più persone obbligate (es. i tre figli), tutte devono concorrere alla prestazione in proporzione alle proprie condizioni economiche: se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione o sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorità giudiziaria, secondo le circostanze (art. 441 del c.c.).
Quindi, con riferimento al caso di specie, sarà necessario trovare un accordo tra i tre fratelli, oppure la ripartizione sarà fatta dal giudice.

La separazione personale tra i coniugi non esonera la nuora dall'obbligazione alimentare, perché, come sancito dall'art. 434 del c.c., tale obbligo cessa:
1) quando la persona che ha diritto agli alimenti è passata a nuove nozze;
2) quando il coniuge, da cui deriva l'affinità, e i figli nati dalla sua unione con l'altro coniuge e i loro discendenti sono morti.
Il divorzio (e a fortiori la separazione) non fa venire meno il vincolo dell'affinità.
Secondo gli studiosi, così come il coniuge divorziato passato a nuove nozze continua ad essere obbligato nei confronti del primo coniuge che non si è risposato, allo stesso modo dovrebbe durare l'obbligazione nei confronti degli affini.

Rita M. chiede
mercoledì 11/01/2012 - Toscana
“Mio marito è deceduto (abbiamo una figlia), uno dei fratelli di mio marito è invalido al 100% con assegno di accompagnamento; le sorelle di mio marito possono chiedermi di partecipare alle spese di mantenimento del fratello invalido?
grazie”
Consulenza legale i 13/01/2012

L'art. 433 del c.c. stabilisce un ordine successivo tra le varie categorie di persone che devono gli alimenti in base al rapporto familiare: i primi obbligati sono, nell'ordine, il coniuge; seguono i figli; vengono poi i genitori e in loro mancanza gli ascendenti prossimi; seguono poi i generi e le nuore, il suocero e la suocera; ultimi i fratelli. Soltanto là dove manchi il congiunto di una categoria, oppure quando egli non sia in grado di provvedere, si passa alla categoria successiva.

I cognati e le cognate non rientrano nell'elenco tassativo di cui all'art. 433 c.c. e, dunque, non sono tra i soggetti tenuti alla prestazione alimentare. Di conseguenza, le sorelle del marito non potranno pretendere dalla cognata una contribuzione al mantenimento del fratello invalido.