Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 18064 del 23 giugno 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimitą costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3 e 51 Cost., dell'art. 78, comma 3, cod. civ., implicitamente richiamato dall'art. 64, comma 4, T.U.E.L., nella parte in cui stabilisce che "l'affinitą non cessa per la morte, anche senza prole, del coniuge da cui deriva, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati. Cessa se il matrimonio č dichiarato nullo, salvi gli effetti di cui all'art. 87, n. 4", cosģ prevedendo che il vincolo di affinitą permanga per il parente del coniuge divorziato, malgrado il rapporto di coniugio da cui tale vincolo č stato determinato sia oramai sciolto, e impedendo la partecipazione di quest'ultimo alla giunta municipale a seguito di designazione ad opera dell'ex coniuge di un parente.

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