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Articolo 16 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Azioni e obbligazioni, altri titoli, quote sociali

Dispositivo dell'art. 16 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. La base imponibile, relativamente alle azioni, obbligazioni, altri titoli e quote sociali compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

  1. a) per i titoli quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, la media dei prezzi di compenso o dei prezzi fatti nell'ultimo trimestre anteriore all'apertura della successione, maggiorata dei dietimi o degli interessi successivamente maturati, e in mancanza il valore di cui alle lettere successive;
  2. b) per le azioni e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, non quotate in borsa, né negoziati al mercato ristretto, nonché per le quote di società non azionarie, comprese le società semplici e le società di fatto, il valore proporzionalmente corrispondente al valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto dell'ente o della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti a norma degli articoli da 21 a 23, escludendo i beni indicati alle lettere h) e i) dell'art. 12(1);
  3. c) per i titoli o quote di partecipazione a fondi comuni d'investimento, il valore risultante da pubblicazioni fatte o prospetti redatti a norma di legge o regolamento;
  4. d) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a), b) e c) il valore comparato a quello dei titoli aventi analoghe caratteristiche quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto o in mancanza desunto da altri elementi certi.

2. In caso di usufrutto si applicano le disposizioni dell'art. 14, comma 1, lettere b) e c).

Note

(1) La lettera b) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lettera q) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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Consulenze legali
relative all'articolo 16 Testo Unico sulle successioni e donazioni

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

S. B. chiede
mercoledģ 09/11/2022 - Toscana
“Unico erede riceve in successione dal coniuge, tra l'altro, due quote di partecipazione al 90% rispettivamente di una snc e di una srl. Tali partecipazioni vengono immediatamente cedute ad un terzo ad un valore sensibilmente superiore a quello che si puo' desumere dagli ultimi bilanci approvati dalle due società, perché viene riconosciuto all'erede l'avviamento ed un maggior valore attuale degli immobili rispetto a quello di bilancio. L'erede dichiara in denuncia di successione il valore per l'esatto importo che gli verrà liquidato in sede di cessione e che quindi ai sensi dell'art. 68 comma 6 assume valore di costo ad ogni effetto. Essendo il valore liquidato all'erede uguale a quanto dichiarato in dichiarazione di successione, non si realizza alcuna plusvalenza utile ai sensi degli art.li 67 e 68 TUIR (redditi diversi) in capo all'erede che quindi nulla avrà da dichiarare, come plusvalenza, ai fini del reddito. E' corretta questa interpretazione?”
Consulenza legale i 17/11/2022
Secondo quanto disposto dall’art. 1 del T.U. successioni e donazioni, il trasferimento per successione di partecipazioni è soggetto all’imposta sulle successioni.
Diversamente, in deroga a quanto detto, l’art. 3 del T.U. successioni e donazioni prevede che non siano soggetti a tale imposta i trasferimenti nel caso in cui gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita dichiarazione in tal senso. Nel caso di specie è da escludere tale ipotesi, visto che si fa riferimento a “partecipazioni immediatamente cedute”.
Il valore da dichiarare sulla dichiarazione di successione sarà, ai sensi dell’art. art. 16 del T.U. successioni e donazioni comma 1, lettera b), il valore proporzionalmente corrispondente al “valore, alla data di apertura della successione, del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio pubblicato o dall'ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato, tenendo conto dei mutamenti sopravvenuti, ovvero, in mancanza di bilancio o inventario, al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all'ente o alla società al netto delle passività risultanti”.
“Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali”, espressamente statuito dall’art. 8 del T.U. successioni e donazioni comma 1-bis.
Successivamente, nel caso di cessione l’erede deve assoggettare a tassazione diretta la relativa plusvalenza determinata ai sensi dell’art. 68 del T.U.I.R. data dalla differenza tra il corrispettivo percepito e il costo fiscale (quest’ultimo verrà aumentato dell’imposta di successione, con conseguente riduzione della plusvalenza tassabile).
L’unica possibilità al fine di evitare la tassazione della plusvalenza sarebbe stata di procedere con una rivalutazione delle partecipazioni prima del trasferimento della successione. In questo modo si sarebbe stati assoggettati solamente all’imposta di successione.