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Articolo 14 Testo Unico sulle successioni e donazioni

(D.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346)

[Aggiornato al 03/10/2024]

Beni immobili e diritti reali immobiliari

Dispositivo dell'art. 14 Testo Unico sulle successioni e donazioni

1. La base imponibile, relativamente ai beni immobili compresi nell'attivo ereditario, è determinata assumendo:

  1. a) per la piena proprietà, il valore venale in comune commercio alla data di apertura della successione;
  2. b) per la proprietà gravata da diritti reali di godimento, la differenza tra il valore della piena proprietà e quello del diritto da cui è gravata;
  3. c) per i diritti di usufrutto, uso e abitazione, il valore determinato a norma dell'art. 17 sulla base di annualità pari all'importo ottenuto moltiplicando il valore della piena proprietà per il saggio legale d'interesse secondo i criteri ivi previsti(1);
  4. d) per il diritto dell'enfiteuta, il ventuplo del canone annuo ovvero, se maggiore, la differenza tra il valore della piena proprietà e la somma dovuta per l'affrancazione; per il diritto del concedente la somma dovuta per l'affrancazione.

Note

(1) La lettera c) del comma 1 è stata modificata dall'art. 1, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139. Il D.Lgs. 18 settembre 2024, n. 139 ha disposto (con l'art. 9, comma 3) che "Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025 e si applicano agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate o presentate per la registrazione a partire da tale data, nonché alle successioni aperte e agli atti a titolo gratuito fatti a partire da tale data".

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