1. Il valore netto dell'asse ereditario è costituito dalla differenza tra il valore complessivo, alla data dell'apertura della successione, dei beni e dei diritti che compongono l'attivo ereditario, determinato secondo le disposizioni degli articoli da 14 a 19, e l'ammontare complessivo delle passività deducibili e degli oneri diversi da quelli indicati nell'art. 46, comma 3(1).
1-bis. Resta comunque ferma l'esclusione dell'avviamento nella determinazione della base imponibile delle aziende, delle azioni, delle quote sociali.
2. In caso di assoggettamento del debitore defunto a liquidazione giudiziale si tiene conto delle sole attività che pervengono agli eredi e ai legatari a seguito della chiusura della relativa procedura(1).
3. Il valore dell'eredità o delle quote ereditarie è determinato al netto dei legati e degli altri oneri che le gravano, quello dei legati al netto degli oneri da cui sono gravati.
4. [COMMA ABROGATO DALL'ART. 1, COMMA 1, LETT. i) DEL D.LGS. 18 SETTEMBRE 2024, N. 139](1)