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Articolo 154 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 06/03/2026]

Disposizioni non applicabili

Dispositivo dell'art. 154 TUF

1. Al collegio sindacale delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2396 quinquies, 2396 sexies, 2396 septies, 2397, 2398, 2399, 2403, 2403 bis, primo comma, 2407, secondo comma, 2426, numeri 5 e 6, 2429, secondo comma, e 2441, sesto comma, del codice civile(1).

2. Al consiglio di sorveglianza delle società con azioni quotate non si applicano gli articoli 2396- quinquies, 2396-septies, 2409 septies, del codice civile(1).

3. Al comitato per il controllo sulla gestione delle società con azioni quotate non si applicano 2396- quinquies, 2396-sexies, 2396-septies, 2409-septies e 2409 octiesdecies, primo comma, primo periodo, e secondo e quarto comma, del codice civile(1).

Note

(1) I commi 1, 2 e 3 sono stati modificati dall'art. 6, comma 1, lettera pp) del D.Lgs. 27 marzo 2026, n. 47.

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