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Articolo 2398 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Presidenza del collegio

Dispositivo dell'art. 2398 Codice Civile

Il presidente [2460] del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

Spiegazione dell'art. 2398 Codice Civile

La legge non delinea le funzioni del presidente del collegio sindacale. Tuttavia al presidente sono riconosciuti i compiti e i poteri interni di organizzazione e coordinamento: convocazione del collegio, presidenza delle riunioni, comunicazione al consiglio di amministrazione delle delibere sindacali. Sono esclusi un potere di sostituzione del collegio e la possibilità di delega in atti o adempimenti che sono, invece, propri di un organo collegiale.
L'omessa nomina del presidente non inficia la validità della delibera con cui è stato eletto il collegio sindacale, dovendosi, tuttavia, procedere a una rapida riconvocazione dell'assemblea per riparare a tale mancanza.

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