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Articolo 2399 Codice Civile

(R.D. 16 marzo 1942, n. 262)

[Aggiornato al 26/11/2024]

Cause d'ineleggibilità e di decadenza

Dispositivo dell'art. 2399 Codice Civile

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

  1. a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
  2. b) il coniuge, i parenti [74] e gli affini [78] entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate [2359], delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
  3. c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale(1) e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco [2231].

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Note

(1) Il D. Lgs 27 gennaio 2010, n. 39, ha sostituito le parole "dei revisori contabili" con le seguenti: "dei revisori legali e delle società di revisione legale".

Ratio Legis

La norma individua delle categorie di soggetti che non possono ricoprire la carica di sindaco e ciò per tutelare il delicato incarico del sindaco da potenziali condizionamenti da parte di familiari più stretti che esercitano la carica di amministratore.

Spiegazione dell'art. 2399 Codice Civile

La decadenza prevista dalla norma opera d'ufficio. Gli amministratori dovranno procedere, entro 30 giorni, all'iscrizione della cessazione nel registro delle imprese.
La ricorrenza di una delle cause di ineleggibilità non esonera da responsabilità i sindaci che, senza dichiarare tale causa, abbiano accettato la carica e l'abbiano mantenuta per la durata dell'incarico.
La disciplina di decadenza è applicabile anche ai sindaci di nomina pubblica.
Lo statuto può prevedere un regime più rigoroso, stabilendo limiti e criteri per il cumulo degli incarichi, nonché ulteriori cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità.

Relazione al D.Lgs. 6/2003

(Relazione illustrativa del decreto legislativo recante: "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366.")

6 Collegio sindacale Significative sono state le innovazioni in materia di collegio sindacale. In primo luogo il controllo contabile è stato sottratto al collegio sindacale ed è stato attribuito ad un revisore o società di revisione (art. 2403 del c.c. e art. 2409 bis primo e secondo comma), con la sola eccezione, per di più facoltativa, per le società che, oltre a non fare ricorso al mercato del capitale di rischio, non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato (artt. 2403, secondo comma, e 2409 bis, terzo comma). I compiti del collegio sindacale sono stati pertanto limitati alla vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società (art. 2403, primo comma): pertanto, sebbene la norma relativa alla responsabilità dei sindaci abbia subito solo piccole modifiche (art. 2407 del c.c.), l'ambito della responsabilità risulta meglio definito e sostanzialmente ristretto. In secondo luogo sono state meglio definite ed ampliate sia le cause d'ineleggibilità e decadenza al fine di garantire l'indipendenza e neutralità di tutti i sindaci (art. 2399 del c.c.), sia i requisiti di professionalità, prevedendo la possibilità che la maggioranza dei sindaci non sia iscritta nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia, anche se gli altri sindaci devono pur sempre essere iscritti in albi professionali individuati con decreto del Ministro della Giustizia, o essere professore di ruolo in materie economiche o giuridiche (art. 2397 del c.c., secondo comma).

Massime relative all'art. 2399 Codice Civile

Cass. civ. n. 29406/2022

L'ineleggibilità alla carica di sindaco prevista dall'art. 2399, comma 1, lett. c), c.c. è configurabile non solo quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe esercitare il controllo, ma anche quando tale attività sia prestata da un socio o da un collaboratore dello studio di cui faccia parte il sindaco, ove quest'ultimo si trovi in una situazione che ne comprometta l'indipendenza, legittimamente valutabile da parte del giudice di merito alla luce del criterio della percentuale allo stesso spettante dei crediti derivanti dall'attività svolta dal suo socio o collaboratore in favore della società.

Cass. civ. n. 9392/2015

L'art. 2399, primo comma, lett. c), c.c. (come sostituito dal d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6), nello statuire che sono incompatibili con la carica di sindaco coloro che sono legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza, impone al giudice di merito di verificare non solo se il controllore sia direttamente coinvolto nell'attività dacontrollare ma anche che essa non riguardi piuttosto un socio o un associato del sindaco. In tali casi, è legittimo confrontare i ricavi derivanti al sindaco dal rapporto di collaborazione, in ragione della sua posizione nella compagine associativa, e il compenso conseguente alle sue funzioni di controllo; e concludere che l'indipendenza del controllore è messa in pericolo tutte le volte in cui egli si possa attendere dal rapporto di consulenza un ritorno economico personale superiore a quello che gli deriva dalla retribuzione sindacale.

Cass. civ. n. 7902/2013

In tema di società di capitali, ed ai fini dell'accertamento della sussistenza del vincolo di collaborazione continuativa previsto dall'art. 2399 c.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall'ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, l'inerenza ad atti o vicende societarie di particolare importanza costituisce soltanto un aspetto della rilevanza delle prestazioni su cui il giudice del merito deve svolgere la sua indagine, non risultando sufficiente che le stesse rivestano particolare interesse per il cliente, ma occorrendo anche che, complessivamente, esse assumano una ragguardevole consistenza in rapporto all'esercizio ordinario della professione da parte del sindaco. (Nella specie, la S.C. accogliendo il corrispondente motivo di impugnazione, ha ritenuto carente la sentenza impugnata che, essendosi limitata a dare atto della natura delle prestazioni rese e della consistenza del corrispettivo richiesto in termini assoluti, senza rapportarli al livello ed alla dimensione dell'attività normalmente svolta dal ricorrente ed ai relativi proventi, non consentiva la pur indispensabile verifica circa la concreta incidenza di tali prestazioni sull'indipendenza del sindaco).

In tema di società di capitali, il rapporto continuativo di prestazione di opera retribuita, sancito dall'art. 2399 c.c. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.l.vo 17 gennaio 2003, n. 6) come causa di ineleggibilità alla carica di sindaco delle società per azioni, o di decadenza dall'ufficio in ipotesi di avvenuta elezione, è configurabile non soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame riguardante lo svolgimento di attività professionali, rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere non saltuario nè occasionale (In applicazione di tale principio, la S.C., respingendo il corrispondente motivo di impugnazione, ha ritenuto concretamente incompatibile con la carica di sindaco della società poi fallita, invocata dal ricorrente quale ragione giustificativa del credito di cui aveva chiesto l'insinuazione al passivo del sopravvenuto fallimento di quest'ultima, la contemporanea, reiterata ed incisiva prestazione professionale da lui svolta, in un limitato arco di tempo e con l'intesa della sua onerosità, per conto della medesima società).

Cass. civ. n. 19235/2008

Con riguardo alla causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 cod. civ. (nel testo, applicabile "ratione temporis", anteriore al d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6) e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, l'incompatibilità non sussiste soltanto in presenza di rapporti di lavoro subordinato, ma ogniqualvolta ricorra un legame con oggetto attività professionali rese anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, a titolo oneroso e con carattere nè saltuario nè occasionale (nella specie tenuta dei libri contabili, in mansioni di consulenza ed assistenza fiscale, nell'espletamento di tutti gli adempimenti di natura fiscale e previdenziale); la grave situazione di irregolarità gestionale derivante dal doppio e contemporaneo esercizio delle funzioni di sindaco e professionista incaricato integra pertanto, a carico degli amministratori, la responsabilità di cui all'art. 2392 cod. civ., per violazione del dovere di diligenza, in relazione all'omessa vigilanza sull'operato del soggetto che anziché effettuare da una posizione di imparzialità il dovuto controllo sull'amministrazione, si sia reso autore e partecipe della stessa gestione da controllare.

Cass. civ. n. 11554/2008

La causa di ineleggibilità per i sindaci delle società per azioni, prevista dall'art. 2399 c.c., come sostituito dal D.L.vo 17 gennaio 2003, n. 6, e relativa all'esistenza con la società medesima di un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita, non sussiste soltanto nell'ipotesi di un rapporto contrattuale di durata, formalmente stipulato fra il professionista e la società, ma anche nel caso di una pluralità di incarichi che, sebbene formalmente distinti, configurino uno stabile legame di clientela; la ratio della norma, infatti, risiede nell'esigenza di garantire l'indipendenza di colui che è incaricato delle funzioni di controllo, in presenza di situazioni idonee a compromettere tale indipendenza, quando il controllore sia direttamente implicato nell'attività sulla quale dovrebbe, in seguito, esercitare dette funzioni di controllo.

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