1. La Banca d'Italia con proprio provvedimento individua gli obblighi informativi e di comunicazione dei gestori delle sedi di negoziazione all'ingrosso dei titoli di Stato nei propri confronti, indicando anche contenuto, termini e modalità di comunicazione.
2. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato:
- a) i poteri regolamentari previsti negli articoli 64, comma 4; 64 bis, comma 6; 64 ter, comma 9; 65, comma 2; 65 quater, comma 5; 65 sexies, comma 7; 74, comma 2 e 76, comma 2, sono esercitati dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia;
- b) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 5; 64 quater, commi 1, 6, 7 e 9 e 64 quinquies, comma 1, sono esercitate dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob;
- c) le attribuzioni della Consob di cui agli articoli 64, comma 7; 64 bis, commi 5, 8 e 9; 64 ter, comma 7; 64 quinquies, commi 2, 4, 5 e 6; 65 sexies, comma 6; 67, commi 8 e 11 e 67 bis, comma 2, spettano alla Banca d'Italia; il diritto di accesso al book di negoziazione, ai sensi dell'articolo 65 septies, comma 2, è attribuito, oltre che alla Consob, anche alla Banca d'Italia;
- d) le informazioni, le comunicazioni e le segnalazioni previste dagli articoli 64 bis, commi 3 e 4; 64 ter, comma 8; 64 quater, comma 8; 65 bis, comma 3; 65 septies, comma 3; e 66 ter, comma 3, sono trasmesse al Ministero dell'economia e delle finanze, alla Banca d'Italia e alla Consob;
- e) le informazioni e le comunicazioni previste dalle disposizioni incluse nel capo II sono trasmesse alla Banca d'Italia in luogo della Consob, ad eccezione delle comunicazioni previste dall'articolo 65 septies, commi 4 e 5.
3. Per le sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, diversi da titoli di Stato, nonché di strumenti del mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute, i poteri e le attribuzioni di cui agli articoli 64, commi 4, 5 e 7; 64 bis, commi 5, 6, 8 e 9; 64 ter, commi 7 e 9; 64 quater, commi 1, 6, 7 e 9; 64 quinquies comma 1, 2, 4, 5 e 6; 65, comma 2; 65 quater, comma 5; 65 sexies, comma 7, sono esercitati dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.
4. La Banca d'Italia e la Consob si scambiano reciprocamente le informazioni e le comunicazioni acquisite con riguardo alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici, inclusi i titoli di Stato, nonché di strumenti di mercato monetario e di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute secondo le modalità stabilite nel protocollo di intesa di cui all'articolo 62 ter, comma 4.