1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel gestore del mercato regolamentato possiedono i requisiti di onorabilitā, professionalitā e indipendenza previsti con regolamento dal Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia. Con il medesimo regolamento, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Consob e la Banca d'Italia, individua le cause che comportano il venir meno dei requisiti previsti nel presente articolo e che determinano la sospensione temporanea o la decadenza dall'incarico.
2. L'organo di amministrazione possiede conoscenze, competenze ed esperienze adeguate, ha una composizione tale da garantire un apporto sufficientemente ampio di esperienze e i relativi membri dedicano tempo sufficiente all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il gestore del mercato regolamentato destina risorse umane e finanziarie adeguate alla preparazione e alla formazione dei membri dell'organo di amministrazione.
4. I gestori di mercati regolamentati significativi in base alle dimensioni, organizzazione interna, e tipologia, portata e complessitā delle attivitā, istituiscono un comitato per le nomine composto dai membri dell'organo di amministrazione che non esercitano funzioni esecutive presso il gestore del mercato regolamentato interessato.
5. L'organo di amministrazione di un gestore del mercato regolamentato definisce e vigila sull'applicazione di misure di governo societario, anche in materia di separazione delle funzioni aziendali e prevenzione dei conflitti di interesse, che garantiscono la sana e prudente gestione e promuovono l'integritā del mercato. L'organo di amministrazione controlla e valuta periodicamente l'efficacia delle misure di governo societario del gestore del mercato regolamentato e adotta misure opportune per rimediare a eventuali carenze.
6. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e controllo hanno accesso adeguato alle informazioni e ai documenti necessari per vigilare e valutare periodicamente il processo decisionale della dirigenza.
7. La sospensione o la decadenza degli esponenti aziendali per le cause individuate dal regolamento di cui al comma 1 sono dichiarate dall'organo di appartenenza entro 30 giorni dalla nomina o dalla conoscenza della causa sopravvenuta. Per i soggetti che non sono componenti di un organo la dichiarazione della sospensione o della decadenza č effettuata dall'organo che li ha nominati. In caso di inerzia vi provvede la Consob.
8. Ai fini della verifica del rispetto dei requisiti previsti nel presente articolo, il gestore del mercato regolamentato trasmette alla Consob le informazioni relative agli esponenti aziendali e ai soggetti che dirigono effettivamente l'attivitā e le operazioni del mercato regolamentato e di ogni successivo cambiamento.
9. La Consob, con proprio regolamento:
- a) specifica i requisiti previsti dai commi 2, 3 e 4, anche con riferimento al numero di incarichi assumibili dai membri dell'organo di amministrazione e alle funzioni svolte dal comitato per le nomine;
- b) stabilisce contenuto, termini e modalitā delle comunicazioni previste dal comma 8.