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Articolo 64 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 22/11/2024]

L'attivitą di organizzazione e gestione di mercati regolamentati

Dispositivo dell'art. 64 TUF

1. L'attività di organizzazione e gestione di mercati regolamentati di strumenti finanziari è esercitata da società per azioni anche senza scopo di lucro (gestore del mercato regolamentato).

2. Il gestore del mercato regolamentato:

  1. a) predispone le strutture, fornisce i servizi del mercato e determina i corrispettivi a esso dovuti;
  2. b) assicura e verifica il rispetto dei requisiti del mercato regolamentato previsti nel presente titolo;
  3. c) dispone l'ammissione, l'esclusione e la sospensione degli strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni e degli operatori dalle negoziazioni;
  4. d) adotta tutti gli atti necessari per l'ordinato funzionamento del mercato regolamentato;
  5. e) adotta le disposizioni e gli atti necessari a prevenire e identificare abusi di informazioni privilegiate e manipolazioni del mercato;
  6. f) provvede agli altri compiti a esso eventualmente affidati dalle autorità competenti.

3. Il gestore del mercato regolamentato esercita i diritti che corrispondono al mercato regolamentato e ha la responsabilità di garantire che il mercato gestito soddisfi, al momento dell'autorizzazione e continuativamente, i requisiti stabiliti dalla presente parte, anche qualora l'esecuzione di funzioni operative essenziali sia affidata a terzi.

4. La Consob, con regolamento:

  1. a) individua le attività connesse e strumentali che possono essere svolte dal gestore del mercato regolamentato;
  2. b) stabilisce i requisiti generali di organizzazione del gestore del mercato regolamentato;
  3. c) adotta le disposizioni attuative dell'articolo 4 undecies.

5. La Consob verifica che le modificazioni statutarie dei gestori dei mercati regolamentati non contrastino con i requisiti previsti dal presente capo. Non si può dare corso al procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese se non consti tale verifica.

6. Ai gestori dei mercati regolamentati si applicano le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, a eccezione degli articoli 157 e 158.

7. Il gestore del mercato regolamentato può gestire un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, previa verifica da parte della Consob che esso rispetti le pertinenti disposizioni contenute nella parte III.

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