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Articolo 66 ter Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)

(D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

[Aggiornato al 27/03/2024]

Provvedimenti di ammissione, sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalla quotazione e dalle negoziazioni adottati dal gestore della sede di negoziazione

Dispositivo dell'art. 66 ter TUF

1. Fatto salvo il potere della Consob di cui all'articolo 66 quater, comma 1, di richiedere la sospensione o l'esclusione di uno strumento finanziario dalle negoziazioni, il gestore di una sede di negoziazione può sospendere o escludere dalle negoziazioni gli strumenti finanziari che cessano di rispettare le regole del sistema, a meno che tale sospensione o esclusione non rischi di causare un danno rilevante agli interessi degli investitori o al funzionamento ordinato del mercato.

2. Il gestore di una sede di negoziazione che sospende o esclude dalle negoziazioni uno strumento finanziario, sospende o esclude anche gli strumenti finanziari derivati di cui all'Allegato I, sezione C, punti da 4 a 10, relativi o riferiti a detto strumento finanziario, qualora necessario per sostenere le finalità della sospensione o dell'esclusione dello strumento finanziario sottostante.

3. Il gestore di una sede di negoziazione rende pubbliche le decisioni di ammissione alla quotazione e alle negoziazioni, nonché di sospensione ed esclusione dalla quotazione e dalle negoziazioni, di strumenti finanziari e le comunica immediatamente alla Consob.

4. [Nel caso di mercati regolamentati, l'esecuzione delle decisioni di ammissione alla quotazione di azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi da soggetti diversi dagli Stati membri dell'Unione europea, dalle banche UE e dalle società con azioni quotate in un mercato regolamentato, nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle negoziazioni, è sospesa finché non sia decorso il termine indicato al comma 6.](1)

5. [La sospensione indicata al comma 4 non si applica nel caso di ammissione alla quotazione di strumenti finanziari in regime di esenzione dall'obbligo di pubblicare il prospetto o sulla base di un prospetto per il quale l'Italia risulta Stato membro ospitante, nonché per l'ammissione di lotti supplementari di azioni già ammesse alle negoziazioni.](1)

6. La Consob:

  1. a) può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli strumenti finanziari dalle negoziazioni, entro cinque giorni di mercato aperto dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 se, sulla base degli elementi informativi diversi da quelli valutati, ai sensi del regolamento del mercato, dal gestore del mercato nel corso della propria istruttoria, ritiene la decisione contraria alle finalità di cui all'articolo 62, comma 1(1);
  2. b) può chiedere al gestore del mercato regolamentato tutte le informazioni che ritenga utili per i fini di cui alla lettera a).

Note

(1) Il presente articolo è stato modificato dall'art. 8, comma 1, lettera b) della L. 5 marzo 2024, n. 21, che ha disposto la modifica del comma 6, lettera a) e l'abrogazione dei commi 4 e 5.

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