Cass. civ. n. 12366/2018
L'indennità di occupazione temporanea dei suoli inedificabili va determinata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L. n. 865 del 1971, in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare; la richiamata norma non può ritenersi, infatti, abrogata dalla sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011 in virtù del mero collegamento al criterio del valore agricolo medio (cd. V.A.M.) nella stessa contenuto, ove si consideri che l'art. 50 del D.P.R. n. 327 del 2001 ha generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il predetto collegamento.
Cass. civ. n. 15283/2016
In materia di espropriazione per pubblica utilità, la controversia relativa alla determinazione e corresponsione dell'indennizzo, globalmente inteso, previsto per la cd. acquisizione sanante di cui all'art. 42-bis del D.P.R. n. 327 del 2001 è devoluta alla competenza, in unico grado, della Corte di appello, che costituisce la regola generale prevista dall'ordinamento di settore per la determinazione giudiziale delle indennità dovute, nell'ambito di un procedimento espropriativo, a fronte della privazione o compressione del diritto dominicale dell'espropriato, dovendosi interpretare in via estensiva l'art. 29 del D.Lgs. n. 150 del 2011, tanto più che tale norma non avrebbe potuto fare espresso riferimento a un istituto - quale quello della "acquisizione sanante" - introdotto nell'ordinamento solo in epoca successiva. (Rigetta, Trib. Roma, 17 giugno 2014).
Cass. civ. n. 4206/2011
In tema di espropriazione per pubblica utilità, gli immobili costruiti abusivamente non sono suscettibili di indennizzo, a meno che alla data dell'evento ablativo non risulti già rilasciata la concessione in sanatoria, per cui non si applica nella liquidazione il criterio del valore venale complessivo dell'edificio e del suolo su cui il medesimo insiste, ma si valuta la sola area, così da evitare che l'abusività degli insediamenti possa concorrere anche indirettamente ad accrescere il valore del fondo. In tale ipotesi, vale il principio generale per cui il proprietario dell'immobile abusivo non può trarre alcun beneficio dalla sua attività illecita (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha escluso il risarcimento danni in favore del proprietario di un immobile abusivo danneggiato da una frana; il carattere abusivo della costruzione, infatti, rende inesistente il danno, in quanto l'immobile non è suscettibile di essere scambiato sul mercato).
Cass. civ. n. 2419/2011
Qualora un'area venga legittimamente occupata a fini espropriativi e poi restituita dopo la revoca degli atti ablativi ad essa inerenti, l'occupazione si considera avvenuta fin dall'origine per causa di pubblica utilità, per cui l'indennità ad essa relativa va calcolata in base agli interessi legali sull'indennità virtuale di espropriazione, e non sul valore venale del suolo.
Cass. civ. n. 22913/2010
L'indennità di occupazione legittima di suoli edificabili, inerente a procedura espropriativa, va determinata in misura corrispondente ad una percentuale riferibile alla indennità di espropriazione che sarebbe dovuta per l'espropriazione rituale dell'area occupata (ove questa fosse avvenuta), con la conseguenza che, potendo il proprietario far valere il credito fin dalla scadenza del primo anno di occupazione, la prescrizione decennale del diritto relativo a ciascun anno di occupazione ex art. 2946 c.c. decorre dalla scadenza del relativo periodo e non già dalla scadenza dell'occupazione legittima, non rilevando se questa sia divenuta illegittima o appropriativa.
Cass. civ. n. 10362/2009
Avverso il provvedimento di occupazione temporanea preordinata all'espropriazione, di cui all'art. 22-bis D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, che contenga la determinazione delle indennità di occupazione e di espropriazione, la doglianza relativa al quantum dell'indennizzo ed ai criteri di quantificazione non attiene alla legittimità del provvedimento di occupazione d'urgenza, ma si concreta in un'opposizione alla stima che, in base al combinato disposto degli artt. 50 (cui rinvia l'art. 22-bis citato) e 53 del D.Lgs. n. 327 del 2001, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e, quindi, alla speciale competenza in unico grado della Corte di appello, ovvero al Tribunale regionale delle acque pubbliche ove l'occupazione dei fondi, totale o parziale, permanente o temporanea, avvenga «in conseguenza dell'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione di acque», ai sensi dell'art. 140, lett. d, R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Le doglianze relative al "quantum" dell'indennizzo determinate nel provvedimento di occupazione di urgenza ex art. 22-bis, D.P.R. n. 327 del 2001, perciò, non attengono alla legittimità dello stesso, né alla logicità e congruità della motivazione che lo stesso deve contenere, ma investono questioni indennitarie da proporre di fronte al giudice ordinario ai sensi dell'art. 53 D.P.R. n. 327 del 2001, avanti alla Corte d'appello funzionalmente competente (art. 50 D.P.R. cit.) ovvero, per espropriazioni connesse ad opere idrauliche, avanti ai tribunali regionali delle acque pubbliche (art. 140 lett. d), R.D. n. 1775 del 1933).
Cons. giust. amm. Sicilia n. 842/2008
In difetto di prova di un danno effettivo, si può fare ricorso al parametro di cui all'art. 50 D.P.R. n. 327 del 2001, secondo cui "nel caso di occupazione di un'area, è dovuta al proprietario una indennità per ogni anno pari ad un dodicesimo di quanto sarebbe dovuto nel caso di esproprio dell'area e, per ogni mese o frazione di mese, una indennità pari ad un dodicesimo di quella annua". Da tale norma si può infatti trarre un criterio presuntivo legale che porta a risarcire l'occupazione illegittima in misura non inferiore a quella prevista nei casi di occupazione legittima. L'inapplicabilità dell'invocato parametro alternativo di cui al comma 6 dell' art. 43, D.P.R. n. 327 del 2001 (computo degli interessi moratori sul valore venale, per il periodo di occupazione illegittima), postula un legittimo provvedimento di acquisizione ex art. 43.