(massima n. 1)
L'indennità di occupazione temporanea dei suoli inedificabili va determinata, ai sensi dell'art. 20, comma 3, L. n. 865 del 1971, in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare; la richiamata norma non può ritenersi, infatti, abrogata dalla sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011 in virtù del mero collegamento al criterio del valore agricolo medio (cd. V.A.M.) nella stessa contenuto, ove si consideri che l'art. 50 del D.P.R. n. 327 del 2001 ha generalizzato il criterio posto dal menzionato art. 20 e soppresso il predetto collegamento.