Cons. Stato n. 2857/2018
La retrocessione parziale costituisce un istituto contraddistinto da discrezionalità amministrativa riferito anche alle aree acquisite dall'Amministrazione a mezzo di cessione volontaria, che, in quanto stipulata a causa, nel contesto ed in funzione di un procedimento espropriativo, è, a prescindere dal momento in cui viene convenuta, funzionalmente equivalente al decreto di esproprio.
Cass. civ. n. 1092/2017
In materia di espropriazione per pubblica utilità, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo la controversia avente ad oggetto la mancata retrocessione di un bene, acquisito mediante decreto di esproprio, nonostante la sopravvenuta decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, atteso che tale domanda è ricollegabile, in parte, direttamente ad un provvedimento amministrativo, venendo in rilievo il concreto esercizio di un potere ablatorio culminato nel decreto di espropriazione, e, per il resto, ad un comportamento della P.A. ad esso collegato, consistito nell'omessa retrocessione del bene malgrado il verificarsi della suddetta decadenza.
Cons. Stato n. 122/2015
Nelle espropriazioni per pubblica utilità ai sensi dell'art. 46, comma 1, D.P.R. n. 327/2001 (T.U. Espropriazione per p.u.) ciò che impedisce la retrocessione è l'inizio, non necessariamente il compimento dei lavori (Conferma della sentenza del T.a.r. Toscana, Firenze, sez. I, n. 640/2009).
Cass. civ. n. 10461/2014
In tema di espropriazione per pubblica utilità, il presupposto del diritto alla retrocessione del bene espropriato, di cui all'art. 63 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, è la mancata esecuzione dell'opera pubblica, che va verificata tenendo conto della definizione formale dell'opera contenuta nella dichiarazione di pubblica utilità, quale espressione della discrezionalità amministrativa, pur se essa rappresenti, secondo il comune sentire, solo una parte di una maggiore entità empiricamente concepita. A tal fine, l'onere della prova in relazione ai presupposti della domanda di retrocessione grava sul proprietario espropriato, tenuto a documentare l'atto amministrativo contenente la dichiarazione di pubblica utilità.
Cass. civ. n. 1520/2014
Allorché siano proposte, dopo l'espropriazione di un'area, due domande congiunte o alternative dell'espropriato, l'una di retrocessione totale, per la parte delle superfici acquisite rimasta inutilizzata (di per sé configurante uno "jus ad rem" azionabile dinanzi al giudice ordinario, nel regime anteriore come successivo all'entrata in vigore degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327), l'altra di retrocessione parziale, per la parte su cui sia stata realizzata un'opera di pubblica utilità diversa da quella per cui si era proceduto all'esproprio (rispetto alla quale rileva, invece, un potere discrezionale della P.A. esercitabile a seguito della richiesta di restituzione, cui corrisponde non un diritto, ma soltanto un interesse legittimo dell'espropriato), la giurisdizione amministrativa esclusiva in materia urbanistico-edilizia, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 (applicabile "ratione temporis"), comporta che di entrambe le domande debba conoscere il giudice amministrativo, potendo egli decidere sia su interessi legittimi che su diritti soggettivi.
Cass. civ. n. 14905/2009
In tema di espropriazione per pubblico interesse, dopo la conclusione del procedimento ablativo la legge non consente lo "ius poenitendi" dell'espropriante, mediante la revoca del decreto di esproprio per sopravvenuti motivi d'interesse pubblico e la restituzione d'ufficio del bene acquisito, essendo questa possibile solo previo esercizio, da parte del soggetto espropriato, del diritto di chiedere la retrocessione.