Diritto di pentirsi, diritto di recesso
Il diritto di recesso consiste nella facoltà concessa ai contraenti di sciogliere unilateralmente il vincolo assunto attraverso la stipulazione di un contratto. Il potere di recesso può sorgere per previsione legislativa, e si parla allora di recesso legale: ad esempio, è concesso lo scioglimento unilaterale dei contratti di mandato e d'opera. Altre volte, è il regolamento negoziale che prevede, al verificarsi di certe condizioni, che una parte abbia il diritto di recedere dal contratto: questo è il c.d. recesso convenzionale. La facoltà di recesso è ammessa fino a che il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione: nei contratti ad esecuzione continuata o periodica a tempo indeterminato, invece, si ammette che ciascuna parte possa sciogliere il rapporto in qualunque momento, attraverso un atto unilaterale talora denominato disdetta. Al diritto di recesso può essere collegata la previsione di un corrispettivo da pagare (multa poenitentialis) o la consegna di una caparra (arrha poenitentialis).