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Articolo 50 Testo unico degli enti locali (TUEL)

(D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

[Aggiornato al 01/03/2026]

Competenze del sindaco e del presidente della provincia

Dispositivo dell'art. 50 TUEL

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.

5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7-bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici(1).

7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689(2).

7-ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.

9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.

10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

Note

(1) Tale comma è stato modificato dall'art. 35-ter comma 1 lettera a) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.
(2) Tale comma è stato inserito dall'art. 35-ter comma 1 lettera b) del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113.

Massime relative all'art. 50 TUEL

Cass. civ. n. 1237/2015

In tema di società per azioni partecipata da ente locale, la revoca dell'amministratore di nomina pubblica, ai sensi dell'art. 2449 cod. civ., può essere da lui impugnata presso il giudice ordinario, non presso il giudice amministrativo, trattandosi di atto "uti socius", non "jure imperii", compiuto dall'ente pubblico "a valle" della scelta di fondo per l'impiego del modello societario, ogni dubbio essendo risolto a favore della giurisdizione ordinaria dalla clausola ermeneutica generale in senso privatistico di cui all'art. 4, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 135. L'amministratore revocato dall'ente pubblico, come l'amministratore revocato dall'assemblea dei soci, può chiedere al giudice ordinario solo la tutela risarcitoria per difetto di giusta causa, a norma dell'art. 2383 cod. civ., non anche la tutela "reale" per reintegrazione nella carica, in quanto l'art. 2449 cod. civ. assicura parità di "status" tra amministratori di nomina assembleare e amministratori di nomina pubblica.

Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di revoca - e le conseguenti domande di tutela reale (reintegrazione) e risarcitoria - dei rappresentanti della Provincia presso una società per azioni partecipata parzialmente dalla stessa Provincia disposta dal presidente della Provincia ai sensi dell'art. 50, comma 8, D.Lgs. n. 267/2000.

Cons. Stato n. 6100/2014

Ai sensi dell'art. 50 comma 5, T.U. approvato con D.L. 18 agosto 2000, n. 267, spetta al Sindaco, e non a dirigente preposto al settore facente capo all'Amministrazione regionale, la competenza ad adottare ordinanze contingibili e urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale.

Cons. Stato n. 5601/2014

Vanta una situazione differenziata e qualificata, meritevole di tutela nelle forme dell'azione contra silentium in ordine ad una istanza sollecitatoria dei poteri sindacali di cui agli artt. 50 e 54, t.u.e.l., il privato, proprietario di un bene, il quale prospetti all'Amministrazione la sussistenza di un pericolo per l'igiene o per l'incolumità pubblica, e non già per il proprio diritto dominicale, derivante dall'abusiva occupazione del proprio bene perpetrata da una serie indeterminata di soggetti con modalità tali da non costituire più o soltanto un semplice spossessamento del bene e, quindi, un fatto illecito avente mera rilevanza inter privatos, ma da costituire un pericolo per l'igiene, l'ordine e la sicurezza pubblici, e invochi conseguentemente l'intervento dell'Amministrazione stessa a tutela dell'incolumità pubblica; in questa caso, infatti, l'aspettativa differenziata e qualificata del privato si radica nel fatto che il proprio bene diventa luogo, strumento e occasione in cui e/o per cui si realizza, ad opera di terzi, il turbamento dell'ordine, dell'igiene o dell'incolumità pubblica, con tutta una serie di ipotizzabili effetti negativi (civili, penali e amministrativi), sul piano patrimoniale e morale, per la sua sfera giuridica, sicché egli vanta innegabilmente una situazione che impone all'Amministrazione, pur nell'ampio potere discrezionale di apprezzare i presupposti degli artt. 50 e 54, cit. t.u.e.l, l'obbligo di adottare un provvedimento espresso.

Cons. Stato n. 5287/2014

Ai sensi dell'art. 50, comma 7, Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il sindaco ha il potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, ma solo in casi di emergenza e quindi agendo ex art. 54 comma 6 in qualità di ufficiale di governo ed emanando ordinanze contingibili ed urgenti.

Ai sensi del comma 7 dell'art. 50 t.u.e.l., rientra nelle esclusive competenze del sindaco il coordinamento e la riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, degli «orari degli esercizi commerciali, dei pubblici servizi e dei servizi pubblici...» e al sindaco è riconosciuto anche il potere di modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici «in casi di emergenza, connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza o per motivi di sicurezza urbana»: in tali casi egli agisce, ai sensi del comma 6 dell'art. 54, in qualità di ufficiale di governo, emanando ordinanze contingibili e urgenti.

Cass. civ. n. 21270/2014

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto della Provincia - ed anche il regolamento della Provincia, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'ente locale, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco (ovvero una figura omologa nella Provincia e nella Regione) conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Provincia di Lecce contro la decisione di annullamento, da parte del gdp, di un verbale di accertamento per guida con eccesso di velocità. I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sul fatto che la procura, rilasciata per proporre il gravame, era stata conferita dal Presidente della Provincia e non dal Capo dell'ufficio legale dell'ente).

Cons. giust. amm. Sicilia n. 515/2014

Per il principio di legalità, solo il Sindaco (non il dirigente di un'Area amministrativa), può essere titolare, ex artt. 50 o 54 T.U.E.L. (grave pericolo per la salute pubblica), di un potere innominato di ordinanza (detta, appunto, contingibile e urgente) capace di derogare anche a fonti primarie dell'ordinamento.

Cons. Stato n. 1168/2014

È illegittimo, per violazione dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il decreto sindacale con il quale è stato conferito ad un professionista privato l'incarico per la realizzazione e la gestione di quattro concorsi per il reclutamento di figure dirigenziali a tempo pieno ed indeterminato (tra cui quella del dirigente-comandante del Corpo di Polizia Locale), incarico che comprendeva la formulazione dei bandi, l'acquisizione delle domande, la convocazione dei candidati, la predisposizione delle prove e la composizione della commissione di concorso; non può infatti affidarsi ad un soggetto esterno un incarico quanto mai delicato rientrante nei compiti ordinari della struttura, quale la conduzione del concorso pubblico per l'acquisizione di specifiche professionalità. D'altra parte, è quanto mai inverosimile il fatto che un'Amministrazione di dimensioni non minimali non sia in grado di gestire autonomamente un procedimento della delicatezza propria di un concorso pubblico.

Cons. Stato n. 3934/2013

Ai sensi dell'art. 50 comma 2 T.U. 18 agosto 2000 n. 267, che riproduce l'art. 36 comma 1 L. 8 giugno 1990 n. 142, il Sindaco, quale rappresentante legale dell'Ente locale, è l'organo che lo rappresenta in giudizio, ed è legittimato a rilasciare e sottoscrivere la procura ai difensori dell'Ente, senza che occorra alcuna deliberazione di autorizzazione alla lite da parte della Giunta.

Cons. Stato n. 4968/2012

Presupposto per l'adozione dell'ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50 T.U. 18 agosto 2000 n. 267 è la sussistenza e l'attualità del pericolo, cioè del rischio concreto di un danno grave e imminente per l'incolumità pubblica e per l'igiene, a nulla rilevando che la situazione di pericolo sia nota da tempo.

Cons. Stato n. 3509/2011

Il generale potere di autotutela del demanio e del patrimonio indisponibile del comune, di cui all'art. 378, L. n. 2248/1865 all. F, spetta al sindaco sia in ragione della persistente vigenza della norma e sia della riconducibilità del potere di tutela qui previsto alla funzione di ufficiale di governo. Per tale ragione, il suddetto potere non può ritenersi trasferito al dirigente con l'entrata in vigore del D.L. n. 267 del 2000, atteso che l'art. 107, comma 5, del predetto testo normativo fa espressamente salve le competenze del Sindaco specificamente previste dall'art. 50, comma 3 e dall'art. 54, e cioè proprio le competenze espressamente attribuitegli dalla legge nelle materie di ordine e di sicurezza pubblica, in quanto in tali fattispecie la tutela del bene comunale assicura in concreto un diritto, che è di rilievo costituzionale, quale quella alla libera circolazione sul territorio di tutti i cittadini, ancorché non residenti nel Comune.

Cass. civ. n. 18062/2010

In tema di ricorso per cassazione, la procura speciale al difensore, prescritta a pena di nullità dall'art. 365 c.p.c., può essere conferita al difensore esclusivamente dal soggetto legittimato a stare in giudizio ai sensi dell'art. 75 c.p.c., il quale, per il Comune, è il solo Sindaco (art. 50 del d.l.vo 18 agosto 2000, n. 267) e non la giunta comunale. Ne deriva che tale ultimo organo, anche laddove abbia per statuto il potere di autorizzare il Sindaco alla proposizione di azioni in giudizio, è privo del potere di nomina del difensore, il quale, seppure designato mediante delibera di giunta, deve nuovamente essere nominato, con conferimento di apposita procura alle liti, dal Sindaco. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione di un Comune, presentato da un avvocato autorizzato dalla Giunta comunale a proporre l'atto di impugnazione ma mai nominato dal Sindaco).

Cass. civ. n. 13968/2010

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, la rappresentanza processuale del comune spetta istituzionalmente al sindaco, cui compete, in via esclusiva, il potere di conferire al difensore la procura alle liti, senza necessità di autorizzazione della giunta municipale, salvo che una disposizione statutaria la richieda espressamente, spettando in tal caso alla parte interessata provare la carenza di tale autorizzazione producendo idonea documentazione.

Cass. civ. n. 8220/2010

La mancanza di specifica contestazione circa la veste di sostituto del legale rappresentante di una persona giuridica in chi, indicando tale veste, abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, non produce, a differenza dell'ipotesi di conferimento della procura stessa da parte di persona fisica non investita della qualità anzidetta, l'invalidità e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazione, stante la presunzione di legittimità che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'ente, senza che, d'altra parte, costituendo fatto interno dell'ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del legale rappresentante dell'ente che giustifichi la funzione vicaria del sostituto, restando così l'atto di quest'ultimo formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell'autorità giudiziaria ordinaria. (Principio applicato dalla S.C. in relazione alla procura ad litem conferita dal vice-presidente pro tempore della provincia, con la precisazione che oggetto di contestazione non era la qualità di vice-presidente spesa dal firmatario della procura, ma la sussistenza in capo a quest'ultimo dei poteri giuridici collegati alla qualità di organo vicario, questione di diritto rispetto alla quale non assumeva rilievo l'atteggiamento assunto dalle parti) (conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 6 ottobre 1975 n. 3165).

Cons. Stato n. 868/2010

Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza "extra ordinem" è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato e tale pericolo non può essere riconducibile alla segnalazione pervenuta al Comune da parte dell'ASL con la quale si evidenzia la critica situazione degli utenti. L'eventuale ordinanza, quindi, non deve essere generica ma deve fare espresso riferimento alle disposizioni violate che impongono gli obblighi dei servizi per l'utenza.

Cons. Stato n. 6691/2009

È illegittimo il provvedimento con il quale il sindaco neoeletto, dopo aver invitato tutti i rappresentanti del Comune in enti e istituzioni a rassegnare gli incarichi conferiti dalla precedente amministrazione, abbia revocato i componenti del consiglio d'amministrazione di una Ipab, ove la legge regionale (nella specie, della regione Veneto) disponga che spettano alla Regione - in via transitoria rispetto all'attuazione della disciplina nazionale di riforma dei servizi sociali - i poteri di controllo e vigilanza sulle Ipab, compreso il potere di revoca dei loro amministratori (in motivazione, si precisa, altresì, che l'insediamento, a seguito di elezioni amministrative, di un sindaco di orientamento politico diverso da quello precedente non determina la decadenza automatica dei componenti del consiglio d'amministrazione dell'lpab nominati dal sindaco precedente).

Cass. civ. n. 11848/2009

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, il riconoscimento in capo al Presidente della Provincia della rappresentanza dell'ente, ai sensi dell'art. 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267, non costituisce un principio inderogabile, dovendosi ritenere ammissibile che lo statuto della Provincia - ed anche il regolamento della Provincia, ma soltanto se lo statuto contenga, in materia, un espresso rinvio alla normativa regolamentare, ponendosi il relativo onere probatorio a carico dell'Amministrazione - possa legittimamente attribuire la legittimazione processuale in ordine all'intero contenzioso al dirigente dell'ufficio legale, il quale, ove ne abbia i requisiti, può costituirsi senza bisogno di procura, ovvero attribuire l'incarico ad un professionista legale interno o del libero foro. (Nella specie, la S.C., nel dichiarare inammissibile il ricorso per nullità della procura, sottoscritta dal dirigente dell'avvocatura provinciale e non dal Presidente della Provincia, ha escluso l'esistenza di un espresso rinvio nello statuto della Provincia di Benevento alla normativa regolamentare, neppure desumibile, per implicito, dalle disposizioni statutarie relative alla nomina dei responsabili delle aree e dei settori con conferimento di incarichi di collaborazione esterna (art. 43) o alla possibilità di istituire, in via regolamentare, altre tipologie di unità organizzative (art. 42) ovvero - in relazione al provvedimento della Giunta Provinciale di assegnazione al dirigente del servizio legale degli atti di gestione del contenzioso - dalla previsione (art. 40), generica, di conformità dei provvedimenti della Giunta alla volontà del Presidente della Provincia).

Cass. civ. n. 6227/2009

Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali recato dal D.L.vo 12 agosto 2000, n. 267, in mancanza di una disposizione statutaria che la richieda espressamente, l'autorizzazione alla lite da parte degli organi collegiali (consiglio o giunta) non costituisce atto necessario ai fini del promuovimento di azioni o della resistenza in giudizio da parte del presidente della comunità montana, che è organo responsabile dell'Amministrazione locale, munito di rappresentanza legale della stessa (secondo il combinato disposto degli artt. 2 e 50 del predetto D.L.vo n. 267); ne consegue che l'eventuale illegittimità della delibera autorizzativa della giunta non può incidere sulla validità della costituzione in giudizio della comunità per mezzo del suo presidente.

Cons. Stato n. 848/2009

Ai sensi degli artt. 36 e 35, L. 8 giugno 1990 n. 142, poi trasfusi negli artt. 48 comma 2 e 50 commi 2 e 3 T.U. sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, competente a decidere se agire o resistere in giudizio e al conseguente conferimento della procura alle liti al difensore del Comune è il sindaco, non essendo più necessaria l'autorizzazione della Giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'Ente (Annulla T.a.r. Calabria, Reggio Calabria, n. 1149 del 2007).

Cons. Stato n. 6625/2008

L'art. 50 T.U. sugli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, sulla rappresentanza processuale del Sindaco, si applica solo quando la controversia riguardi un atto suo, della giunta o del consiglio, mentre sussiste la rappresentanza processuale del direttore generale (o, in sua assenza, del segretario comunale), senza alcun bisogno di atti di altri organi comunali, quando la controversia riguardi un atto adottato da un responsabile di servizio (Annulla Tar Puglia, Bari, sez. III, 30 maggio 2005 n. 2488).

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Consulenze legali
relative all'articolo 50 TUEL

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M. D. C. chiede
domenica 24/05/2026
“Gentili Esperti,
mi rivolgo rivolgo a voi per capire come sbloccare una situazione condominiale molto spiacevole con probabile rischio igienico - sanitario, che si trascina da mesi senza azioni efficaci da parte dell'amministrazione.
Ho effettuato il rogito per l'acquisto di un appartamento in data 24 novembre 2025
Ho effettuato il trasloco nell'appartamento di mia proprietà in data 15 dicembre 2025
Dopo poche settimabe dal trasferimento, e precisamente dal 9/2 mi sono resa conto che nella mia abitazione e nelle parti comuni del condominio in cui risiedo è in corso una persistente infestazione di scarafaggi (blattella germanica).

Da quella data a tutt'oggi ho già provveduto a far eseguire ben quattro interventi di disinfestazione privati, di cui 3 a spese dell'amministrazione e uno a mio carico, all'interno del mio appartamento, che purtroppo non sono risolutivi, ma continuo a trovare insetti vivi o morti ogni giorno in cui passo da casa, perchè tengo a precisare che per il suddetto motivo da settimane non risiedo nella mia abitazione, ma temporaneamente presso familiari.

La ditta specializzata e l'amministratore concordano sul forte sospetto che il focus e l'origine del problema risiedano all'interno delle proprietà adiacenti, poiché i trattamenti nelle sole aree comuni si stanno rivelando del tutto inutili.
Per risolvere il problema alla radice l'amministrazione sta provando a organizzare mediante circolare spedita via email una disinfestazione condominiale a tappeto in tutti gli appartamenti dello stabile.

Tuttavia, le adesioni sono state insufficienti per garantire l'efficacia del piano: in particolare, non hanno aderito un blocco di ben 20 appartamenti (su un totale di 30) che all'interno dello stabile appartiene a un'unica grande proprietà (gestita da un unico referente).

Aggiungo che, guardando dall'esterno, dalle finestre di molti di questi appartamenti è chiaramente visibile uno stato di grave degrado interno.

A fronte del rifiuto di collaborare e del palese stato di abbandono di questo blocco di immobili, l'amministratore del condominio sostiene di non poter fare nulla, affermando di non avere il potere di obbligare i privati ad aprire le porte e a partecipare alla disinfestazione degli ambienti in cui abitano.

Alla luce di questi fatti, vorrei cortesemente sapere:

Quali azioni concrete è tenuta a fare l'amministrazione di fronte al rifiuto di collaborare da parte di un intero blocco di appartamenti, in presenza di un sospetto rischio igienico/sanitario.

Un mio esposto formale ad ATS può essere lo strumento corretto per imporre un'ispezione coatta e un'ordinanza di bonifica per motivi di salute pubblica? Come conviene impostarlo per ottenere un intervento tempestivo?

E' possibile che la grande proprietà sia ritenuta responsabile del continuo danno personale e del deprezzamento eventuale in caso di vendita che il mio appartamento subisce a causa della mancata bonifica dei suoi alloggi, e nel caso quale azione è necessario eseguire per attribuirla?

Ritengo utile chiarire che il mio interesse, attualmente, è individuare la via più efficace per costringere sia l'amministratore del condominio che la grande proprietà a intervenire all'origine del problema e debellare definitivamente l'infestazione.
Solo in un secondo momento considererò la possibilità di eventuale rivalsa per danni.

Ringrazio anticipatamente per il riscontro e porgo cordiali saluti

Consulenza legale i 09/06/2026
Nel caso prospettato sussiste la possibilità di rivolgersi ad una pubblica autorità.
In particolare, le competenze che possono venire in rilievo - in relazione a situazioni quali quella prospettata - sono quelle della ATS competente per territorio e del Comune e, più precisamente, del Sindaco.

L'ATS, infatti, interviene nei casi in cui si evidenzino condizioni di rischio per la salute pubblica e vi sia un problema di natura sanitaria e di interesse collettivo, mentre il Sindaco, quale autorità sanitaria locale, è dotato del potere di ordinanza ai sensi dell'art. 50 del Testo unico degli enti locali, che può essere esercitato in presenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento (Consiglio di Stato, Sez. VII, 2 gennaio 2024, n. 5).
Ad esempio, la giurisprudenza ha affermato la legittimità dell'ordinanza - emessa ai sensi dell'articolo da ultimo citato - con la quale il Sindaco "dispone l'allontanamento di animali domestici e la bonifica di un appartamento: vero è che non è coercibile l'uso della proprietà privata da parte del titolare, ma è esigibile che tale uso non ecceda i limiti della salubrità ambientale circostante che, nella specie era verosimilmente compromessa dall'esalazione di cattivi odori che derivavano dalle condizioni di detenzione di sette animali domestici" (T.A.R. Roma Lazio Sez. II, 20 dicembre 2021, n. 13172).

Si consiglia, quindi, di procedere con la segnalazione ad ATS (in alcuni casi l'ATS di zona predispone modelli da utilizzare reperibili online), nonché al Comune, evidenziando - più che elementi quali i possibili danni all'appartamento di proprietà - i rischi di salute collettiva derivanti dalle condizioni dell'immobile del vicino. Solo questi ultimi, infatti, costituiscono il presupposto legittimante l'intervento della pubblica autorità.
Stante l’evidente rischio per la salute collettiva dell’intero comprensorio di edifici, è possibile che il coinvolgimento della pubblica autorità possa avvenire sia su segnalazione del singolo condomino, come appunto l’autore del quesito, ma anche dello stesso amministratore di condominio.

Sul piano squisitamente civilistico-condominiale, a fronte del fatto che la grande proprietà nega l’accesso alle sue unità immobiliari private, i poteri dell’amministratore sono senza dubbio molto più limitati. Come è noto, gli organi condominiali non hanno alcuna possibilità di intervento diretto sulle parti dell’edificio date in proprietà esclusiva al singolo condomino: l’amministratore non può unilateralmente entrare all’interno delle unità immobiliari e costringere i loro proprietari a tollerare l’attività di disinfestazione.
Questo non toglie che il singolo condomino, più che l’amministratore, possa avanzare una richiesta di risarcimento danni nei confronti di coloro che ostacolano l’attività di disinfestazione. Stante la delicatezza della vicenda descritta, una iniziativa di questo tipo dovrà necessariamente essere approfondita con un legale di fiducia. In questa sede, ci si limita a dire che, qualora si decidesse di intraprendere tale percorso, avranno una grande importanza le risultanze delle attività ispettive e di bonifica intraprese dalla pubblica autorità.

Sarà, inoltre, necessario dare conto al giudice dei tentativi di bonifica privati finora portati in ambito condominiale, dimostrando - per mezzo di una perizia privata appositamente commissionata - che l’invasione di blatte trova origine nelle unità immobiliari di proprietà del soggetto a cui i danni vengono richiesti. Stante l’importanza di questo ultimo aspetto, è molto probabile che esso sarà oggetto anche di una apposita attività peritale ordinata direttamente dall'autorità giudiziaria.


M. C. D. C. chiede
lunedì 22/09/2025
“Buonasera
la presente per chiedere vostro parere su una situazione di insalubrità che proviene dall'inquilino che vive al piano di sotto.Ho contattato per mesi e per raccomandata l'amminstratore di condominio ma dice che ha contattato il proprietario dell'appartamento ma non ha mai ricevuto risposta. quindi continuo ad avere blatte in casa, i vicini (extra omunitari di cui non sa quanti ne siano) non hanno finestre e vivono in condizioni sanitarie precarie. vorrei chiedere sopralluogo alla asl competente ma non so se sono casi in cui loro possono intervenire (se si tratta di salute pubblica si ma dentro un condominio) altrimenti vorrei fare denuncia ai carabinieri ma non so se ci sono gli estremi.
Grazie

Consulenza legale i 29/09/2025
In risposta al quesito, si segnala che è possibile presentare un esposto all’ASL competente per territorio per segnalare la scarsa igiene e il rischio sanitario connesso alla presenza di blatte proveniente dell'appartamento suo vicino.
La denuncia all’ASL deve essere fatta per iscritto e deve contenere una descrizione circostanziata della situazione per la quale si chiede l’intervento. Successivamente al ricevimento, l’ASL, se ritiene fondata la denuncia, effettuerà un sopralluogo per verificare la situazione e, di concerto con le altre autorità eventualmente coinvolte, anche di polizia, adotterà i provvedimenti necessari per la disinfestazione.

Analogamente si potrebbe effettuare una segnalazione al Comune illustrando la situazione e chiedendo di ordinare la disinfestazione dell’area: a tal proposito si segnala che, tra i poteri astrattamente esercitabili dal Sindaco, vi è quello previsto dall’art. 50 T.U. Enti Locali, il quale consente a quest’ultimo di adottare ordinanze contingibili ed urgenti “in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica”.