(massima n. 1)
L'art. 50 T.U. sugli enti locali 18 agosto 2000 n. 267, sulla rappresentanza processuale del Sindaco, si applica solo quando la controversia riguardi un atto suo, della giunta o del consiglio, mentre sussiste la rappresentanza processuale del direttore generale (o, in sua assenza, del segretario comunale), senza alcun bisogno di atti di altri organi comunali, quando la controversia riguardi un atto adottato da un responsabile di servizio (Annulla Tar Puglia, Bari, sez. III, 30 maggio 2005 n. 2488).