(massima n. 1)
La mancanza di specifica contestazione circa la veste di sostituto del legale rappresentante di una persona giuridica in chi, indicando tale veste, abbia sottoscritto la procura speciale alle liti, non produce, a differenza dell'ipotesi di conferimento della procura stessa da parte di persona fisica non investita della qualitą anzidetta, l'invaliditą e la conseguente inammissibilitą del ricorso per cassazione, stante la presunzione di legittimitą che assiste il mandato al difensore, quale atto amministrativo operante nel processo, anche in ordine alla provenienza da soggetto capace a compierlo in nome e per conto dell'ente, senza che, d'altra parte, costituendo fatto interno dell'ente medesimo, spieghi rilevanza alcuna lo specifico motivo di impedimento del legale rappresentante dell'ente che giustifichi la funzione vicaria del sostituto, restando cosģ l'atto di quest'ultimo formalmente legittimo e sottratto al sindacato dell'autoritą giudiziaria ordinaria. (Principio applicato dalla S.C. in relazione alla procura ad litem conferita dal vice-presidente pro tempore della provincia, con la precisazione che oggetto di contestazione non era la qualitą di vice-presidente spesa dal firmatario della procura, ma la sussistenza in capo a quest'ultimo dei poteri giuridici collegati alla qualitą di organo vicario, questione di diritto rispetto alla quale non assumeva rilievo l'atteggiamento assunto dalle parti) (conforme alla prima parte della massima cfr. Cass. 6 ottobre 1975 n. 3165).