(massima n. 1)
Il potere sindacale di emanare ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi degli artt. 50 e 54 D.Lgs. n. 267 del 2000 richiede la sussistenza di una situazione di effettivo pericolo di danno grave ed imminente per l'incolumità pubblica, non fronteggiabile con gli ordinari strumenti di amministrazione attiva, debitamente motivata a seguito di approfondita istruttoria. In altri termini, presupposto per l'adozione dell'ordinanza "extra ordinem" è il pericolo per l'incolumità pubblica dotato del carattere di eccezionalità tale da rendere indispensabile interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico del privato e tale pericolo non può essere riconducibile alla segnalazione pervenuta al Comune da parte dell'ASL con la quale si evidenzia la critica situazione degli utenti. L'eventuale ordinanza, quindi, non deve essere generica ma deve fare espresso riferimento alle disposizioni violate che impongono gli obblighi dei servizi per l'utenza.