(massima n. 1)
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto della Provincia - ed anche il regolamento della Provincia, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa dell'ente locale, fermo restando che, ove una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il sindaco (ovvero una figura omologa nella Provincia e nella Regione) conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale dell'Amministrazione, ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50 (cassata, nella specie, la decisione dei giudici del merito che avevano dichiarato inammissibile l'appello proposto dalla Provincia di Lecce contro la decisione di annullamento, da parte del gdp, di un verbale di accertamento per guida con eccesso di velocità. I giudici di merito avevano fondato la loro decisione sul fatto che la procura, rilasciata per proporre il gravame, era stata conferita dal Presidente della Provincia e non dal Capo dell'ufficio legale dell'ente).