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Articolo 85 Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR)

(Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679)

[Aggiornato al 29/04/2022]

Trattamento e libertà d'espressione e di informazione

Dispositivo dell'art. 85 GDPR

1. Il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria.

2. Ai fini del trattamento effettuato a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria, gli Stati membri prevedono esenzioni o deroghe rispetto ai capi II (principi), III (diritti dell'interessato), IV (titolare del trattamento e responsabile del trattamento), V (trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali), VI (autorità di controllo indipendenti), VII (cooperazione e coerenza) e IX (specifiche situazioni di trattamento dei dati) qualora siano necessarie per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e la libertà d'espressione e di informazione.

3. Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni di legge adottate ai sensi del paragrafo 2 e comunica senza ritardo ogni successiva modifica.

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Consulenze legali
relative all'articolo 85 GDPR

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. M. chiede
mercoledì 15/06/2022 - Lombardia
“Ho partecipato al corteo del 25 Aprile.

Una testata giornalistica mi ha ripreso e ha messo il video sul suo sito web e su Youtube, con il mio volto in chiaro.

Non ho mai fornito alcun consenso alla diffusione di tali immagini.

E' legale?

Viola la legge sulla privacy?

Ho il diritto all'oblio?

Posso agire in giudizio?

Posso fare qualcosa per far togliere tale video da internet?

Grazie e a presto”
Consulenza legale i 13/07/2022
Con riguardo al quesito posto si evidenzia come il fotogramma allegato si riferisce ad una manifestazione pubblica alla quale Lei ha partecipato.
Non si richiede il consenso dell’interessato quando la foto o il video vengono eseguiti per ragioni di carattere culturale, scientifico o giornalistico.
Si deve tuttavia trattare di una testata registrata in Tribunale e avente carattere del giornale tradizionale.

Nello specifico è proprio l’art. art. 85 GDPR (Reg. UE 679/2016) che prevede alcune esenzioni e deroghe per il trattamento dei dati per scopi giornalistici, rinviando ai singoli Stati membri per l’adozione delle medesime.

Le disposizioni di legge riguardanti il giornalismo si applicano ai trattamenti effettuati da:
a) giornalisti professionisti;
b) giornalisti pubblicisti;
c) praticanti giornalisti;
d) persone occasionali che svolgono attività finalizzata alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (es. fotografo).

Il trattamento dei dati personali che viene svolto dal giornalista è libero, potendo questi “trattare” dati particolari (anche giudiziari) senza dover ottener il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) i dati devono essere raccolti in modo lecito e corretto;
b) la diffusione dei dati avviene nei limiti del principio di essenzialità dell’informazione in relazione a fatti di interesse pubblico;

Poiché è stato allegato un fotogramma e non un video, degno di nota è anche l’art. art. 97 della legge d. autore che stabilisce come si possa derogare nel richiedere il consenso dell’interessato qualora la riproduzione dell’immagine sia giustificata
a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto;
b) da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali;
oppure
c) quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.

Dal punto di vista della disciplina in materia di tutela dei dati personali è importante evidenziare
-l’art. art. 136 del codice privacy che recita:
Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.

-l’art. art. 137 del codice privacy che recita:
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.
Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

In questo senso, nel caso di specie, il Trattamento dei dati personali non è in violazione della privacy ed assumono rilevanza, oltreché l’art. art. 85 GDPR, l’art. 9, par. 2, lett. e) nonché le deroghe previste dal combinato disposto di cui agli articoli che precedono.


Infine, dal punto di vista pratico e di tutela dei dati personali, si può valutare la proposizione di un’istanza ex art. art. 17 GDPR (cd. G.D.P.R.) per ottenere l’oscuramento del volto interessato all’interno del video.
Il c.d. diritto all’oblio consente all’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati anche dagli archivi storici e dalle pagine web.
Il suo esercizio è consentito quando la notizia viola i principi enunciati nei paragrafi precedenti, o nel caso in cui sia trascorso un adeguato lasso di tempo dall’avvenimento, tale da far venir meno l’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione del fatto medesimo.
Qualora non sia possibile procedere alla cancellazione dei dati, l’interessato può ottenere che l’accesso alla notizia sia limitato attraverso la c.d. deindicizzazione.
Quest’ultima, ritenuta un efficace metodo di attuazione del diritto all’oblio dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent. 7559/2020), è una tecnica mediante cui la pagina web contente la notizia di interesse viene rimossa dai risultati dei motori di ricerca, pur permanendo all’interno del sito.