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Articolo 97 Legge sulla protezione del diritto d'autore

(L. 22 aprile 1941, n. 633)

[Aggiornato al 31/12/2023]

Dispositivo dell'art. 97 Legge sulla protezione del diritto d'autore

Non occorre il consenso della persona ritrattata quando la riproduzione dell'immagine è giustificata dalla notorietà o dall'ufficio pubblico coperto, da necessità di giustizia o di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali, o quando la riproduzione è collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico o svoltisi in pubblico.

Il ritratto non può tuttavia essere esposto o messo in commercio, quando l'esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all'onore, alla reputazione od anche al decoro della persona ritrattata.

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Consulenze legali
relative all'articolo 97 Legge sulla protezione del diritto d'autore

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Luigi R. chiede
giovedì 19/03/2020 - Basilicata
“Buon pomeriggio, avrei bisogno di una consulenza
E' da circa un anno che dipingo e nei miei dipinti raffiguro personaggi famosi come: Marilyn Monroe, Dalì , Albert Einstein, Stanlio e Ollio, e altre icone del passato.
La rappresentazione delle opere non è astratta e i soggetti sono riconoscibili al 100%.
Potrei commercializzarli senza avere alcun problema legale?
Ed eventualmente consigli su cosa fare per non avere problemi legali.
Vorrei aprire un mio sito e-commerce con partita iva, dove vendere le opere.
Attendo vostre

Consulenza legale i 26/03/2020
La disciplina del diritto all’immagine è contenuta quasi del tutto nell’art. 10 del c.c. ed agli artt. 96 e 97 della Legge 633 del 1941 (c.d. legge sul diritto di autore).
L’art. 10 c.c. costituisce una sorta di norma di carattere generale, la quale, anziché preoccuparsi di disciplinare e definire il concetto di immagine o di diritto all’immagine, si occupa esclusivamente di disciplinare l’abuso che terzi soggetti possono fare dell’immagine altrui, imponendo il risarcimento dei danni e la cessazione dell’abuso da parte di colui che espone o pubblica l’immagine al di fuori dei casi in cui l’esposizione o la pubblicazione sono consentite dalla legge o con pregiudizio al decoro ed alla reputazione della persona stessa o dei congiunti.

Viene poi demandato alla normativa specifica l’individuazione dei casi e delle circostanze in cui è ammesso l’utilizzo di un’immagine altrui.
Norme specifiche di riferimento, dunque, diventano gli artt. 96 e 97 Legge 633/1941.
In particolare, l’art. 96 della legge d. autore individua nel consenso dell’interessato il presupposto essenziale che esime da responsabilità civile colui il quale espone, riproduce o mette in commercio un’immagine altrui, mentre il successivo art. 97 Legge 633/1941 introduce importanti deroghe al principio della necessità del consenso alla diffusione della propria immagine.
Viene difatti sancita l’irrilevanza del consenso in ipotesi tassative quali, la notorietà della persona ritratta, le necessità di giustizia e di polizia (foto e riprese avvenute nel corso dei processi), gli scopi scientifici, didattici o culturali e le cerimonie di interesse pubblico o svoltosi in pubblico.

Il contenuto di quest’ultima disposizione è stato costantemente interpretato nel senso che la riproduzione dell’immagine di un soggetto famoso è lecita esclusivamente quando la sua diffusione sia volta a soddisfare l’interesse pubblico all’informazione o alla conoscenza della sua immagine, ma non certo quando sia finalizzata all’esclusivo o prevalente scopo della commercializzazione della stessa.
Si legge già in Pretura di Milano 19.12.1989 che solo la presenza di prioritarie esigenze di pubblica informazione rende lecita la divulgazione dell’immagine di una persona famosa.
La successiva giurisprudenza di legittimità e di merito, tuttavia, è stata costretta nel corso degli anni ad intervenire in diverse occasioni per far fronte alla crescente tendenza di aggirare il disposto delle norme sopra richiamate mediante il ricorso ad astuti accorgimenti da parte di coloro i quali, in una logica puramente lucrativa, hanno pensato di poter camuffare l’intento commerciale dietro la parvenza di un ipotetico diritto all’informazione ed alla conoscenza del soggetto famoso.

L’immagine della persona può consistere in un disegno, una fotografia o una riproduzione cinematografica, che permettano la riconoscibilità della persona raffigurata.
Parte della dottrina sostiene che anche in caso di violazione dei dritti relativi al ritratto siano applicabili gli strumenti di tutela predisposti dagli artt. 156 e ss. Legge 633/1941(quali l’azione inibitoria, il sequestro, ecc.).

Oggetto di specifico e attento approfondimento, poi, è stato il tema dell’uso illecito che può farsi dell’immagine di una persona famosa ormai deceduta.
Anche a tale riguardo i principali riferimenti normativi si ritrovano nella Legge 633/1941, in cui la tutela postmortale dei diritti relativi al ritratto è attribuita a taluni stretti congiunti, innanzitutto coniuge e figli oppure, in loro mancanza, genitori, oppure, in mancanza anche di questi ultimi, fratelli e sorelle, oppure, infine, in mancanza di tutti i predetti, ascendenti e discendenti fino al quarto grado, a prescindere dal fatto che siano o meno eredi, e salvo diversa volontà del defunto risultante da atto scritto (in tal senso dispongono chiaramente gli artt. 96 comma 2 e 93 della citata legge).

Inoltre, sempre in tema di ritratto, e precisamente con riguardo alla possibilità di registrarlo come marchio, il comma 1 dell’art. 8 del codice propr. industriale prevede la possibilità di registrarlo come marchio con il consenso della persona medesima e, dopo la sua morte, con il consenso del coniuge e dei figli oppure, in loro mancanza o dopo la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti, oppure, in loro mancanza o dopo la morte anche di questi ultimi, dei parenti fino al quarto grado, anche qui a prescindere dal fatto che costoro siano o meno eredi.

Il fondamento giuridico di una protezione dei diritti della personalità morale del defunto si rinviene nella ammissibilità di un loro trasferimento mortis causa, in linea con quel processo proprio dei nostri tempi della c.d. commodification, cioè della riduzione di ogni bene (compresi tali diritti, tra cui quello all’immagine) a commodity, suscettibile di scambio ed in generale di mercificazione (il che conferisce efficacia a tutti gli atti posti in essere dall’interessato al fine di regolare lo sfruttamento economico dei diritti della propria personalità da parte di terzi).

Per quanto concerne la legittimazione attiva alla tutela dei diritti della personalità di un defunto, in assenza di specifiche indicazioni normative, si ritiene che sia possibile affermare, desumendolo da varie previsioni della Legge 633/1941 (ed in particolare i commi 1 e 3 dell’art. 24 della legge d. autore ed il comma 4 dell’art. 93 della legge d. autore), il principio generale secondo cui legittimati dovrebbero essere i soggetti scelti dal defunto finchè era ancora in vita, purchè la designazione risulti per iscritto, dovendosi ritenere sufficiente, per soddisfare le esigenze di certezza e limitare il rischio di conflitti familiari, una qualsiasi forma scritta, non necessariamente testamentaria.

Tali principi hanno trovato concreta applicazione in alcune pronunce giurisprudenziali di merito, tra cui significative si ritengono la sentenza del Tribunale di Bari del 31.12.2012, relativa alla illecita pubblicazione da parte di un partito politico di un manifesto recante un’immagine del viso dell’attore Antonio De Curtis (Totò), nonché la sentenza n. 940/2019 emessa dal Tribunale di Torino in data 27 febbraio 2019.
In quest’ultima sentenza il Tribunale, chiamato a pronunciarsi sulla messa in commercio da parte di una società di magliette raffiguranti l’immagine dell’attrice Audrey Hepburn (seppure con l’aggiunta di alcuni particolari originali rivisitanti), ha affermato che la società avesse illecitamente sfruttato quell’immagine a fini commerciali, contravvenendo in questo modo ai principi desumibili dal codice civile e dalla Legge sul diritto di autore, secondo cui la divulgazione del ritratto senza il consenso dell’interessato è lecita soltanto se e in quanto risponde alle esigenze di pubblica informazione, non quando sia rivolta a fini commerciali o pubblicitari (nello stesso senso viene richiamata una precedente sentenza del Tribunale di Milano, e precisamente la n. 766 del 21.01.2015).

Alla luce delle considerazioni sopra svolte e dei precedenti giurisprudenziali ivi richiamati, dunque, non può che sconsigliarsi di avviare una attività avente natura puramente commerciale di dipinti raffiguranti immagini riconoscibili di personaggi famosi, salvo prima ad accertarsi della esistenza di soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che possano essere titolari dei loro diritti di immagine.
Del resto, considerata la notorietà dei personaggi che vogliono ritrarsi, non è così tanto improbabile che gli stessi abbiano disposto per iscritto di tali diritti, ciò che, ad esempio, ha di recente fatto l’attore Robin Williams, il quale nel suo testamento ha disposto il lascito dei suoi diritti di immagine ad una organizzazione no profit, ponendo in capo alla stessa l’onere di gestirli e distribuirne il ricavato ad altre fondazioni ed organizzazioni umanitarie per venticinque anni.
Senza mettere in conto, inoltre, che l’art. 8 del Codice della proprietà industriale prevede la possibilità di registrare perfino il ritratto di una persona famosa come marchio.

Se si ha, dunque, interesse a portare ugualmente avanti tale attività senza incorrere in alcun divieto di legge e, soprattutto, senza rischiare di trovarsi costretto a dover risarcire dei danni, ciò che può consigliarsi è di muoversi per prima cosa prendendo contatti con l’Ufficio Italiano brevetti e marchi, nonché di contattare contestualmente la Società Italiana degli autori ed editori (SIAE), a cui è opportuno che si rivolgano tutti gli autori di opere di arte figurative.


R. M. chiede
mercoledì 15/06/2022 - Lombardia
“Ho partecipato al corteo del 25 Aprile.

Una testata giornalistica mi ha ripreso e ha messo il video sul suo sito web e su Youtube, con il mio volto in chiaro.

Non ho mai fornito alcun consenso alla diffusione di tali immagini.

E' legale?

Viola la legge sulla privacy?

Ho il diritto all'oblio?

Posso agire in giudizio?

Posso fare qualcosa per far togliere tale video da internet?

Grazie e a presto”
Consulenza legale i 13/07/2022
Con riguardo al quesito posto si evidenzia come il fotogramma allegato si riferisce ad una manifestazione pubblica alla quale Lei ha partecipato.
Non si richiede il consenso dell’interessato quando la foto o il video vengono eseguiti per ragioni di carattere culturale, scientifico o giornalistico.
Si deve tuttavia trattare di una testata registrata in Tribunale e avente carattere del giornale tradizionale.

Nello specifico è proprio l’art. art. 85 GDPR (Reg. UE 679/2016) che prevede alcune esenzioni e deroghe per il trattamento dei dati per scopi giornalistici, rinviando ai singoli Stati membri per l’adozione delle medesime.

Le disposizioni di legge riguardanti il giornalismo si applicano ai trattamenti effettuati da:
a) giornalisti professionisti;
b) giornalisti pubblicisti;
c) praticanti giornalisti;
d) persone occasionali che svolgono attività finalizzata alla pubblicazione o diffusione di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (es. fotografo).

Il trattamento dei dati personali che viene svolto dal giornalista è libero, potendo questi “trattare” dati particolari (anche giudiziari) senza dover ottener il consenso dell’interessato, purché ciò avvenga nel rispetto dei seguenti requisiti:
a) i dati devono essere raccolti in modo lecito e corretto;
b) la diffusione dei dati avviene nei limiti del principio di essenzialità dell’informazione in relazione a fatti di interesse pubblico;

Poiché è stato allegato un fotogramma e non un video, degno di nota è anche l’art. art. 97 della legge d. autore che stabilisce come si possa derogare nel richiedere il consenso dell’interessato qualora la riproduzione dell’immagine sia giustificata
a) dalla notorietà o dall’ufficio pubblico ricoperto;
b) da necessità di giustizia e di polizia, da scopi scientifici, didattici o culturali;
oppure
c) quando la riproduzione sia collegata a fatti, avvenimenti, cerimonie di interesse pubblico e svoltisi in pubblico.

Dal punto di vista della disciplina in materia di tutela dei dati personali è importante evidenziare
-l’art. art. 136 del codice privacy che recita:
Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento:
a) effettuato nell'esercizio della professione di giornalista e per l'esclusivo perseguimento delle relative finalità;
b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69;
c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria.

-l’art. art. 137 del codice privacy che recita:
Con riferimento a quanto previsto dall’articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell’interessato, purchè nel rispetto delle regole deontologiche di cui all’articolo 139.
Ai trattamenti indicati nell’articolo 136 non si applicano le disposizioni relative:
a) alle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies e ai provvedimenti generali di cui all’articolo 2-quinquiesdecies;

b) al trasferimento dei dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, contenute nel Capo V del Regolamento.
In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all’articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento e all’articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell’essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico.
Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico”.

In questo senso, nel caso di specie, il Trattamento dei dati personali non è in violazione della privacy ed assumono rilevanza, oltreché l’art. art. 85 GDPR, l’art. 9, par. 2, lett. e) nonché le deroghe previste dal combinato disposto di cui agli articoli che precedono.


Infine, dal punto di vista pratico e di tutela dei dati personali, si può valutare la proposizione di un’istanza ex art. art. 17 GDPR (cd. G.D.P.R.) per ottenere l’oscuramento del volto interessato all’interno del video.
Il c.d. diritto all’oblio consente all’interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati anche dagli archivi storici e dalle pagine web.
Il suo esercizio è consentito quando la notizia viola i principi enunciati nei paragrafi precedenti, o nel caso in cui sia trascorso un adeguato lasso di tempo dall’avvenimento, tale da far venir meno l’interesse pubblico sotteso alla pubblicazione del fatto medesimo.
Qualora non sia possibile procedere alla cancellazione dei dati, l’interessato può ottenere che l’accesso alla notizia sia limitato attraverso la c.d. deindicizzazione.
Quest’ultima, ritenuta un efficace metodo di attuazione del diritto all’oblio dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., sent. 7559/2020), è una tecnica mediante cui la pagina web contente la notizia di interesse viene rimossa dai risultati dei motori di ricerca, pur permanendo all’interno del sito.