Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti [3] gli usi (1) hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (2).
[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto [c.c. 2078]] (3).
[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto [c.c. 2078]] (3).
Note
(1)
Elementi costitutivi degli usi sono: a) l'elemento materiale o oggettivo, consistente nella generalità dell'uso (occorre che il comportamento sia tenuto dalla generalità dei consociati), costanza dell'uso (uniformità e continuità degli atti compiuti in situazioni analoghe), durata nel tempo (c.d. diuturnitas); b) l'elemento psicologico o soggettivo, consistente nel convincimento di uniformarsi ad un precetto giuridico (c.d. opinio iuris ac necessitatis).
(2)
Nel nostro ordinamento, dunque, gli usi occupano l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti [v. 1]: essi pertanto, possono regolare o materie non disciplinate da leggi e regolamenti (efficacia praeter legem), o materie già disciplinate da tali fonti scritte qualora queste facciano espresso rinvio agli usi (efficacia secundum legem).
La subordinazione degli usi alle leggi implica una conseguenza importante: una legge non può venir meno per desuetudine, ma può essere abrogata soltanto da un'altra legge successiva: gli usi, pertanto, non possono operare contra legem [v. 15].
La subordinazione degli usi alle leggi implica una conseguenza importante: una legge non può venir meno per desuetudine, ma può essere abrogata soltanto da un'altra legge successiva: gli usi, pertanto, non possono operare contra legem [v. 15].
(3)
Vedi 1 nota .