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Articolo 8 Preleggi

[Aggiornato al 26/11/2024]

Usi

Dispositivo dell'art. 8 Preleggi

Nelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti [3] gli usi (1) hanno efficacia solo in quanto sono da essi richiamati (2).
[Le norme corporative prevalgono sugli usi, anche se richiamati dalle leggi e dai regolamenti, salvo che in esse sia diversamente disposto [c.c. 2078]] (3).

Note

(1) Elementi costitutivi degli usi sono: a) l'elemento materiale o oggettivo, consistente nella generalità dell'uso (occorre che il comportamento sia tenuto dalla generalità dei consociati), costanza dell'uso (uniformità e continuità degli atti compiuti in situazioni analoghe), durata nel tempo (c.d. diuturnitas); b) l'elemento psicologico o soggettivo, consistente nel convincimento di uniformarsi ad un precetto giuridico (c.d. opinio iuris ac necessitatis).
(2) Nel nostro ordinamento, dunque, gli usi occupano l'ultimo posto nella gerarchia delle fonti [v. 1]: essi pertanto, possono regolare o materie non disciplinate da leggi e regolamenti (efficacia praeter legem), o materie già disciplinate da tali fonti scritte qualora queste facciano espresso rinvio agli usi (efficacia secundum legem).
La subordinazione degli usi alle leggi implica una conseguenza importante: una legge non può venir meno per desuetudine, ma può essere abrogata soltanto da un'altra legge successiva: gli usi, pertanto, non possono operare contra legem [v. 15].
(3) Vedi 1 nota .

Ratio Legis

Gli usi disciplinati dalla norma sono i c.d. usi normativi, fonti del diritto.
Da non confondere con essi sono: gli usi contrattuali (o negoziali) che costituiscono delle pratiche comunemente e costantemente osservate nelle operazioni contrattuali in un dato luogo o ramo del commercio (es.: in alcuni mercati di fiori l'alzata di mano equivale ad acquisto della partita che in quel momento viene offerta ai compratori) e che si intendono inseriti nel contenuto del contratto, salva la volontà contraria delle parti; gli usi interpretativi che valgono per l'interpretazione [v. c.c. 1368] e l'integrazione dei contratti [v. c.c. 1374].

Brocardi

Consuetudinis ususque longaevi non vilis auctoritas est
Consuetudo
Consuetudo contra legem
Consuetudo magna vis est
Consuetudo praeter legem
Consuetudo quasi altera natura
Consuetudo secundum legem
Diuturna consuetudo pro iure et lege in his, quae non ex scripto descendunt, observari solet
Ea quae longa consuetudine comprobata sunt, ac per annos plurimos observata, velut tacita civium conventio, non minus quam ea quae scripta sunt iura servantur
Inveterata consuetudo pro lege non immerito custoditur
Ius non scriptum
Leges quoque ipsas antiquitus probata et servata tenaciter consuetudo imitatur et retinet
Malae consuetudines neque ex longo tempore neque ex longa consuetudine confirmantur
Merito et ea, quae sine ulto scripto populus probavit, tenebunt omnes
Naturali iuri consuetudine derogari non potest
Opinio iuris ac (oppure: atque) necessitatis
Pleraque in iure non legibus, sed moribus constant
Quaedam iura non scripta, sed omnibus scriptis certiora sunt

Massime relative all'art. 8 Preleggi

Cass. civ. n. 6625/1997

Il rapporto che sorge, fra il privato e l'agente di borsa od un istituto di credito autorizzato a negoziare in borsa, dà luogo al cosiddetto «ordine di borsa», che non si inquadra in nessuna delle figure negoziali previste dal codice civile, e nemmeno in quella del mandato, ma costituisce un contratto atipico che trova la sua regolamentazione nelle fonti consuetudinarie ed in particolare negli usi di borsa, che, in tal modo, operano praeter legem. Sotto un tal riguardo, trova, in riferimento ad esso, operatività la disposizione di cui all'art. 16 degli usi di borsa, in base alla quale «le contestazioni relative all'esecuzione di ordini devono essere proposte prima dell'inizio della riunione di Borsa successiva al giorno in cui l'avviso di esecuzione, o quello della mancata esecuzione è giunto all'indirizzo del committente». E, quanto ai possibili profili di irragionevolezza di un tal termine così breve (profili la cui valutazione non può che rimanere estranea all'ambito delle competenze della Corte costituzionale, la quale, ai sensi dell'art. 134 Cost. giudica solo delle leggi e degli atti aventi una tal forza), essi si rivelano del tutto privi di fondamento, dovendo un termine così breve ritenersi pienamente giustificato dalla particolare natura delle contrattazioni, caratterizzate dalla celerità degli scambi e dalla stessa necessità di porre l'operatore in grado di intervenire, nel più breve tempo, per possibili azioni di rientro o di salvaguardia.

Cass. civ. n. 1842/1996

Le norme e gli usi uniformi della Camera di commercio internazionale relativi ai crediti documentari non sono usi giuridici o normativi, ma costituiscono clausole d'uso, integrative della volontà dei contraenti, sicché la loro violazione e falsa applicazione non è denunciabile in sede di legittimità.

Cass. civ. n. 1650/1976

A norma dell'art. 15 disp. prel. c.c. non sono ammissibili, qualora non sia espressamente previsto dalla legge, usi che abbiano la forza di togliere efficacia alla norma scritta: non può, perciò, essere invocato, per escludere l'inadempimento, un uso vigente nel commercio dei legni esotici, secondo cui nelle vendite dei legnami in tronchi l'esame della merce verrebbe fatta in base alle caratteristiche esteriori, in quanto contrastante col principio fondamentale che il venditore ha l'obbligo di consegnare la cosa contrattualmente pattuita, alla quale, perciò, la cosa consegnata deve corrispondere non solo nella identità fisica ma anche nell'individualità economica. (Nella specie, era stato pattuito l'acquisto di mogano della specie «sapeli» ed era stato consegnato mogano della specie «kosipo», che differisce dal primo non già per le strutture interne, esteriormente visibili, bensì per la sostanza stessa del legno).

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