Il potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale (1).
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (2).
Il potere regolamentare di altre autorità è esercitato nei limiti delle rispettive competenze, in conformità delle leggi particolari (2).
Note
(1)
L'art. 17, l. 400/1988 distingue cinque tipi di regolamenti governativi: a) regolamenti di esecuzione (delle leggi e dei decreti legislativi); b) regolamenti di attuazione ed integrazione (delle leggi e dei decreti che si limitino a fissare i criteri di principio della disciplina della materia non riservata loro in maniera assoluta); c) regolamenti indipendenti (nelle materie, non riservate alla legge, in cui manchi una disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge); d) regolamenti di organizzazione (per la ripartizione delle competenze tra i vari uffici della P.A., nel rispetto dei principi dettati dalla legge [v. Cost. 97]); e) regolamenti di ricezione degli accordi collettivi di lavoro.
Il comma 2 dell'art. 17 della l. 400/1988 prevede i c.d. regolamenti delegati, mediante i quali si realizza il fenomeno della delegificazione: è così definito il potere del legislatore di affidare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, alla competenza normativa del potere esecutivo. Si autorizza, cioè, espressamente tale potere a regolare materie, già disciplinate con legge ordinaria, mediante l'uso di regolamenti: tali atti di normazione non hanno però forza di legge, in quanto non ricorre una vera e propria forma di delega della potestà legislativa. Semplicemente, essi vengono «autorizzati» a disciplinare materie declassate al livello della normazione secondaria.
Cfr. art. 7 (Testi unici), l. 8-3-1999, n. 50; art. 1, l. 24-11-2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).
Il comma 2 dell'art. 17 della l. 400/1988 prevede i c.d. regolamenti delegati, mediante i quali si realizza il fenomeno della delegificazione: è così definito il potere del legislatore di affidare una determinata materia, già disciplinata dalla legge, alla competenza normativa del potere esecutivo. Si autorizza, cioè, espressamente tale potere a regolare materie, già disciplinate con legge ordinaria, mediante l'uso di regolamenti: tali atti di normazione non hanno però forza di legge, in quanto non ricorre una vera e propria forma di delega della potestà legislativa. Semplicemente, essi vengono «autorizzati» a disciplinare materie declassate al livello della normazione secondaria.
Cfr. art. 7 (Testi unici), l. 8-3-1999, n. 50; art. 1, l. 24-11-2000, n. 340 (legge di semplificazione 1999).
(2)
I regolamenti delle altre autorità hanno carattere di terzietà: essi cioè sono subordinati non soltanto alla legge ma anche ai regolamenti governativi, come espressamente previsto, per i regolamenti ministeriali, dalla l. 400/1988 [v. 4].