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Articolo 1 Preleggi

[Aggiornato al 26/11/2024]

Indicazione delle fonti

Dispositivo dell'art. 1 Preleggi

Sono fonti del diritto (1) (2): 1) le leggi; 2) i regolamenti [3]; 3) [le norme corporative] (3); 4) gli usi (4).

Note

(1) Deve precisarsi che, nell'ambito della disposizione in esame, il termine fonte fa riferimento a fenomeni tra loro eterogenei: e cioè, sia a fattori che determinano il sorgere del precetto giuridico (c.d. fonti materiali, es.: la consuetudine) sia ai procedimenti che la norma deve percorrere per ottenere il crisma della giuridicità (c.d. fonti formali, es.: la legge). Ancora, la disposizione in commento sembra adottare un concetto formale di fonte: è cioè, fonte del diritto ciò che promana da una determinata autorità, secondo un certo procedimento di adozione e che abbia un certo nomen juris. Va tuttavia avvertito che, secondo i prevalenti orientamenti dottrinali e giurisprudenziali, per aversi fonte normativa occorre che ai requisiti formali si accompagni necessariamente un contenuto caratterizzato dalla generalità (deve rivolgersi, cioè, alla comunità nella sua totalità) e dall'astrattezza (deve, cioè, essere suscettibile di applicazione indefinita) nonché innovativo del precedente assetto normativo.
(2) L'individuazione di ciò che può qualificarsi «fonte del diritto» conserva importanti implicazioni e non solo su di un piano strettamente dogmatico. Difatti: soltanto alle fonti del diritto è applicabile il principio jura novit curia, in virtù del quale spetta al giudice conoscere il diritto applicabile ai fatti provati dalle parti; soltanto alle norme poste dalle fonti del diritto sono applicabili i criteri interpretativi dettati dall'art. 12; soltanto per la violazione delle norme poste da esse è ammesso il ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost.
(3) Il r.d.l. 9-8-1943, n. 721 ha soppresso l'ordinamento corporativo. Il d.lgs.lgt. 23-11-1944, n. 369 ha successivamente soppresso le organizzazioni sindacali fasciste. Per la sopravvivenza delle norme relative alla disciplina dei contratti collettivi di lavoro, vedi 7 nota .
(4) L'elencazione delle fonti, contenuta nell'articolo in esame, conserva la propria validità anche a seguito della successiva entrata in vigore della Costituzione Repubblicana. Questa, difatti, non ha provveduto a dettare un'elencazione tassativa delle fonti, come invece sarebbe stato auspicabile in un sistema a costituzione rigida (suscettibile, cioè, di modificazione od integrazione solo a seguito di una procedura speciale): pertanto, l'elencazione qui dettata, che già nel sistema previgente aveva valore meramente ricognitivo, va integrata con i dettami costituzionali. Inoltre, è comune opinione della dottrina che vi sia continuità storica tra l'ordinamento vigente e il Regno d'Italia: devono, pertanto, considerarsi tuttora vigenti le norme prodotte nel precedente sistema costituzionale non espressamente abrogate da norme successive dello stesso livello gerarchico e non dichiarate dalla Corte costituzionale incompatibili con i principi costituzionali.

Ratio Legis

L'avvento della Costituzione Repubblicana ha innovato al previgente sistema delle fonti in un duplice senso: ha, innanzitutto, aggiunto ulteriori fonti a quelle già contemplate dalla disposizione in esame, rompendo il monopolio legislativo in ossequio alla sua vocazione pluralista; ha, quindi, modificato i criteri che regolano i rapporti tra le fonti. Nel primo senso, sono attualmente fonti di diritto (secondo un'elencazione non tassativa): la Costituzione; le leggi costituzionali di revisione ed integrazione della Costituzione nonché, in genere, le leggi di rango costituzionale (es.: gli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale); le leggi ordinarie dello Stato; gli atti normativi del governo (decreti legge e decreti legislativi); il referendum popolare abrogativo; gli Statuti Regionali ordinari, le leggi regionali; le fonti comunitarie; i contratti collettivi di lavoro; i regolamenti governativi, regionali, provinciali, comunali e degli altri enti pubblici; la consuetudine etc. Nel secondo senso, il principio di gerarchia delle fonti (le fonti di grado superiore possono abrogare quelle inferiori ma non possono essere modificate da queste ultime) si è specificato nel senso imposto dalla rigidità della Costituzione attuale: la modificazione o l'abrogazione delle norme costituzionali non può più attuarsi a mezzo della legge ordinaria, ma soltanto secondo la procedura, aggravata da maggioranze qualificate, dettata dalla stessa Costituzione.

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Consuetudo
Consuetudo contra legem
Ubi ius, ibi societas
Ubi societas ibi ius

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A. G. R. chiede
venerdģ 23/09/2022 - Liguria
“La risposta scritta ad una interrogazione parlamentare è definitiva e vincolante e supera qualsiasi precedente sentenza della cassazione? Mi riferisco per esempo alla sentenza Cass. Civ. Sez.2 Ordinanza n.10371 anno 2021 che afferma che i boxes devono partecipare alle spese del cappotto secondo una ripartizioni in millesimi indipendentemente dall' art 1123 c.c. mentre nel "Atto Camera5/06256 Interrogazione a risposta in commissione 5-06256 presentato da FRAGOMELI Gian Mario secondo quesito si afferma il contrario. Vi chiedo qual è la risposta più dirimente e vincolante e ancora se entrambe fossero non definitive a chi posso rivolgermi per una risposta chiarificatrice?
Cordialmente”
Consulenza legale i 28/09/2022
Tra le fonti del diritto, come tali idonee a produrre norme giuridicamente vincolanti non vi sono né le sentenze della Corte di Cassazione, né tantomeno ed a maggior ragione le interrogazioni parlamentari.

I giudici siano essi di merito o di Cassazione sono chiamati ad interpretare le fonti del diritto come per esempio: la costituzione, le norme di legge, i regolamenti europei ecc. ecc. al fine di dirimere una determinata controversia insorta tra i consociati: la sentenza di un giudice è sicuramente vincolante per le parti in causa ma non è vincolante per tutta la popolazione.
Per dirla in parole povere, la sentenza possiamo definirla come la “legge” del caso concreto.
Certo ciò non toglie che le pronunce dei giudici sia di merito ed in particolar modo di Cassazione assumono una importanza fondamentale per tutti gli operatori del diritto, in quanto possiamo dire che costituiscono i loro "strumenti da lavoro". Ma anche le sentenze come tutti gli strumenti da lavoro devono essere lette ed utilizzate da persone competenti.

Venendo a trattare della Ordinanza della II° Sez. della Corte di Cassazione n.10371 del 20.04.2021, essa esprime e ribadisce un principio che si può dire molto consolidato in giurisprudenza: il cappotto termico è un’opera che si pone a vantaggio dell’intera collettività condominiale e quindi la relativa spesa deve essere ripartita proporzionalmente tra tutti i condomini ai sensi del 1° co. dell’art.1123 del c.c. utilizzando la tabella dei millesimi generali. La pronuncia in esame esclude che la relativa spesa possa essere attribuita solo ad un determinato gruppo di condomini ai sensi dei successivi co. 2° e 3° della relativa norma.

Come si è detto il principio ribadito da tale sentenza è molto consolidato tra i giudici (direi in maniera granitica) e quindi potrebbe essere preso in considerazione per risolvere il problema specifico che ha portato a questa consulenza, tuttavia solo esponendo il problema nello specifico si può confermare se tale pronuncia è adatto al caso concreto.