Che cosa significa "Estinzione dell'obbligazione"?
L'ordinamento prevede diverse modalità di estinzione dell'obbligazione:
- l'adempimento, che è il modo "normale" di estinzione delle obbligazioni;
- la novazione (artt. 1230-1235 c.c.);
- la remissione (art. 1236 del c.c.);
- la compensazione (art. 1241 del c.c.);
- la confusione (art. 1253 del c.c.);
- l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1256 del c.c.);
- prestazione in luogo dell'adempimento (art. 1197 del c.c.).
Si suole distinguere tra:
a) modi di estinzione satisfattivi, che soddisfano l'interesse del creditore: compensazione, confusione, prestazione in luogo dell'adempimento.
b) modi di estinzione non satisfattivi, che estinguono l'obbligazione senza soddisfare l'interesse del creditore: novazione, remissione, impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Le obbligazioni si estinguono altresì per prescrizione (v. 2934 c.c.) e altre cause di diverso tipo, ad esempio in conseguenza della morte di una parte, se il rapporto non era trasmissibile (es. artt. 433 e v. 448 c.c.).
- l'adempimento, che è il modo "normale" di estinzione delle obbligazioni;
- la novazione (artt. 1230-1235 c.c.);
- la remissione (art. 1236 del c.c.);
- la compensazione (art. 1241 del c.c.);
- la confusione (art. 1253 del c.c.);
- l'impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1256 del c.c.);
- prestazione in luogo dell'adempimento (art. 1197 del c.c.).
Si suole distinguere tra:
a) modi di estinzione satisfattivi, che soddisfano l'interesse del creditore: compensazione, confusione, prestazione in luogo dell'adempimento.
b) modi di estinzione non satisfattivi, che estinguono l'obbligazione senza soddisfare l'interesse del creditore: novazione, remissione, impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
Le obbligazioni si estinguono altresì per prescrizione (v. 2934 c.c.) e altre cause di diverso tipo, ad esempio in conseguenza della morte di una parte, se il rapporto non era trasmissibile (es. artt. 433 e v. 448 c.c.).