(massima n. 1)
In tema di reati contro la famiglia, integra il delitto previsto dall'art. 574-bis cod. pen. la condotta del genitore che porti con sé all'estero il figlio minore senza il consenso del coniuge, impedendo a quest'ultimo l'esercizio delle prerogative genitoriali, anche qualora il trattenimento all'estero sia di breve periodo. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il decorso di un tempo rilevante non rientra tra gli elementi oggettivi del reato, ma costituisce elemento caratterizzante la diversa fattispecie di cui all'art. 574 cod. pen.).