(massima n. 1)
Integra il reato di cui all'art. 574 cod. pen. la condotta di un genitore che, contro la volontą dell'altro, sottragga a quest'ultimo il figlio per un periodo di tempo significativo, impedendo l'altrui esercizio della potestą genitoriale e allontanando il minore dall'ambiente d'abituale dimora. (Fattispecie relativa alla sottrazione di minore da parte della madre che portava la figlia per un periodo di circa quindici giorni in una localitą ignota al padre, affidatario in via esclusiva, interrompendo ogni contatto tra quest'ultimo e la figlia).