(massima n. 1)
Č integrata la fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, e non quella di cui all'art. 574 c.p., qualora, mediante una "abductio" o una ritenzione violenta o fraudolenta, "l'infans" o "l'amens" siano sottratti alla custodia o vigilanza del legale rappresentante e sottoposti ad uno stato di cattivitā, allo scopo di conseguire un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. (Nella specie, la S.C. ha configurato il delitto di sequestro di persona a scopo di estorsione in danno di un bambino di cinque mesi, rilevando che l'art. 630 c.p. č diretto a preservare la libertā personale del soggetto la cui inviolabilitā č stabilita dall'art. 13 Cost., mentre il delitto previsto dall'art. 574 c.p. risulta introdotto dall'ordinamento al solo fine di tutelare la potestā genitoriale, come č dimostrato dalla sua collocazione normativa).