Brocardi.it - L'avvocato in un click! CHI SIAMO   CONSULENZA LEGALE

Articolo 160 Codice di procedura penale

(D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447)

[Aggiornato al 30/11/2024]

Efficacia del decreto di irreperibilità

Dispositivo dell'art. 160 Codice di procedura penale

1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari [405](2).

2. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare [419] nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado [525 ss., 544 ss.].

3. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice di secondo grado [593 ss.] e da quello di rinvio [627] cessa di avere efficacia con la pronuncia della sentenza.

4. Ogni decreto di irreperibilità deve essere preceduto da nuove ricerche nei luoghi indicati nell'articolo 159(1).

Note

***DIFFERENZE RISPETTO ALLA FORMULAZIONE PREVIGENTE***
(in verde le modifiche e in "[omissis]" le parti della norma non toccate dalla riforma)


1. Il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

[omissis]


__________________

(1) Siffatti limiti possono non esplicare per intero i loro effetti in quanto il decreto di irreperibilità resta pur sempre atto sottoposto alla clausola rebus sic tantibus, essendo meramente dichiarativo di uno stato preesistente.
(2) Comma modificato dall'art. 10, co. 1, lett. n) del D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 (c.d. "Riforma Cartabia").

Ratio Legis

Il legislatore ha previsto che, una volta emesso, l'efficacia del decreto di irreperibilità non copra l'intero procedimento penale (da intendere in senso lato, dalle indagini fino al passaggio in giudicato della sentenza), ma sia limitata e comunque soggetta a nuove verifiche. Ciò perché l’irreperibilità è una situazione di fatto che può sempre modificarsi.

Spiegazione dell'art. 160 Codice di procedura penale

Ai sensi dell’art. 159 del c.p.p., se l’imputato libero risulta “irreperibile”, l’autorità giudiziaria (giudice o pubblico ministero, a seconda di chi abbia disposto le nuove ricerche) emette decreto di irreperibilità con cui, dopo avere designato un difensore all'imputato che ne sia privo, ordina che la notificazione sia eseguita mediante consegna di copia al difensore.
L’imputato irreperibile è rappresentato dal difensore (nominato dall’imputato prima di rendersi irreperibile o nominato d’ufficio) e le notificazioni eseguite in tal modo sono valide ad ogni effetto.

L’art. 160 c.p.p. pone un principio fondamentale: il decreto di irreperibilità mantiene efficacia solo nell'ambito della fase in cui viene emesso.

La riforma Cartabia (d.lgs. n. 150/2022) ha inciso sul comma 1.
Il nuovo comma 1 stabilisce che il decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis del c.p.p.) o, quando questo manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

La riforma Cartabia ha fatto coincidere il limite temporale dell’efficacia del decreto di irreperibilità con la chiusura della fase in cui il decreto stesso viene emesso.
In passato, questa coincidenza non c’era. Infatti, il vecchio comma 1 prevedeva che il decreto di irreperibilità perdeva efficacia con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare (o, in mancanza di questa, con la chiusura delle indagini preliminari).

Il comma 2 poi prende in considerazione il decreto di irreperibilità emesso dopo l’esercizio dell’azione penale: il decreto di irreperibilità emesso dal giudice per la notifica degli atti introduttivi dell’udienza preliminare (art. 419 del c.p.p.), nonché il decreto di irreperibilità emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio.
Il decreto di irreperibilità emesso dopo l’esercizio dell’azione penale perde la sua efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado (art. 525 del c.p.p. e ss.; art. 544 del c.p.p. e ss.).

Il comma 3 prevede ancora che, quando il decreto di irreperibilità è emesso dal giudice di secondo grado (art. 593 del c.p.p. e ss.) o dal giudice di rinvio (art. 627 del c.p.p.), esso cessa di avere efficacia con la pronuncia della relativa sentenza.

Infine, il comma 4 precisa che, per l’emissione di ogni nuovo decreto di irreperibilità nelle fasi successive, dovranno essere svolte un’altra volta nuove ricerche nei luoghi indicati nell’art. 159 del c.p.p..

Relazione al D.Lgs. 150/2022

(Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: "Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari")

1 
La modifica dell’art. 160 si è resa necessaria per coordinare la disciplina dell’irreperibilità con le proposte di modifica del processo in assenza attuative del criterio direttivo di cui alla legge delega, art. 1, comma 7 in tema di processo di assenza.
Si è quindi previsto che l’efficacia del decreto di irreperibilità non cessi più con la pronuncia del provvedimento che definisce l’udienza preliminare, bensì con la notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari. Ciò in quanto si reputa che il meccanismo di notificazione previsto in caso di dichiarazione di irreperibilità non sia idoneo ad assicurare all’imputato la conoscenza dell’accusa e della pendenza del processo a suo carico, unici presupposti che consentono la celebrazione del processo di primo grado in sua assenza.


Pertanto, una volta cessata la fase delle indagini preliminari, la notificazione all’imputato dell’atto introduttivo del giudizio, cui è parificato l’avviso di fissazione dell’udienza preliminare, dovrà essere effettuata secondo le regole ordinarie e, in caso di mancato rintraccio dello stesso e di assenza di alcun indice di conoscenza della vocatio in ius e della pendenza del processo, secondo la disciplina dettata dall’art. 420 bis, il giudice dovrà disporre ulteriori ricerche per la notifica a mani e, alla fine, pronunciare la sentenza di non doversi procedere prevista dall’art. 420 quater.


Diversamente, quanto ai successivi gradi di giudizio, rispetto ai quali attualmente operano sia la cessazione del corso della prescrizione che la disciplina dell’improcedibilità per superamento dei termini di durata del giudizio di impugnazione, si è reputato di mantenere l’attuale disciplina prevista dai commi 2, 3 e 4, in quanto, anche in presenza della notificazione dell’atto introduttivo eseguita ai sensi dell’art. 159, il giudice dell’impugnazione potrà, comunque, valutare, alla luce di tutti gli elementi agli atti, se, nonostante l’irreperibilità dell’imputato, sussistano o meno i presupposti per celebrare il processo in sua assenza.

Massime relative all'art. 160 Codice di procedura penale

Cass. pen. n. 16708/2018

Ai fini della validità del decreto d'irreperibilità, la completezza delle ricerche va valutata con riferimento agli elementi, conosciuti o conoscibili, risultanti dagli atti al momento in cui vengono eseguite, senza che eventuali notizie successive possano avere incidenza "ex post" sulla legittimità della procedura. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza con cui è stato valutato irrilevante, ai fini della richiesta di rimessione in termini per impugnare l'ordinanza di carcerazione, il fatto, successivamente emerso, che il condannato, dopo due anni dalle ricerche, fosse divenuto reperibile e che, al momento dell'emissione del decreto di irreperibilità, fosse verosimilmente detenuto all'estero).

Cass. pen. n. 13560/2015

La notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello all'imputato già dichiarato irreperibile deve essere preceduta, a pena di nullità assoluta, dalla emissione di un nuovo decreto di irreperibilità anche quando la persistenza dello stato di irreperibilità è stata accertata - con la emissione di un nuovo decreto- in occasione della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale, in applicazione del principio pe il quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase.

Cass. pen. n. 5641/2015

Nel momento in cui si ha notizia del domicilio dell'imputato dichiarato irreperibile, le notificazioni devono essere effettuate nelle forme ordinarie, senza che sussista la necessità di una revoca formale del decreto di irreperibilità, che ha natura meramente dichiarativa.

Cass. pen. n. 1863/2015

Il decreto di irreperibilità, previo espletamento delle prescritte ricerche, deve essere nuovamente emesso prima della notifica del decreto di fissazione del giudizio di appello, in ossequio al principio in base al quale le ricerche devono essere rinnovate ad ogni mutamento di fase, determinandosi, in difetto, una nullità di ordine generale ex art. 178 lett. c) cod. proc. pen.

Cass. pen. n. 35241/2013

L'irregolare emissione del decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.

Cass. pen. n. 24527/2012

Il decreto di irreperibilità emesso dal P.M. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari è efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il P.M. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso.

Cass. pen. n. 181/2008

La mancata emissione di decreto di irreperibilità dell'imputato ai fini della notifica dell'estratto della sentenza contumaciale determina una nullità generale a regime intermedio dell'atto, da ritenersi sanata laddove l'imputato abbia, impugnando la sentenza di merito, censurato il contenuto della stessa.

Cass. pen. n. 19029/2007

L'efficacia del decreto di irreperibilità, emesso nel corso delle indagini preliminari, permane sino alla pronuncia della sentenza di primo grado, risultando irrilevante il sopravvenuto stato di detenzione dell'imputato per altra causa.

Cass. pen. n. 16000/2007

Il decreto di irreperibilità emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (articolo 160, comma 1, del c.p.p.), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilità emesso nel corso di esse, coincide non già con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del pubblico ministero. Ne deriva che si verifica una nullità assoluta e insanabile del decreto di citazione (che comporta l'annullamento della sentenza sia di primo che di secondo grado) nel caso in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio venga fatta mediante notifica con il rito degli irreperibili in base al decreto di irreperibilità emesso dal pubblico ministero ai fini della notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale.

Cass. pen. n. 5698/2003

Il decreto di irreperibilità dell'imputato emesso nel corso delle indagini preliminari non spiega efficacia ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio disposta dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 552 c.p.p., in quanto la chiusura delle indagini di cui all'art. 160, comma 1, stesso codice ha luogo con l'emissione di quest'ultimo decreto, sicché, ai fini della vocatio in iudicium, che segna l'inizio della fase dibattimentale e si realizza con la notificazione del provvedimento, è necessario un nuovo decreto di irreperibilità. (Fattispecie nella quale, avendo il giudice del merito ritenuto operante il primo decreto di irreperibilità anche per la notificazione della citazione a giudizio, la Corte ha annullato sia la sentenza di primo grado, sia quella di appello, con rinvio al tribunale perché rinnovasse la citazione per l'ulteriore giudizio).

Cass. pen. n. 3410/1994

Il decreto di irreperibilità emesso nella fase delle indagini preliminari ha efficacia anche ai fini dei procedimenti di riesame che si collochi in detta fase.

Tesi di laurea correlate all'articolo

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.

Consulenze legali
relative all'articolo 160 Codice di procedura penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. L. chiede
giovedì 19/01/2023 - Campania
“Sono parte offesa in un procedimento penale per diffamazione (il reato si è consumato nel maggio 2019). Nel febbraio 2022 il GIP ha emesso un decreto penale di condanna a carico dei 3 imputati; ma il decreto non è stato ancora notificato. Poiché temo che gli imputati possano beneficiare della prescrizione a causa di "lentezza" del sistema delle notificazioni, chiedo se con la riforma Cartabia tale procedura può essere più rapida e semplificata e cosa posso fare per far sì che si realizzi in tempi congrui.”
Consulenza legale i 26/01/2023
Il decreto penale di condanna è regolato dagli articoli da 459 a 464 del codice di procedura penale e viene emesso su richiesta del Pubblico ministero dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale per reati di non particolare gravità, per i quali si possa applicare la sola pena pecuniaria (multa o ammenda).

Il decreto penale di condanna, per produrre effetti e per consentire all’imputato di proporre opposizione, deve necessariamente essere notificato all’imputato; se non è possibile eseguire la notificazione per irreperibilità dell’imputato, come vedremo in seguito, il giudice revoca il decreto penale di condanna e restituisce gli atti al pubblico ministero.
Può accadere che il querelante, persona offesa, abbia contezza dell’emissione del decreto ancor prima della notifica all’imputato, ciò tramite accesso in cancelleria.

La Riforma Cartabia è entrata in vigore Il 30 dicembre 2022 ed è intervenuta sulla disciplina; l’articolo 1 comma 10 lettera d), della legge delega n. 134/2021 ha assegnato, in particolare, al legislatore delegato tre direttive stringenti:
- prevedere che la richiesta di decreto penale di condanna possa essere formulata dal pubblico ministero entro il termine di un anno dall’iscrizione ai sensi dell’art. art. 335 del c.p.p.;
- stabilire che, nei casi previsti dall’articolo 460, comma 5, c.p.p., ai fini dell’estinzione del reato, sia necessario il pagamento della pena pecuniaria;
- assegnare un termine di quindici giorni, decorrenti dalla notificazione del decreto penale di condanna, entro il quale il condannato, rinunciando a proporre opposizione, possa pagare la pena pecuniaria in misura ridotta di un quinto.

ll D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, adottato in attuazione della L. 27 settembre 2021 n. 134, introduce significative innovazioni sul regime delle notifiche del procedimento penale: la notifica telematica diventa la regola generale del procedimento notificatorio nel codice di procedura penale.
Le notifiche “tradizionali” avranno luogo, in via sussidiaria, solo (art. 148 comma 4 c.p.p.):
-ricorra un caso previsto dalla legge;
-vi sia assenza o inidoneità del domicilio digitale del destinatario;
- ostino impedimenti tecnici.

Vi è poi una differente modalità di notifica a seconda che il soggetto abbia già avuto “contatti” con l’autorità giudiziaria o meno.

Nel primo caso, per effetto del rimodellato testo dell’art. art. 161 del c.p.p., il giudice, il pubblico ministero e la polizia giudiziaria, nel primo atto compiuto con l’intervento dell’indagato o dell’imputato non detenuto devono invitarlo a dichiarare o ad eleggere domicilio ai fini della notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, avvisandolo, altresì, che, qualora si rifiuti di dichiarare o eleggere domicilio, ovvero qualora il domicilio sia o divenga inidoneo «le notificazioni degli atti indicati verranno eseguite mediante consegna al difensore, già nominato o che è contestualmente nominato, anche d’ufficio».
Secondo il nuovo tenore testuale della norma, il soggetto può eleggere domicilio non solo in luoghi fisici, indicati nell'articolo art. 157 del c.p.p. ma anche presso «un indirizzo di posta elettronica certificata».
Il nuovo comma 7-bis dell’art. art. 148 del c.p.p. prevede che «Nei procedimenti penali quando l'imputato o le altre parti private dichiarano domicilio presso un indirizzo di posta elettronica certificata non risultante da pubblici elenchi, le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria o della segreteria si effettuano ai sensi del comma 4», ovvero con le modalità tradizionali.

Occorre attendere l’applicazione in concreto delle nuove norme ma sembrerebbe, dunque, che la cancelleria del giudice e la segreteria del pubblico ministero possano effettuare telematicamente la notifica del decreto penale di condanna all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’imputato che vi abbia dichiarato domicilio.
Secondo poi l’art. 164 cod. proc. pen. la determinazione del domicilio dichiarato o eletto non è più valida, come nella precedente formulazione, «per ogni stato e grado del procedimento», ma vale solo per le notifiche degli atti introduttivi del giudizio ad imputati non detenuti.

Pertanto, la notifica degli atti introduttivi del giudizio e del decreto penale di condanna, in base al nuovo art. 157 ter cod. proc. pen., salvo che l’imputato sia detenuto, va effettuata «al domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell’articolo 161, comma 1», e dunque, come si è visto, anche presso l’«indirizzo di posta elettronica certificata» dell’imputato, qualora presso di esso egli abbia dichiarato domicilio. La notifica telematica è curata dalle segreterie dei PM e cancellerie e quando essa non possa aver luogo, interverrà come sempre l’Ufficiale giudiziario o chi ne esercita le funzioni con le modalità (tradizionali) previste (art.148 comma 5 c.p.p.)

Nel caso in cui manchi un domicilio dichiarato o eletto, la notifica deve essere eseguita «nei luoghi e con le modalità di cui all’articolo art. 157 del c.p.p., con esclusione delle modalità di cui all’articolo 148, comma 1», e, dunque, prioritariamente e preferibilmente mediante consegna di copia all’interessato, onde consentire al giudice, in caso di mancata personale partecipazione dell’imputato al giudizio, di dichiararne l’assenza in maniera pressoché inattaccabile.
Da ultimo la Polizia Giudiziaria potrà essere investita della notifica quando sia il PM a chiederlo “nei casi di atti di indagine o provvedimenti che la stessa Polizia Giudiziaria è delegata a compiere o è tenuta ad eseguire”; Viene poi introdotta la disposizione di cui all’art. 157 ter comma 2 c.p.p. che regola gli ulteriori casi in cui l’Autorità giudiziaria potrà servirsi della Polizia Giudiziaria per le notifiche: ciò quando sia necessario “per evitare la scadenza del termine di prescrizione del reato o il decorso del termine di improcedibilità di cui all’articolo 344-bis oppure sia in corso di applicazione una misura cautelare ovvero in ogni altro caso in cui sia ritenuto indispensabile e improcrastinabile sulla base di specifiche esigenze”. Si prevede dunque che l’Autorità Giudiziaria abbia il potere di disporre che la notificazione all’imputato del decreto penale di condanna sia eseguita dalla polizia giudiziaria.

La prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria.
Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato consumato o tentato, senza tener conto della diminuzione per le circostanze attenuanti e dell'aumento per le circostanze aggravanti, salvo che per le aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria e per quelle ad effetto speciale, nel qual caso si tiene conto dell'aumento massimo di pena previsto per l'aggravante.
Il decreto penale di condanna con la coeva modifica dell’art. art. 160 del c.p.. viene inserito tra gli atti interruttivi del corso della prescrizione e ciò dalla sua emissione e non dalla sua notificazione.

Con le modifiche introdotte dalla riforma Cartabia, la notificazione dovrebbe essere più rapida, tuttavia occorre attendere l'effettiva applicazione pratica. Si consiglia, tramite un legale, di sollecitare presso la cancelleria del Giudice che ha emesso il decreto di condanna ed eventualmente anche con l’ausilio del PM richiedente il decreto penale di condanna.