(massima n. 1)
Il decreto di irreperibilitą emesso nel corso delle indagini preliminari non vale ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, poiché la chiusura delle indagini (articolo 160, comma 1, del c.p.p.), che segna il limite di efficacia del decreto di irreperibilitą emesso nel corso di esse, coincide non gią con la notificazione del decreto di citazione a giudizio, ma con la sua emissione da parte del pubblico ministero. Ne deriva che si verifica una nullitą assoluta e insanabile del decreto di citazione (che comporta l'annullamento della sentenza sia di primo che di secondo grado) nel caso in cui la notificazione del decreto di citazione a giudizio venga fatta mediante notifica con il rito degli irreperibili in base al decreto di irreperibilitą emesso dal pubblico ministero ai fini della notificazione dell'avviso di cui all'articolo 415 bis del codice di procedura penale.