(massima n. 1)
I provvedimenti del P.M., in quanto atti di parte, non hanno natura giurisdizionale e, come tali, non sono né qualificabili come abnormi (caratteristica esclusiva degli atti in giurisdizione), né impugnabili, quantunque illegittimi. (Fattispecie concernente ricorso del Procuratore Generale della Repubblica avverso provvedimento di diretta trasmissione in archivio, da parte del P.M., di atti ritenuti penalmente irrilevanti).