(massima n. 1)
Il disposto di cui all'art. 33 bis, comma 1, lett. n), c.p.p., per il quale è attribuita al tribunale in composizione collegiale la competenza per il «delitto previsto dall'art. 29, secondo comma, della legge 13 settembre 1982 n. 646 in materia di misure di prevenzione», trova applicazione soltanto con riguardo a reati che abbiano natura finanziaria, valutaria o societaria e siano stati commessi da soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazione mafiosa ovvero siano stati condannati con sentenza definitiva per il delitto di associazione per delinquere di tipo mafioso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte, risolvendo un conflitto, ha affermato la competenza del tribunale monocratico a conoscere del reato — ritenuto non finanziario — di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali, previsto dall'art. 31 della citata legge n. 646/1982).