(massima n. 1)
Nel caso di omicidio colposo plurimo, previsto dall'art. 589, comma terzo, c.p., dando luogo tale previsione alla configurabilitą non di un unico reato, ma di un concorso formale tra pił reati con distinti eventi derivanti da un'unica condotta ed unificati solo ai fini del calcolo della pena complessiva, secondo criteri di favore per il reo, la competenza a giudicare appartiene, come per l'omicidio colposo singolo, al tribunale in composizione monocratica.