Chiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa(1), li distrugge in tutto o in parte, li deteriora o li rende altrimenti in tutto o in parte inservibili, è punito, se dal fatto deriva il pericolo(2) di un disastro ferroviario, con la reclusione da due a sei anni [432, 450].
Se dal fatto deriva il disastro, la pena è della reclusione da tre a dieci anni [449].
Per strade ferrate la legge penale intende, oltre le strade ferrate ordinarie, ogni altra strada con rotaie metalliche, sulla quale circolino veicoli mossi dal vapore, dall'elettricità o da un altro mezzo di trazione meccanica.
Note
(1)
Il fine di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servono all'esercizio di essa distingue la fattispecie in esame da quella di cui all'art.
430.
(2)
Per pericolo di disastro ferroviario s'intende un fatto da cui probabilmente deriva un danno notevole per i trasportati e gli addetti ai servizi o per le persone che si trovano negli impianti ferroviari. Affinché possa dirsi integrato deve essere concreto ed apprezzabile, nonché il danno di entità tale da interessare un certo numero di persone. Si tratta comunque di una condizione obiettiva di punibilità, che se non si verifica comporta l'applicazione del delitto di danneggiamento ex art.
635, comma 3, o del tentativo di disastro ferroviario ex art.
430.
Ratio Legis
Ciò che viene tutelato è la messa in pericolo, attraverso il danneggiamento dei trasporti ferroviari, di un numero indeterminato di persone, per la potenzialità ed attitudine delle condotte aggressive a proiettare i propri effetti al di là degli individui minacciati o colpiti, protetti non come tali, ma come appartenenti alla comunità.