(1)Chiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità(2), è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni.
Note
(1)
L'art. 6 della l. 18 marzo 2008, n. 48 ha modificato la disposizione in esame, abrogandone i commi secondo e terzo, i quali recitavano: “La pena di cui al primo comma si applica anche a chi commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, ovvero dati, informazioni o programmi in essi contenuti o ad essi pertinenti.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.”
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento dell'impianto o del sistema, dei dati, delle informazioni o dei programmi ovvero l'interruzione anche parziale del funzionamento dell'impianto o del sistema la pena è della reclusione da tre a otto anni.”
(2)
Per impianti di pubblica utilità si intende il complesso di strutture, apparecchi, attrezzature e congegni tecnici finalizzati ad un medesimo scopo collettivo.