Cass. pen. n. 847/2018
Ai fini della verifica della tempestività della domanda di riparazione per ingiusta detenzione, il giudice, nel caso in cui la richiesta sia presentata a mezzo del servizio postale, deve fare riferimento alla sua data di spedizione e non a quella della ricezione del plico postale.
Cass. pen. n. 34196/2003
Poichè la domanda di riparazione per ingiusta detenzione costituisce atto personale della parte che l'abbia indebitamente sofferta, la relativa presentazione deve avvenire a cura dell'interessato o di un procuratore speciale nominato nelle forme previste dall'art. 122 c.p.p., oppure a cura del difensore con procura, di talchè va dichiarata inammissibile la richiesta depositata in cancelleria da un qualunque altro soggetto. (Principio affermato con riguardo a domanda presentata dal figlio del richiedente, del quale è stata incidentalmente esclusa l'autonoma legittimazione — ai sensi del comma secondo dell'art. 645 c.p.p. — data la permanenza in vita dell'avente diritto).
Cass. pen. n. 2243/1997
È inammissibile la domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione trasmessa a mezzo del servizio postale, dovendo la stessa essere presentata personalmente o a mezzo di procuratore speciale.
Cass. pen. n. 428/1997
La domanda di riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere sottoscritta personalmente dall'istante (ovvero dal procuratore speciale all'uopo nominato), non essendo sufficiente una generica delega a margine dell'atto introduttivo, da altri sottoscritto; tuttavia, se si presenta come un tutto unico, senza soluzione di continuità, comprensivo del mandato in calce — sicché l'unica sottoscrizione finale dell'interessato appaia come riferita a tutto il pre-formato scritto che la precede — essa è senz'altro attribuibile allo stesso, ove il contenuto si possa in concreto leggere quale dichiarazione personale del predetto interessato, che con la sottoscrizione lo ha fatto totalmente proprio.
Cass. pen. n. 27/1995
La domanda di riparazione per ingiusta detenzione è atto personale della parte e non atto del difensore con procura, in quanto l'art. 645, comma primo, c.p.p. prevede che essa sia presentata personalmente o per mezzo di procuratore speciale, e tale previsione, secondo quanto stabilito dall'art. 99, comma primo, stesso codice, comporta una deroga - che logicamente riguarda il compimento di atti processuali, non quello di atti materiali - alla regola della rappresentanza da parte del difensore. Ne consegue che al procuratore alle liti non è consentito sottoscrivere la predetta domanda di riparazione, ma non è preclusa la facoltà di provvedere al deposito in cancelleria della domanda, sottoscritta dal suo assistito. (In motivazione, la S.C. ha rilevato che l'art. 645 c.p.p. da un lato adopera l'espressione «è presentata», la quale, se a prima vista può far pensare a una materiale attività di deposito in cancelleria, a un più attento esame rende evidente che in realtà è diretta a regolare non tale attività, bensì le varie modalità della domanda, in quanto indica la forma dell'atto, i documenti che devono accompagnarlo, i soggetti legittimati e l'ufficio presso il quale esso deve essere depositato e, dall'altro, non commina espressamente l'inammissibilità per l'inosservanza della prescrizione in questione, sicché non potrebbe ravvisarsi tale sanzione processuale, se si dovesse concludere che la prescrizione è diretta ad individuare, anziché il soggetto legittimato a formulare la domanda, quello che ne deve curare il deposito in cancelleria).